Il presidente Baldini: “Rigettato il tentativo di spostare il giudizio alla Corte dei conti”.
La Corte Suprema di Cassazione ha attribuito al giudice civile la competenza di giudizio nei confronti di 92 soggetti privati (oltre ai componenti degli organi sociali, i privati corruttori e le società loro riferibili operanti quali prestanomi) verso i quali il 29 luglio 2021 Enpapi, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, aveva avviato un procedimento civile, chiedendo di accertare la responsabilità riguardo ai comportamenti illeciti posti in essere a suo danno e un risarcimento di circa 200 milioni di euro.
“Siamo soddisfatti della decisione della Corte di Cassazione – ha commentato il presidente Enpapi, Luigi Baldini (foto), riconfermato di recente alla guida dell’Ente per il quadriennio 2024-2028 -, che ha accolto il nostro ricorso, nel quale evidenziavamo l’ammissibilità della giurisdizione civile rispetto a quanto sostenuto dagli ex amministratori di Enpapi, che invece avevano sollevato innanzi al tribunale ordinario la questione di competenza giurisdizionale, indicando la Corte dei conti come unico organo idoneo a emettere il giudizio”.
Il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato considerato fondato e valido in quanto il “regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva ed immodificabile, per evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa”.
L’ordinanza emessa dalla Cassazione è giunta a conclusione dell’esame degli atti che Enpapi, fondazione di diritto privato, ha depositato per ottenere l’accertamento della responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo in merito al dissesto economico dell’Ente e il risarcimento del conseguente danno patrimoniale. Una procedura simile a quella prevista dalla legge fallimentare applicata alle società di capitali private per il caso di tracollo economico-finanziario.
È stato ribadito, ha precisato il presidente Enpapi, “quanto stabilito dall’articolo 103 della Costituzione in merito al ruolo della Corte dei conti quale giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici”.
Redazione Nurse Times
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