Il 04 dicembre c.a. saremo chiamati a votare un “SI” o un “NO” al referendum Costituzionale che tocca interessanti temi, tra cui anche la sanità con il cambiamento dell’articolo 117
Un referendum che sta aprendo interessanti dibattiti e che sta in qualche modo dividendo il mondo sanitario.
La Redazione di NurseTimes ha deciso di mantenersi imparziale, nell’ottica di rendere edotti i nostri lettori offrendo un’informazione chiara e trasparente sugli effetti che avrà il referendum nel caso in cui si affermi il NO o il SI.
Ricordiamo che il referendum ha natura confermativa e non abrogativa, ai sensi dell’articolo 138 comma 2 Cost., tramite il quale gli elettori sono chiamati a dare definitiva approvazione ad una legge predisposta dal Parlamento e non ancora in vigore.
Precisiamo altrtesì che lo stesso è libero dal vincolo del quorum partecipativo, per cui il risultato, affermativo o negativo, sarà valido indipendentemente dai numeri di affluenza al voto.
Sulla sanità il quesito referendario appare chiaro e netto. Con la riforma Renzi/Boschi infatti la sanità esce dalla legislazione concorrente e lo Stato diventa l’unico a poter legiferare sulle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute”. I cambiamenti per la sanità vertono in particolare sull’articolo 117 della Costituzione, quello che attribuisce i poteri legislativi allo Stato e alle Regioni nelle diverse materie.
L’attuale testo dell’articolo 117, nato dalla riforma del 2001, ha introdotto il concetto di legislazione concorrente, prevedendo che per alcune determinate materie, sanità compresa, lo Stato determini i principi fondamentali e che le Regioni possano legiferare in piena autonomia, pur nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento della Comunità europea e dagli obblighi internazionali e nel rispetto dei principi fondamentali individuati dalle leggi statali.
Con la riforma Renzi/Boschi, approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso 12 aprile, l’articolo 117 è stato radicalmente cambiato a seguito dell’abbandono della legislazione concorrente.
Con la modifica del nuovo articolo 117 le competenze statali prevedendo l’esclusività della potestà legislativa dello Stato, non solo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEA, ma anche nelle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute e per le politiche sociali.
È invece previsto che alle Regioni spetti “la potestà legislativa in materia di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali”.
E’ stata poi introdotta anche clausola di “supremazia“, grazie alla quale lo Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva qualora “lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.
Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti sulle motivazioni del SI e del NO di questo referendum, vi invitiamo a leggere un interessante articolo proposto dal sito “Giurisprudenza Penale” dal titolo “Referendum costituzionale, 4 dicembre 2016. Intervista doppia a Roberto Bin e Ugo De Siervo“ che riporta due importanti interviste a da due esperti costituzionalisti di prestigio indiscusso, che nei mesi passati hanno pubblicamente manifestato l’uno il favore e l’altro il dissenso alla riforma. Si tratta di Roberto Bin, Professore ordinario di diritto costituzionale, che sostiene le ragioni del sì, e di Ugo De Siervo, Presidente emerito della Corte costituzionale, che al contrario sostiene le ragioni del no.
Giuseppe Papagni
Allegati
Sintesi del contenuto della riforma
Costituzione con testo a fronte
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