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Giusto il licenziamento in tronco dell’infermiere che ometta di somministrare la terapia farmacologica prescritta

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Confermata la posizione di garanzia dell'infermiere, non più "ausiliario del medico" ma "professionista sanitario"
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La Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha stabilito che meriti la sanzione del licenziamento in tronco l’infermiere che, colpevolmente, ometta la somministrazione di farmaci prescritti ai pazienti da parte dei medici

Il comportamento rappresenterebbe una violazione dell’etica professionale come dichiarato nella sentenza n. 20814 del 2016 depositata in data 14 ottobre 2016.

Secondo la ricostruzione degli eventi, un’infermiera dipendente di una casa di riposo, avrebbe omesso la somministrazione di terapia farmacologica correttamente registrata in cartella clinica.

La professionista avrebbe comunque siglato l’avventura somministrazione della terapia successivamente rinvenuta tra i rifiuti dell’infermeria.

L’infermiera, poco accorta e alquanto incurante della propria etica professionale, ha comunque impugnato la sentenza di risoluzione del rapporto di lavoro vedendosi rigettare il ricorso dai Supremi Giudici, che non hanno ritenuto il provvedimento eccessivo.

L’atto compiuto è stato giudicato gravissimo e determinante nell’incrinare il rapporto di fiducia sul quale deve necessariamente basarsi qualsiasi rapporto lavorativo.

Il ricorso, impostato sulla condotta inadempiente della società datrice, che aveva impedito alla ricorrente di accedere alla documentazione a sostegno dell’addebito contestato, è stato rigettato a causa della gravità inaudita della condotta dell’infermiera.

Simone Gussoni

Fonti: sentenza n. 20814 del 14 ottobre 2016

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