La bozza del decreto legge di riforma della Pubblica Amministrazione, contiene delle novità. Il personale della sanità, in caso la bozza diventasse legge, non dovrà più attendere il nulla osta della azienda o amministrazione di provenienza per poter passare ad altra azienda o amministrazione.
Nella bozza del decreto legge di riforma della Pubblica Amministrazione, all’articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, sono state apportate alcune modifiche.
L’ Articolo 30 attualmente recita:
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art.33 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.13 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall’art.18 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall’art.20, comma 2 della Legge n.488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e’ disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1.
In particolare, nella bozza del disegno di legge, vengono soppresse le parole “previo assenso dell’amministrazione di appartenenza”. Inoltre, dopo il primo periodo vengono inseriti: è richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, nel caso in cui si tratti di posizioni infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20% per la qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivare esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente, fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
Resta, coumunque, il fatto che perpassare ad altra amministrazione bisognerebbe partecipare ad avvisi pubblici banditi dalla amministrazione dove si vuole andare, secondo le regole della mobilità.
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