È arrivato il via libera definitivo dell’Aula della Camera al decreto Covid nel testo già licenziato le scorse settimane dal Senato. L’articolo 3 del decreto, in particolare, esenta, con riferimento alla campagna di vaccinazione, i somministratori del vaccino contro il Covid-19 (i quali si siano attenuti alle indicazioni concernenti la relativa somministrazione) dalla responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora tali eventi si producano in conseguenza della vaccinazione.
Dopo l’articolo 3 è stato inserito il seguente:
Art. 3-bis. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) – 1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice terrà conto di alcuni particolari fattori.
Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da
SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e
conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.
Il testo del decreto Covid è stato approvato a Montecitorio con 311 voti favorevoli, 47 contrari e due astenuti.
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