La nuova denominazione è il primo effetto dell’entrata in vigore della legge Lorenzin, ma non certo l’unico.
Da oggi la Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi non c’è più e al suo posto arriva la Fnopi, Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. È il primo effetto dell’entrata in vigore della legge 3/2018 (legge Lorenzin). «Si cancella anche l’uso del nome “infermieri professionali e vigilatrici di infanzia”: gli infermieri sono infermieri e basta, mentre le ex vigilatrici di infanzia sono gli infermieri pediatrici», spiega la presidente Barbara Mangiacavalli.
Certo, quella del nome non è l’unica novità che caratterizza l’entrata in vigore del provvedimento. «La nostra Federazione – prosegue Mangiacavalli – passa da Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi a Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), la più grande d’Italia con i suoi oltre 440mila iscritti. E i Collegi provinciali sono Ordini provinciali delle professioni infermieristiche: Opi».
La presidente dell’Ordine, quindi, aggiunge: «La tutela ordinistica favorirà non solo i professionisti, ma anche i cittadini, offrendo armi efficaci ad esempio contro l’abusivismo, che infanga l’operato di centinaia di migliaia di professionisti e pone a rischio la salute degli assistiti. L’elemento forte della trasformazione dei Collegi in Ordini è la tutela dell’assistito, che si ottiene anche, nel caso, con l’esercizio della magistratura interna. Quindi il controllo sui comportamenti deontologici e professionali: si lavora per una sorta di accreditamento periodico anche in termini di competenza dei professionisti. Non basta essere iscritto all’Ordine, se poi l’iscrizione diventa un mero titolo di cui fregiarsi senza rivedere preparazione, formazione e competenza. Va introdotto un percorso di accreditamento periodico, professionale e continuativo che gli Ordini possono a pieno titolo verificare».
La prima differenza sostanziale è essere da oggi non più enti ausiliari, ma sussidiari dello Stato. Nel primo caso gli Ordini non svolgono una funziona amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di controllo. Nel secondo caso, quello della nuova legge, in base al principio di sussidiarietà, possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.
In questa veste, ad esempio, la legge stabilisce che vigilino sugli iscritti agli albi (l’iscrizione è obbligatoria a qualunque titolo la professione sia svolta), in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando direttamente sanzioni disciplinari secondo la volontarietà della condotta, la gravità e, nel caso, il fatto di aver ripetuto l’illecito.
Cambia il codice penale: aumentano pesantemente le sanzioni per gli abusivi, a tutela della professione e dei cittadini. Per la responsabilità professionale si confermano le norme della legge Gelli (legge 24/2017).
Tutte le differenze, nel dettaglio, a questo LINK.
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