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Reggio Calabria, infermieri impiegati come oss per oltre 10 anni. Cassazione: “Risarcimento per demansionamento”

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Disabile trattato in modo "disumano": per la Cassazione scatta il reato di tortura
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La Suprema Corte conferma il demansionamento in caso di attività da oss svolte in modo sistematico e non occasionale. Danno professionale riconosciuto agli infermieri.

Con ordinanza n. 14249 del 14 maggio 2026 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento del danno per un gruppo di infermieri del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, riconoscendo che per anni sono stati impiegati nello svolgimento sistematico di mansioni proprie degli operatori socio-sanitari (oss). La pronuncia rappresenta una delle più significative decisioni in materia di demansionamento nel pubblico impiego sanitario e rilancia il dibattito sulla carenza di personale di supporto negli ospedali italiani.

La vicenda: infermieri impiegati come oss per anni

Gli infermieri coinvolti, inquadrati come collaboratori professionali sanitari – categoria D, avevano denunciato di essere stati costretti per oltre dieci anni a svolgere attività non compatibili col proprio profilo professionale.

Tra le mansioni contestate figuravano:

  • rifacimento dei letti;
  • pulizia dei posti letto dei pazienti dimessi;
  • trasporto dei degenti all’interno della struttura;
  • igiene personale dei pazienti non autosufficienti;
  • alimentazione dei ricoverati;
  • movimentazione dei pazienti con difficoltà motorie;
  • gestione e raccolta dei rifiuti sanitari;
  • preparazione e lavaggio dei materiali da sterilizzare.

Secondo quanto accertato dai giudici, tali attività erano svolte quotidianamente a causa della totale assenza di personale oss fino al 2018.

Cassazione: “Non basta dire che infermieri e oss collaborano”

Uno dei punti più rilevanti dell’ordinanza emessa dalla Cassazione riguarda la distinzione tra le competenze infermieristiche e quelle degli oss. L’azienda sanitaria aveva sostenuto che molte delle attività contestate rientrassero comunque nel processo assistenziale e che le due figure professionali operassero in modo integrato. La Corte ha però chiarito che la collaborazione tra professionisti sanitari non può trasformarsi in una sostituzione sistematica di ruolo.

I giudici hanno ribadito che alcune attività di supporto possono essere svolte occasionalmente dagli infermieri, ma soltanto quando:

  • esistono concrete esigenze organizzative;
  • le attività hanno carattere marginale;
  • l’assegnazione è temporanea e non programmata;
  • resta prevalente l’esercizio delle funzioni proprie della professione infermieristica.

Nel caso esaminato, invece, il ricorso alle mansioni inferiori era diventato una modalità organizzativa strutturale dell’ospedale.

Il principio stabilito dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha richiamato un principio già espresso nelle precedenti pronunce in materia di demansionamento nel comparto sanità. Secondo i giudici, “il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità”.

La decisione evidenzia come il rispetto della professionalità infermieristica costituisca un valore tutelato dall’ordinamento, anche nel pubblico impiego. L’infermiere può certamente collaborare allo svolgimento di attività assistenziali di base, ma non può essere utilizzato stabilmente per coprire carenze di organico relative ad altre figure professionali.

Riconosciuto il danno alla professionalità

Particolarmente importante è anche il passaggio relativo al danno professionale.

La sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, confermata dalla Cassazione, aveva individuato diversi elementi idonei a dimostrare il pregiudizio subito dagli infermieri:

  • durata ultradecennale del demansionamento;
  • rilevante differenza professionale tra le mansioni svolte e quelle di appartenenza;
  • perdita di valorizzazione delle competenze infermieristiche;
  • confusione dei ruoli percepita da pazienti e familiari;
  • lesione della dignità professionale.

Per quantificare il danno i giudici di Cassazione hanno adottato un criterio equitativo, stabilendo un risarcimento pari al 15% della retribuzione percepita nel periodo interessato.

Carenza di oss e organizzazione sanitaria: un problema nazionale

La vicenda giudiziaria si inserisce in un contesto più ampio, che interessa numerose aziende sanitarie italiane. Negli ultimi anni sindacati, ordini professionali e associazioni di categoria hanno più volte denunciato come la carenza di oss costringa spesso gli infermieri a dedicare una parte significativa del proprio tempo lavorativo ad attività di supporto, sottraendo risorse alle prestazioni ad alta complessità assistenziale.

Secondo numerose indagini di settore, il fenomeno contribuisce ad aumentare il carico di lavoro, il rischio di burnout e la fuga degli infermieri dal Servizio sanitario nazionale. La sentenza della Cassazione potrebbe quindi aprire la strada a nuove richieste di tutela da parte dei professionisti che si trovano in situazioni analoghe.

Redazione Nurse Times

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