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Caduta in Rsa, Tribunale di Genova: “Esclusa la responsabilità dell’oss se il paziente ne disattende le indicazioni”

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La struttura sanitaria non è responsabile della caduta del paziente se questi ha disatteso le indicazioni dell’oss volte a garantire la sua sicurezza. Lo sancisce una recente sentenza del Tribunale di Genova.

I fatti

La figlia di un paziente (successivamente morto per cause diverse e non imputabili alla convenuta) che era caduto durante la sua permanenza in una Rsa, conveniva in giudizio detta struttura sanitaria per farne accertare la responsabilità nella causa azione della caduta del padre e per ottenere il risarcimento dei relativi danni.

In particolare, l’attrice sosteneva che il padre ottantatreenne era stato ricoverato presso la Rsa a causa delle sue condizioni di grave invalidità fisica e che nel pomeriggio dello stesso giorno di ricovero egli era caduto, riportando gravi lesioni, a causa della inadeguata condotta del personale della convenuta. Infatti, secondo l’attrice, la oss dipendente della struttura sanitaria invece di assistere il padre, sostenendolo durante la deambulazione, nello spostamento che questi doveva compiere per recarsi in un’altra stanza, si era semplicemente limitata ad invitare il paziente a seguirlo in autonomia con il girello per raggiungere la destinazione finale.

Tuttavia, a causa del fatto che il paziente era impedito nei movimenti per la sua disabilità e per i pantaloni non ben allacciati, si era verificata la caduta di quest’ultimo e le conseguenti lesioni oggetto di causa. La struttura sanitaria si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ritenuta infondata, in quanto non sussisteva il nesso di causalità tra la caduta del paziente e la condotta posta in essere dal personale della struttura sanitaria.

In particolare, secondo la convenuta, il paziente aveva volontariamente contravvenuto alle disposizioni che gli erano state date dalla oss dipendente della struttura e che consistevano nel rimanere fermo seduto sopra il letto in attesa che la oss, nel frattempo impegnata nel trasporto di una paziente, tornasse a prenderlo per aiutarlo a raggiungere l’altra stanza. Invece, il paziente non aveva atteso intervento della oss e si era avviato autonomamente verso l’ascensore.

Valutazioni del Tribunale di Genova

Il Tribunale di Genova ha evidenziato come la responsabilità addebitata alla struttura sanitaria convenuta ha natura contrattuale e riguarda l’inadempimento degli obblighi di sorveglianza che gravano sulla struttura medesima nei confronti dei propri pazienti al momento della conclusione del contratto con i medesimi.

Infatti, secondo il giudicante, nel momento in cui l’ospite della RSA viene preso in carico, si configura un contratto a prestazioni atipiche in virtù del quale, a fronte del pagamento di un prezzo, la struttura sanitaria si obbliga ad erogare una duplice tipologia di prestazioni a favore del paziente medesimo: i) in primo luogo, delle prestazioni di tipo organizzativo, connesse all’assistenza ed alla vigilanza degli ospiti con riferimento ai rischi possono presentarsi all’interno della struttura; in secondo luogo, delle prestazioni riconducibili al contratto d’albergo, riguardanti il vitto e l’alloggio.

In considerazione della natura contrattuale della responsabilità gravante sulla RSA, il paziente danneggiato – creditore – ha l’onere di fornire la prova della fonte del diritto, limitandosi poi alla mera allegazione dell’inadempimento da parte della struttura sanitaria agli obblighi sulla medesima gravanti.

Invece, grava sul debitore convenuto l’onere di fornire la prova positiva del patto istitutivo della pretesa avanzata dal creditore danneggiato. Tale ultima prova può essere fornita dalla struttura sanitaria mediante la dimostrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni sulla medesima gravanti oppure della sopravvenuta impossibilità di eseguire dette prestazioni per causa alla medesima non imputabile.

Redazione Nurse Times

Fonte: Diritto.it

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