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Ccnl Sanità 2025-2027 e Legge 104: chi sceglie i giorni di permesso?

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Permessi per Legge 104: occhio al rischio licenziamento
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Il lavoratore indica le giornate, ma deve rispettare la programmazione mensile. Per i turnisti, comunicazione entro il giorno 20.

La nuova ipotesi di Ccnl Sanità 2025-2027, sottoscritta all’Aran il 29 luglio 2026 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, riporta al centro dell’attenzione anche le regole che disciplinano permessi, assenze e organizzazione dei turni nel Servizio sanitario nazionale

Occorre però precisare che si tratta ancora di un’ipotesi contrattuale: prima della sottoscrizione definitiva devono essere completate le procedure di controllo e certificazione previste per i contratti del pubblico impiego. Fino a quel momento continuano a trovare piena applicazione le disposizioni del Ccnl vigente. 

Tra i dubbi più frequenti di infermieri, operatori socio-sanitari (oss), tecnici e altri dipendenti delle aziende sanitarie vi è il seguente: chi beneficia della Legge 104 può scegliere liberamente i giorni di permesso oppure deve ottenere l’autorizzazione del coordinatore o dell’azienda?

Non sono “riposi”, ma permessi retribuiti riconosciuti dalla legge

Dal punto di vista tecnico non si tratta di normali riposi o di ferie, ma di permessi retribuiti previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992. Il lavoratore pubblico o privato che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, utilizzabili anche consecutivamente. Il diritto può essere riconosciuto, in determinate condizioni, a più familiari, fermo restando il limite complessivo di tre giorni per l’assistenza alla stessa persona e la fruizione alternativa tra i beneficiari. 

La norma utilizza espressamente l’espressione “ha diritto”. Il permesso, pertanto, non può essere trattato come una semplice concessione discrezionale del responsabile, né essere equiparato alle ferie, la cui collocazione temporale richiede un diverso contemperamento con le esigenze organizzative.

Tre giorni oppure utilizzo a ore

La disciplina del comparto Sanità prevede che i tre giorni mensili possano essere utilizzati anche in forma oraria, entro il limite complessivo di 18 ore mensili. Le giornate intere e le ore rappresentano modalità di utilizzo dello stesso beneficio e non due plafond separati da sommare. Il lavoratore può quindi scegliere di assentarsi per l’intera giornata oppure soltanto per alcune ore, in relazione alle concrete esigenze di assistenza. I permessi sono inoltre utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Il dipendente può scegliere i giorni?

La risposta è sì, ma non in modo completamente imprevedibile o arbitrario. È il lavoratore beneficiario a predisporre la programmazione mensile, indicando le giornate o gli orari nei quali intende utilizzare il permesso. La scelta deve naturalmente essere collegata alle esigenze di cura e assistenza della persona con disabilità e deve essere comunicata all’amministrazione secondo le modalità previste dal contratto.

Il Ccnl stabilisce infatti che il dipendente effettui una programmazione mensile delle giornate e degli orari di fruizione. La formulazione contrattuale attribuisce quindi l’iniziativa al lavoratore, mentre l’azienda deve ricevere la comunicazione con un anticipo sufficiente per organizzare il servizio. 

Non è dunque il coordinatore a poter collocare unilateralmente i permessi nei giorni ritenuti più comodi per il reparto. Allo stesso tempo, il dipendente non dovrebbe comunicarli sistematicamente all’ultimo momento quando le necessità assistenziali erano già prevedibili.

Personale turnista: comunicazione entro il giorno 20

Per infermieri, oss e altri lavoratori con orario articolato in turni la regola è particolarmente chiara: la programmazione deve essere comunicata entro il giorno 20 del mese precedente. In concreto, chi intende utilizzare i permessi nel mese di ottobre dovrebbe normalmente indicare le giornate entro il 20 settembre, così da consentire la predisposizione della turnistica mensile.

Per il personale non turnista, invece, la programmazione deve essere presentata, di norma, all’inizio del mese di riferimento.  Il termine del giorno 20 non trasforma però il permesso in una concessione aziendale. Si tratta di un obbligo organizzativo e di comunicazione, finalizzato a conciliare il diritto all’assistenza con la continuità delle attività sanitarie.

Cosa accade in caso di urgenza?

Le esigenze della persona assistita non sono sempre prevedibili. Una visita improvvisa, un peggioramento delle condizioni di salute, una dimissione ospedaliera o l’indisponibilità improvvisa dell’altro caregiver possono rendere necessario modificare quanto programmato.

In presenza di necessità e urgenza la comunicazione può essere effettuata nelle 24 ore precedenti e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno nel quale il dipendente intende utilizzare il permesso. L’urgenza rappresenta però una deroga alla programmazione ordinaria e non dovrebbe diventare la modalità abituale di presentazione delle richieste.

L’azienda può negare il giorno richiesto per carenza di personale?

L’azienda sanitaria non dispone dello stesso potere discrezionale previsto per la concessione delle ferie. Il permesso previsto dalla Legge 104 tutela infatti un diritto riconosciuto direttamente dalla legge.

L’amministrazione può chiedere il rispetto della programmazione, verificare la sussistenza dei requisiti e rappresentare eventuali criticità organizzative concrete. Non può però svuotare sistematicamente il diritto, imporre sempre giornate differenti o respingere genericamente la comunicazione richiamando soltanto la carenza di personale.

Un eventuale confronto sulla modifica delle date dovrebbe essere basato su esigenze specifiche ed eccezionali, senza compromettere le necessità assistenziali che giustificano il beneficio. Questa conclusione deriva dalla natura legale del diritto e dalla disposizione contrattuale che affida al dipendente la predisposizione della programmazione. 

Permessi utilizzabili soltanto per le finalità della Legge 104

La possibilità di indicare le giornate non significa che il dipendente possa utilizzare i permessi come ferie aggiuntive. Le assenze devono mantenere un collegamento effettivo con la cura, l’assistenza o le esigenze della persona con disabilità grave.

L’Inps definisce infatti i permessi mensili come giornate di assenza finalizzate alla cura e all’assistenza della persona beneficiaria. Un utilizzo estraneo alle finalità assistenziali può determinare conseguenze disciplinari e, nei casi più gravi, responsabilità ulteriori.

Cosa cambia con l’ipotesi di Ccnl 2025-2027?

La sottoscrizione dell’ipotesi di Ccnl 2025-2027 non rende i permessi della Legge 104 liberamente utilizzabili senza preavviso, ma neppure li trasforma in assenze subordinate alla volontà del coordinatore.

Fino alla firma definitiva, il riferimento operativo resta la disciplina vigente del comparto Sanità:

  • tre giorni mensili, anche consecutivi;
  • possibilità di fruizione oraria fino a 18 ore;
  • programmazione predisposta dal dipendente;
  • comunicazione entro il giorno 20 del mese precedente per i turnisti;
  • possibilità di comunicazione nelle 24 ore precedenti in caso di necessità e urgenza.

Il principio fondamentale è quindi quello del contemperamento, ma senza confondere i ruoli: il lavoratore individua le giornate sulla base delle esigenze assistenziali; l’azienda organizza il servizio tenendo conto di una comunicazione correttamente e tempestivamente presentata.

In conclusione, il dipendente non può prendere i permessi “quando vuole”, senza rispettare alcuna procedura, ma conserva il diritto di indicare le giornate necessarie all’assistenza. Il coordinatore non può trasformare la programmazione in un’autorizzazione discrezionale o decidere unilateralmente quando il beneficio debba essere utilizzato.

Redazione Nurse Times

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