Riceviamo e pubblichiamo un contributo del dottor Ivo Camicioli, delegato sindacale Uil Fp – Segreteria Roma e Lazio.
Con sentenza del 21 ottobre 2026 il Tribunale del Lavoro di Roma ha riconosciuto il diritto al pagamento delle festività infrasettimanali riguardanti il periodo compreso tra il 2019 e il 2024 per il personale turnista dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. La vertenza è stata avviata da oltre 400 lavoratori su iniziativa della Uil Fp – Segreteria Roma e Lazio, con l’assistenza legale dell’avvocato Luciana Pirrongelli, che ha ottenuto un risultato importante per i dipendenti, vista la complessità della materia oggetto del ricorso.
La vertenza riguardava l’utilizzo non corretto del sistema NoiPA. Da circa dieci anni, e fino alla metà del 2025, il calcolo delle presenze del personale dell’Azienda San Giovanni Addolorata veniva effettuato utilizzando il sistema NoiPA che è la piattaforma digitale realizzata dal Ddpartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi del ministero dell’Economia e delle finanze per la gestione del personale della pubblica amministrazione italiana.
Questo sistema è stato realizzato per la gestione del personale che effettua orari di lavoro standard (dal lunedì al sabato o dal lunedì al venerdì) e non è strutturato per la gestione del personale turnista h24 operante sette giorni su sette, come quello ospedaliero. Da qui origina la vertenza riguardante il computo errato delle competenze economiche dovute per le festività infrasettimanali.
L’Azienda San Giovanni Addoloirata ha sempre effettuato il calcolo del debito orario del personale turnista basandosi sul parametro orario teorico delle sei ore contrattuali. Questo ha prodotto un debito orario mensile, che si basava sui giorni del mese tolti i festivi (esempio 26×6 = 156) e un orario teorico, dato dai giorni di presenza previsti nel mese che per un turnista sono 24 (in un mese di trenta giorni: 24×6=144).
Le domeniche del mese, che sono in questo caso sono quattro, davano luogo all’inserimento del codice DRIP041G per compensare le domeniche lavorate. La differenza tra le domeniche del mese (quattro) e i riposi del turno h24 (che sono sei), dava luogo alla differenza di 12 ore tra debito mensile e ore teoriche con la conseguenza di dover illegittimamente recuperare questa differenza per non andare in debito orario.
Quando un lavoratore turnista era in servizio in una festività infrasettimanale, la direzione aziendale applicava la maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalla normativa, nelle sole ore eccedenti il parametro orario (che è di sei ore), anziché su tutta la giornata lavorativa. Sosteneva infatti che le prime sei ore fossero da considerare orario ordinario, in quanto ore teoriche programmate, e solo le restanti ore fossero da considerare come festività lavorata.
La normativa in realtà parla chiaro. La Legge 520/52 estende al settore sanitario il diritto previsto dalla Legge 260/49 e dalla Legge 90 del 54 che disciplinavano il trattamento economico spettante ai lavoratori prestato nelle festività infrasettimanali prevedendo la normale retribuzione giornaliera con la maggiorazione per il lavoro festivo.
I Ccnl del Comparto Sanità del 1999 e del triennio 2016-2018 hanno confermato che per l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale spetta, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, un riposo compensativo o il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo o festivo-notturno.
L’Azienda San Giovanni Addolorata ha sempre negato il riconoscimento di questo diritto, affermando che per le festività lavorate i turnisti già godevano di un riposo compensativo, inserito d’ufficio nel mese, e che il disagio era già ricompensato mediante la corresponsione dell’indennità di turno.
Il Tribunale del Lavoro ha accolto la richiesta dei dipendenti in quanto i riposi compensativi inseriti dal sistema NoiPA non erano collegati alle festività infrasettimanali, ma erano i normali e fisiologici riposi settimanali conseguenti allo svolgimento dell’orario su turni. Non è infatti stata infatti dimostrata l’esistenza di alcun codice specifico per il recupero delle festività infrasettimanali lavorate, né è mai stato consentito di effettuare alcuna richiesta di recupero di queste giornate da parte dei lavoratori, a causa del sistema adottato dalla parte datoriale.
Il Tribunale del Lavoro ha pertanto stabilito che “deve ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso straordinario per il lavoro prestato durante le giornate festive infrasettimanali”. I lavoratori percepiranno somme che in alcuni casi arrivano fino a 4.000 euro, per il mancato pagamento della maggiorazione del lavoro straordinario previsto per le festività infrasettimanali lavorate, più le spese legali.
Questa vertenza ci induce a fare alcune riflessioni. La prima: il sistema NoiPA non è strutturato per la gestione dei lavoratori turnisti, perché genera errori che si traducono in un danno economico per i lavoratori. Non a caso la direzione aziendale del San Giovanni Addolorata da circa un anno e mezzo ha introdotto (su spinta del sindacato) un applicativo specifico per il personale turnista che ha consentito di risolvere definitivamente il problema della discrepanza tra orario convenzionale e orario del turnista h24.
La seconda: le direzioni aziendali, invece di risolvere le controversie in via extragiudiziale, scelgono spesso di affrontare cause lunghe e costose, che potrebbero essere evitate a vantaggio di tutti. Ma tanto, paga Pantalone.
Redazione Nurse Times
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