Pubblichiamo la Carta Etica dell’OSS, un punto di riferimento nell’esercizio quotidiano dell’attività professionale.
Titolo 1 DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
Principi Generali
Lo spirito e i principi contenuti nel Codice Deontologico, ispirati alla vita, alla dignità, ai diritti dell’uomo, all’universalità dell’assistenza e ai doveri che regolano le professioni ivi incluse nella Federazione Migep.
Il Codice costituisce un punto di riferimento nell’esercizio quotidiano dell’attività professionale, favorendo la collaborazione e l’impegno di tutti gli operatori all’educazione, al mantenimento e al recupero della salute dell’individuo.
Art. 1 Promuovere la salute e Prevenire la malattia e Ristabilire la salute e Alleviare la sofferenza
1.1 I bisogni assistenziali sono universali, fanno parte integrante del rispetto della vita, della dignità e dei diritti dell’uomo.
1.2 Il singolo non può in nessun modo rinunciare alla sua libertà e indipendenza professionale.
1.3 La deontologia professionale è un insieme di principi etici, che impegnano tutti al rispetto delle norme generali e specifiche di comportamenti professionali.
1.4 L’inosservanza del predetto codice, nuoce non solo al prestigio professionale, ma soprattutto alla buona immagine di tutti gli esercenti.
1.5 Le categorie devono esercitare la propria professione con finalità legate al rispetto della persona umana, indipendentemente dalla nazionalità, razza, idee politiche, sesso, condizione sociale, cultura e religione.
1.6 Nell’esercizio delle sue funzioni, il singolo deve mantenere dei rapporti improntati al regolare adempimento dei propri doveri e alla dignitosa tutela dei propri diritti
Art. 2 – Ambito di applicazione e soggetti tenuti all’osservanza delle disposizioni
1. L’obbligo di osservanza delle disposizioni contenute nel presente codice deontologico interessa tutte le categorie di associati incluse nella Federazione migep, e non cessa con la eventuale sospensione, cautelare o sanzionatoria, dell’associato alla Federazione migep, ma solo con la cessazione dell’iscrizione o mancata rinnovazione.
Art. 3 – Dovere di diligenza, competenza e aggiornamento professionale
1. Gli operatori devono svolgere l’attività professionale con la massima diligenza possibile, e comunque adeguata alla necessità del caso concreto, tanto nella scelta quanto nell’esecuzione dell’attività, cosi come nell’uso degli eventuali mezzi tecnici all’uopo necessari.
2. Gli operatori devono svolgere l’attività professionale nei limiti delle competenze proprie della professione e sulla base degli studi acquisiti.
3. E’ fatto d’obbligo curare l’aggiornamento professionale e comunque in modo adeguato e proporzionale alle esigenze dettate dall’attività professionale svolta e alle problematiche affrontate nell’ambito di essa. Atto indispensabile per regolare il rapporto tra insegnamento e apprendimento, essa assolve un preciso impegno giuridico di formazione professionale e con un valore legale 4. Con l’iscrizione alla Federazione migep e l’acquisizione dei loro titoli professionali, gli operatori accettano e adempiono agli obblighi di formazione che conseguono al riconoscimento della propria professione.
Art. 4 – Dovere di lealtà, correttezza, probità, integrità e decoro
1. Gli operatori devono conformare il proprio comportamento a irreprensibili principi e criteri di lealtà nei confronti di chi si avvale della loro professionalità, dei colleghi e di qualsiasi altro soggetto con cui entrino in contatto nell’ambito della propria professione 2. In particolare, l’agire professionale deve percettibilmente essere improntato a criteri di
correttezza e probità e deve essere rivolto all’esclusiva tutela dei soggetti a lui affidati. 3. Gli operatori hanno inoltre il dovere di conformare ogni proprio comportamento anche estraneo alla sfera professionale, a criteri di integrità e decoro.
Art. 5 – Dovere di riservatezza
1 – Gli operatori iscritti alla Federazione migep e anche i non iscritti devono mantenere la più rigorosa riservatezza sull’identità delle persone che si avvalgono della loro professionalità, sulle loro condizioni psicofisiche e su ogni altro dettaglio inerente i rapporti con le persone stesse. Devono osservare il segreto professionale, sempre che ciò non pregiudichi la loro moralità, non rechi danni a terzi e non intralci il corso della giustizia. 2 – Sono fatti salvi gli eventuali obblighi di comunicazione derivanti dalla legge penale.
Titolo III – Rapporti con i colleghi e con l’associazione
Art. 6 – Dovere di correttezza, collaborazione e lealtà. Dovere di osservanza di norme e provvedimenti
1 – Non devono esprimersi sull’operato di altri colleghi, in presenza di utenti estranei e al di fuori degli organismi associativi, ma assicurano il servizio d’assistenza all’individuo e alla comunità, coordinando la loro attività con le persone che operano nel campo della salute.. 2 Il singolo/a non deve esercitare un’attività incompatibile con la propria professione, per non ledere la propria dignità personale e della categoria a cui appartiene, ma adempie al suo dovere professionale con scienza e coscienza, persuaso e conscio di essere un operatore della salute, sia che esso presti servizio nel settore pubblico o privato. 3 – I rapporti con i colleghi di lavoro devono essere basati sul rispetto reciproco, ogni contrasto deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e correttezza.
4 Ogni singolo operatore deve collaborare con l’equipe per creare le migliori condizioni lavorative ed assistenziali, garantendo all’ammalato di vivere la sua degenza e precarietà di salute con serenità e dignità. 5 Gli operatori iscritti alla Federazione migep hanno il dovere di osservanza dello statuto, dei regolamenti e dei provvedimenti della Federazione. 6 Il Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale e dal registro previsto dallo statuto della federazione migep può disporre, a titolo di misura amministrativa non disciplinare, la cancellazione dall’elenco
1) nei casi di incompatibilità
2) Quando il soggetto già iscritto, pur avendo manifestato l’intenzione di rinnovare l’iscrizione, non ha effettuato i versamenti previsti.
La cancellazione ha effetto a partire dal momento della notifica all’interessato, il quale, entro quindici giorni da detto momento, può proporre reclamo al collegio dei probiviri, il quale decide il reclamo dopo avere sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta.
Titolo IV – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art.7 – La Federazione migep interviene presso le istituzioni per concorrere a dirimere le controversi e, nonché a tutelare l’iscritto che venga ingiustamente accusato.
1- La Federazione migep si rende garante nei confronti della persona e della collettività, della qualificazione e competenza degli operatori
TITOLO V . Rapporti con esercenti altre e con i collaboratori
Art. 8 Nella gestione dei rapporti con esercenti di altre professioni si propone con correttezza, lealtà e rispetto di tutte le norme di legge, nonché di tutti i provvedimenti di autorità pubbliche che dettino disposizioni a riguardo
Art. 9 Collabora ove richiesto nell’ambito delle proprie competenze senza prevaricare, e riconosce la competenza e la preparazione dei colleghi con cui è chiamato a collaborare e incentivarlo verso l’adeguato sviluppo e approfondimento delle proprie conoscenze e della propria cultura professionale, e a non ostacolare in alcun modo , neppur diretto , l’evoluzione e il progresso professionale del collega, ad evitare ogni pubblico atteggiamento concorrenziale che travalichi la ragionevole e opportuna misura.
Art 10 Il consiglio nazionale ai sensi dello statuto , il presidente nazionale, può disporre a titolo di misura amministrativa non disciplinare, la cancellazione dall’elenco o dal registro
1. Nei casi d0incompatibilità 2. Quando è venuto a mancare uno dei requisiti per l’iscrizione indicati nello statuto, salvo i casi di radiazione
3. Quando il soggetto già iscritto pura vendo manifestato l’intenzione di rinnovare l’iscrizione non ha effettuato i versamenti previsti. 4. La cancellazione ha effetto a partire dal momento della notifica del provvedimento all’interessato , il quale entro quindici giorni da detto momento, può proporre reclamo al collegio dei probiviri il quale decide il reclamo dopo aver sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta
Titolo VI – sanzioni disciplinari e misure cautelari
Art. 11 Sanzioni disciplinari e misure cautelari
1 – Le sanzioni disciplinari previste dal presente codice, sono intese a sanzionare l’accertata violazione degli articoli del presente codice deontologico
2 – Le misure cautelari sono intese a prevenire, limitare o impedire la protrazione del verificarsi di pregiudizi e danni, di qualunque genere, connessi con l’esistenza, a carico dell’operatore, di un procedimento penale o di un procedimento disciplinare.
3 – Le disposizioni del presente codice deontologico sono applicate non solo agli iscritti, ma a tutti, sia essi liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o privati, nel rispetto dei principi contenuti nel codice. Chi violasse le norme deontologiche, sarà sottoposto a procedimenti disciplinari previsti dallo statuto vigente.
Art. 12 Censura
1 – La Censura è sanzione disciplinare consistente nel biasimo formale all’operatore per un suo comportamento contrario alle norme deontologiche e nell’ammonimento a mantenere, per il futuro una condotta scrupolosamente ossequiente alle regole di comportamento professionale- 2 – La censura è irrogata mediante comunicazione scritta in forma di raccomandata
Art.13 – Sospensione
1. La sospensione è la dichiarazione di impossibilità temporanea di svolgere la professione o l’attività sotto le insegne dell’associazione. 2. Oltre ai casi di sospensione dall’esercizio professionale previsto dal codice penale, importano la sospensione dall’esercizio della professione: a) L’interdizione dai pubblici uffici per La durata non superiore a tre anni totale. b) Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, il ricovero in una casa di cura e custodia, l’applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste nell’articolo 215, comma terzo numeri 1,2,3, del codice penale; c) L’emissione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali di natura detentiva previste dal codice di procedura penale..
3. La sospensione ha durata variabile, a seconda della gravità dell’illecito, da cinque giorni a tre anni…
Art.14 – Radiazione. Radiazione di diritto
1 – La radiazione è la dichiarazione di impossibilità definitiva di svolgere la professione o l’attività delle professioni ivi incluse nella Federazione bige.
2 – La radiazione è pronunciata contro l’operatore che, con la sua condotta, abbia compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione, in modo tale da imporre l’allontanamento permanente dell’interessato dalla compagine associativa.
3 -La condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio, oppure per un altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione o non inferiore al minimo di due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto.
4 Importano parimenti la radiazione di diritto:
a) L’interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, o l’interdizione dall’esercizio della professione per una eguale durata.
b ) Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell’articolo 222, comma secondo del codice penale, e l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
c ) La condanna definitiva per un qualsiasi reato commesso in relazione alla attività professionale svolta e in occasione di essa, o al appartenenza e all’esercizio delle funzioni inerenti a una carica nella Federazione, o in occasione di esse.
5 – La radiazione di diritto deve comunque essere pronunciata all’esito di regolare procedimento disciplinare.
Titolo VII – Disposizioni procedurali.
Art. 15 . competenza per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari
1 – Il collegio dei probiviri è competente a procedere all’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti alla federazione
2 – Il consiglio nazionale è competente a conoscere dei reclami avverso le decisioni del collegio dei probiviri.
Art. 16 Procedimento disciplinare
1 – Competente a promuovere il provvedimento disciplinare è il presidente dell’associazione, che delega un componente del consiglio nazionale a sostenere la richiesta di applicazione di sanzione presso il collegio dei probiviri, in qualità di promotore del procedimento, con la facoltà di subdelega ad altro iscritto alla federazione, che deve essere approvata dal Presidente.
2– Tutte le comunicazioni relative al corso del procedimento disciplinare devono essere fatte all’iscritto che vi è sottoposto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al suo domicilio o alla sua residenza, a meno che il contenuto di esse non sia letto alla presenza dell’interessato, che non sia rimasto contumace, durante le udienze del collegio dei probiviri.
3 – La richiesta di apertura di un procedimento disciplinare, se non manifestamente priva di fondamento, deve essere comunicata all’iscritto a cura del presidente del collegio deii probiviri, mediante chiara e stanziata contestazione del fatto di cui viene incolpato, del luogo e del tempo in cui sarebbe accaduto e delle disposizioni deontologiche violate; l’interessato con preavviso di almeno cinque giorni, deve essere ammesso a comparire avanti al collegio dei probiviri per essere sentito a chiarimento e discolpa prima che il procedimento si apra, se i chiarimenti sono sufficienti a escludere la necessità di un procedimento disciplinare, la richiesta viene archiviata.
Art .17 – Procedimento cautelare
Per l’applicazione delle misure cautelari si seguono i principi e le disposizioni che regolano i procedimenti disciplinari in quanto compatibili.
Il collegio dei probiviri, autonomamente o su richiesta del consiglio nazionale può applicare in via provvisoria la sospensione cautelare, previa contestazione degli addebiti almeno cinque giorni prima dell’adunanza che decide in merito, i termini di rinvii sono ridotti a due giorni.
I provvedimenti della sospensione cautelare sono modificabili o revocabili in ogni tempo, su richiesta di chiunque interessato, ove siano meno le esigenze che li hanno imposti e giustificati
Titolo VIII Disposizioni Finali
Art.18 – Disposizioni finali e di rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente codice si fa rinvio altri atti normativi vigenti, e ai singoli provvedimenti degli organi direttivi della Federazione Migep.
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