La domanda va presentata entro 5 anni (non più 2) ed è subordinata al parere motivato dell’azienda sanitaria.
Al pari del precedente contratto, il nuovo Ccnl del comparto sanità prevede, in caso di dimissioni volontarie, la possibilità di chiedere la ricostituzione del rapporto lavorativo. Con una sostanziale differenza: il lasso di tempo entro il quale la domanda va presentata è aumentato da 2 a 5 anni.
Lo stabilisce il comma 1 dell’art. 26 (“Ricostituzione del rapporto di lavoro”): “Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso”.
Non si tratta però di un rientro automatico. Il rientro è infatti subordinato al parere motivato dell’azienda sanitaria, così come previsto dal comma 2: “L’azienda si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturate”.
Affinché si possa essere riammessi, inoltre, devono sussistere 3 condizioni, quelle precisate dal comma 4:
– disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’azienda;
– mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione;
– accertamento dell’idoneità fisica, se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
È anche prevista la possibilità per l’infermiere di rientrare dopo essere andato in pensione. Tuttavia va rispettato il divieto di cumulo. Significa che il soggetto intenzionato a riprendere il lavoro deve rinunciare alla pensione percepita.
Redazione Nurse Times
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