Con la sentenza numero 42/2026 la Corte Costituzionale ha deciso il ricorso statale avverso l’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana numero 23/2025, censurata dal Governo in quanto “consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza, l’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza“.
La Corte Costituzionale, precisando che “in tal modo, la norma regionale renderebbe una convinzione morale, tradotta nell’essere obiettore di coscienza, un requisito escludente la partecipazione a un concorso pubblico rivolto a reclutare personale sanitario“, ha ritenuto le questioni non fondate, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva, “orientata alla conformità alla Costituzione”. In particolare, la sentenza mette in evidenza che i concorsi riservati ai soli non obiettori sono incompatibili con i principi fondamentali desumibili dall’articolo 9, quarto comma, della Legge numero 194/1978, che implicitamente escludono tale possibilità.
Secondo la sentenza della Cortre Costituzionale, essendo l’assetto della Legge numero 194/1978 caratterizzato “dalla forte valorizzazione dell’obiezione di coscienza – che può essere manifestata, in sostanza, in qualsiasi momento del rapporto di lavoro e senza alcuna conseguenza – non sarebbe possibile pervenire, all’interno di tale regolamentazione, alla certezza di raggiungere, tramite i concorsi riservati, il risultato utile di disporre effettivamente di personale disposto a occuparsi degli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, perché il lavoratore non può essere privato della possibilità dell’obiezione ‘successiva’ all’instaurazione del rapporto di lavoro”.
Inoltre, come precisa una nota della stessa Corte Costituzionale, l’ipotesi della previsione del concorso riservato “non appare nemmeno necessaria al fine di conseguire lo scopo di garantire l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza”. Il suddetto articolo 9, infatti, quando, al quarto comma, usa il termine “anche” riferito alla mobilità, “deve infatti essere oggi letto alla luce della possibilità dell’utilizzo di altri strumenti normativamente previsti e, in particolare, delle convenzioni con altre strutture sanitarie ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dei rapporti a convenzione con i medici ambulatoriali specialisti di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo, che instaurano con il Servizio sanitario rapporti libero-professionali, connotati dalla parasubordinazione”.
In definitiva, conclude la nota della Corte Costituzionale, la sentenza effettua un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata, che è del resto sostenuta anche dalla Regione Siciliana nell’atto di costituzione, escludendo che tale disposizione introduca concorsi riservati. Essa deve essere intesa, infatti, nel senso di operare solo sul piano organizzativo, per l’assegnazione del personale alle unità operative, senza incidere sull’accesso alle procedure concorsuali, che resta invariato e quindi aperto anche agli obiettori.
QUI la sentenza della Corte Costituzionale.
Redazione Nurse Times
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