Di seguito il commento della sentenza a cura di Robert Tenuta, membro del Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed.
Smentendo quanto deciso nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione civile ha dato ragione a un operatore sanitario che aveva agito nei confronti della propria azienda sanitaria al fine di ottenere il risarcimento del danno per l’inadempimento contrattuale della datrice di lavoro, che lo aveva adibito a turni di reperibilità in numero maggiore di quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il tribunale ha respinto la sua domanda e la Corte d’appello ha confermato la sentenza di diniego di primo grado, escludendo che la semplice adibizione a un numero di turni superiore al limite invalicabile previsto dal Contratto collettivo costituisse inadempimento contrattuale, in assenza di elementi per poter affermare che l’azienda avesse abusato di tale strumento con violazione dei criteri di buona fede e correttezza.
L’interessato si è allora rivolto alla Cassazione civile, denunciando l’illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia. A sua avviso, infatti, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare il fatto che l’azienda, a causa della carenza di personale, lo aveva sottoposto per ben 10 anni, a una media di 9-11 turni mensili di pronta disponibilità rispetto ai turni previsti contrattualmente, e che ciò ha integrato un abuso per violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale e, di riflesso, un danno risarcibile.
La Cassazione civile, in proposito, ha affermato che in sostanza il superamento dei limiti di turni normali, ovverossia quello previsto come “di regola”, non è in sé ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto si determini un’interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio al diritto al riposo. Tale pregiudizio, proprio per la natura elastica della norma collettiva, per essere individuato necessita di un superamento significativo di quel limite, fino al punto di poter dire che la vita personale del lavoratore, in ragione di ciò, sia stata inevitabilmente compromessa.
L’affermazione della Corte d’appello secondo cui “deve escludersi che la semplice adibizione ad un numero di turni superiore a quello previsto, non come limite invalicabile dal contratto collettivo, costituisca inadempimento contrattuale”, ad avviso della Cassazione civile, è pertanto, nella sua stringatezza, manifestamente irragionevole e coglie quindi nel segno la censura del ricorrente sotto il profilo della violazione della norma collettiva, nel senso che quest’ultima, nel fissare un parametro di normalità (“di regola”), rende illegittimo il ricorso in forma smodata a quella turnistica e resta pacificamente violata nel momento in cui i turni fatti svolgere sono, anche per la concentrazione degli stessi in singoli periodi e/o per il generalizzato loro protrarsi negli anni, al di fuori di ogni tollerabile dimensione quantitativa.
La Cassazione civile ha pertanto ritenuto indubbio che il profilo dell’inadempimento sia stato mal apprezzato dalla Corte territoriale e che la norma collettiva non consenta di individuare un diritto tout court dell’ente sanitario di richiedere prestazioni con abnormi modalità quantitative.
La Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza del 23.10.2024, n. 27427, ha cassato pertanto la sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello, in diversa composizione, la quale, in osservanza dei principi enunciati, dovrà accertare se l’entità dello scostamento tra i turni previsti e quelli effettuati abbia in concreto determinato un’interferenza rispetto alla vita privata del lavoratore tale da comprometterne in maniera intollerabile il diritto al riposo, la cui lesione il datore di lavoro è tenuto, e in tal caso a risarcire indipendentemente dalla causazione di un pregiudizio (danno-conseguenza) di natura psicofisica, trattandosi di un danno in se ipsa.
Redazione Nurse Times
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