Da una parte la conferma dell’obbligo di accumulare 150 crediti formativi in tre anni, dall’altra una serie di importanti novità. Come l’introduzione di sconti significativi per coloro che hanno già maturato un certo numero di crediti nel precedente triennio o che partecipano attivamente alla formazione attraverso il dossier formativo individuale o di gruppo. E’ quanto emerge dal nuovo manuale sulla formazione continua per i professionisti sanitari (triennio 2023-2025).
Abbuoni e incentivi per la formazione
- Abbuoni creditizi – I professionisti che hanno accumulato tra 121 e 150 crediti nel triennio 2020-2022 riceveranno un abbuono di 30 crediti, mentre coloro che hanno totalizzato tra 80 e 120 crediti ne avranno 15 abbuonati. Inoltre, completare il dossier formativo individuale comporta un ulteriore sconto di crediti, incentivando la pianificazione personalizzata della formazione.
- Dossier formativo – La partecipazione attiva alla creazione di un dossier formativo individuale o di gruppo, congruo con la professione esercitata e che rispetti almeno il 70% del percorso programmato, offre ulteriori crediti, dimostrando l’importanza della personalizzazione e del coinvolgimento attivo nella propria formazione.
Novità per il triennio 2023-2025
- Ruolo degli eventi e dei tutoraggi – La partecipazione come responsabile scientifico o moderatore in eventi formativi e il tutoraggio sono ora riconosciuti con un numero specifico di crediti, valorizzando diverse forme di contributo alla formazione continua.
- Ricerca scientifica – Un importante incentivo è rappresentato dalla valorizzazione della ricerca, con crediti attribuiti per la pubblicazione di articoli scientifici e la partecipazione a ricerche e studi clinici. Gli articoli scientifici pubblicati valgono agli autori 3 crediti per primo, secondo e ultimo nome, 2 per gli altri nomi. Se i crediti sono ottenuti da attività di ricerca o collaborando alla redazione di linee guida elaborate da enti o istituzioni pubbliche o private o da società scientifiche ed associazioni tecnico-scientifiche, sono 5 per un impegno fino a sei mesi, 10 per impegni fra 6 e 12 mesi e 20 crediti oltre i 12 mesi. Nel caso di partecipazione a trial multicentrici, o se gli studi sono multidisciplinari, i crediti salgono a 8 per sperimentazioni fino a 6 mesi, a 16 per impegni tra 6 e 12 mesi e a 32 oltre i 12 mesi.
Obiettivi formativi e autoformazione
- Ampia gamma di obiettivi formativi – Il numero di obiettivi formativi è aumentato, coprendo aspetti tecnico-professionali, di processo e di sistema, e introducendo temi di “one health” legati all’ambiente e alla sanità digitale. Su un fabbisogno teorico di 150 crediti, almeno 60 (40%) devono venire da eventi erogati da provider accreditati. Gli altri devono arrivare da docenze, moderazioni, partecipazioni a ricerche, pubblicazioni e auto-formazione, cioè lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri e monografie, manuali tecnici per attrezzature hi tech. Si riconosce un credito l’ora di autoformazione ma per l’auto-formazione i crediti ottenibili non possono superare il 20% del fabbisogno triennale.
- Autoformazione – L’autoformazione, attraverso la lettura di materiale scientifico, è incentivata ma con un limite al numero di crediti ottenibili, sottolineando l’importanza dell’equilibrio tra formazione autonoma e partecipazione ad eventi accreditati
Eventi esteri ed esoneri
- Riconoscimento degli Eventi Esteri – Per gli eventi seguiti all’estero, se a cura di provider inseriti nella Lista Eventi Esteri di Formazione-Leef è riconosciuto il 100% dei crediti altrimenti si riconosce il 50% dei crediti indicati in evento ovvero metà dei crediti ricavati applicando il criterio di un credito per ora.
- Esoneri – Gli esoneri non danno crediti ma riducono l’obbligo formativo individuale di un terzo l’anno. Valgono, previa specifica richiesta del professionista, per la frequenza di corsi di laurea triennale o specialistica o magistrale, dottorati di ricerca, master universitari di I e II livello che erogano almeno 60 CFU/anno. Le esenzioni danno diritto a 2 crediti ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività o di incompatibilità con la regolare fruizione dell’Ecm, a fronte di congedi di maternità e paternità, parentali e per malattia del figlio, per adozione e affidamento, assistenza a figli portatori di handicap o a familiari disabili. L’esenzione, che non può eccedere 1/3 dell’obbligo individuale triennale per anno, vale pure per malattia, richiamo alle armi, aspettativa per incarico di direttore sanitario, sociosanitario e direttore generale, per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, missioni militari o umanitarie all’estero. Sono esenti i professionisti in pensione che esercitano saltuariamente.
Redazione Nurse Times
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