Una recente sentenza della Suprema Corte ha escluso l’applicabilità al caso dis specie dello “scudo penale” introdotto dall’articolo 3 bis del Decreto legge n. 44 del 2021 (“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19”).
Con sentenza n. 17569 del 14 maggio 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che il sovraccarico di lavoro non può essere invocato come “scusante” per escludere la colpevolezza del medico, confermando così la pronuncia con cui la Corte d’appello di Napoli aveva condannato un medico di pronto soccorso per la diagnosi errata che aveva cagionato la morte di una paziente.
Nello specifico, il medico aveva confuso una sindrome coronarica acuta con una mialgia dorsale diffusa, malgrado l’elettrocardiogramma avesse evidenziato “segni tipici di una stenosi critica dei vasi coronarici”. Inoltre aveva omesso di adottare misure che avrebbero impedito l’esito infausto: ricerca di enzimi cardiaci e trasferimento nel reparto di cardiologia o nella sala emodinamica, dove la paziente avrebbe potuto essere sottoposta a coronarografia e angioplastica, con eventuale apposizione di stent.
Nel ricorso per Cassazione il medico aveva sostenuto che:
- il giorno dell’evento “era reduce da un turno lavorativo protrattosi per due giorni consecutivi, senza personale di supporto che lo coadiuvasse nell’attività di pronto soccorso”, dimodoché sarebbe stato applicabile lo “scudo penale” introdotto dall’articolo 3 bis del Decreto legge n. 44 del 2021 (“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19”);
- il marito della paziente non avrebbe comunicato le patologie pregresse della signora, tra cui una cardiopatia, motivo per quale l’anamnesi sarebbe incompleta.
La Cassazione ha respinto il ricorso (“ [Il medico] non chiarisce in qual modo le condizioni di servizio avrebbero impedito la lettura di un tracciato elettrocardiografico che evidenziava segni chiaramente compatibili [di] infarto miocardico acuto in atto”), evidenziando che :
- i dati clinici emersi dall’esame elettrocardiografico imponevano “l’immediata attivazione del protocollo per infarto miocardico acuto, a prescindere dalla storia clinica riferita dal paziente o dai suoi familiari”;
- l’articolo 3 bis del Decreto legge n. 41 del 2021 circoscrive la punibilità per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, commessi dal personale sanitario, “ai soli casi di colpa grave, ma entro un perimetro rigorosamente definito: i fatti devono essere collocati temporalmente durante lo stato di emergenza epidemiologica [e] presentare un nesso eziologico con le condizioni straordinarie determinate [dalla] pandemia”;
- non sussiste alcun elemento idoneo a ricondurre l’omessa lettura dell’elettrocardiogramma e la conseguente omissione dell’attivazione del percorso assistenziale della paziente “a condizioni di emergenza assimilabili alla normativa anticovid , che presuppone un rapporto causale tra evento avverso e contesto straordinario (conoscenze scientifiche limitate sul fenomeno pandemico, impiego di personale non specializzato), e non già la sola fatica individuale o l’ordinario sovraccarico di turno”.
Da qui la decisione della Corte di Cassazione: il ricorso si risolve in una “doglianza generica”, perché non fornisce le ragioni che avrebbero reso inesigibili “attività prive di complessità e, soprattutto, imposte dalla funzione di pronto soccorso svolta dall’imputato”.
Redazione Nurse Times
Fonte: Il Sole 24 Ore
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