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Tentato suicidio in carcere, Cassazione: “Omissione di atti d’ufficio per la guardia medica che rifiuta la visita”

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Di seguito il commento della sentenza a cura dell’avvocato Sabrina Caporale, pubblicato su ResponsabileCivile.it

Il consulto telefonico non esime il medico di continuità assistenziale dall’obbligo di recarsi sul posto se l’urgenza è segnalata da personale infermieristico qualificato. Con sentenza n. 18116, depositata il 20 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui confini della responsabilità penale del medico di guardia (continuità assistenziale), ribadendo la linea dura contro la pratica dei consulti esclusivamente telefonici in situazioni di potenziale emergenza.

Il rifiuto di recarsi fisicamente presso il paziente, dopo un tentato suicidio in carcere, integra a tutti gli effetti il delitto di omissione di atti d’ufficio, disciplinato dall’art. 328 del Codice penale.

Il tentato suicidio in carcere e il riufiuto della visita

La vicenda processuale riguarda una dottoressa, medico convenzionato di assistenza primaria e in turno presso la guardia medica territoriale assegnata tramite il 118. L’imputata è stata chiamata a rispondere dell’art. 328 c.p. per essersi rifiutata, in due distinte occasioni a distanza di due giorni (23 e 25 luglio 2023), di recarsi presso la casa circondariale per prestare soccorso a due detenuti.

Entrambi i pazienti avevano tentato il suicidio: il primo per impiccagione, il secondo ingerendo delle batterie. Nonostante le pressanti richieste di intervento da parte del personale infermieristico del carcere, la professionista si era limitata a prescrivere telefonicamente una terapia ansiolitica, rifiutandosi di esaminare direttamente i pazienti e delegando, di fatto, la gestione dell’emergenza. Nel secondo caso la gravità della situazione aveva costretto un’altra dottoressa ad abbandonare la postazione della Centrale unica di soccorso per recarsi sul posto e disporre l’immediato ricovero del detenuto.

I motivi del ricorso e la difesa

La difesa dell’imputata ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Torino, sollevando diverse obiezioni, e in particolare:

  • Assenza di un obbligo normativo – La difesa ha sostenuto che la visita domiciliare (o in carcere) rappresenta un’opzione a discrezione del medico, non un obbligo assoluto.
  • Mancanza di codice di urgenza – Il 118 non avrebbe assegnato codici di priorità tali da imporre l’intervento fisico.
  • Sindacabilità clinica – La valutazione di gestire il caso con terapia telefonica rientrerebbe nell’autonomia clinica del medico, non censurabile dal giudice penale.
La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la condanna e smontando le tesi difensive punto per punto. Gli Ermellini hanno focalizzato la propria analisi sulla natura giuridica dell’intervento richiesto e sul ruolo del personale sanitario richiedente.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tracciato confini netti riguardo alla responsabilità penale del medico nel contesto dell’emergenza-urgenza, smontando sistematicamente le tipiche linee di difesa adottate in caso di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.). Tre sono i pilastri su cui poggiano le recenti pronunce dei giudici di legittimità.

Il limite dell’autonomia decisionale

Cadono le difese basate sulla presunta “autonomia nella scelta della visita” effettuata telefonicamente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il medico non ha facoltà di rifiutare un intervento a priori basandosi esclusivamente su un consulto remoto. È la Centrale operativa 118 a disporre l’invio dei soccorsi; una volta attivato, il medico ha l’obbligo inderogabile di recarsi sul posto. Le valutazioni cliniche definitive, sottolineano i giudici, possono essere effettuate esclusivamente dopo aver visitato il paziente, non prima.

Il peso del parere infermieristico

Un altro punto cruciale riguarda l’insindacabilità della valutazione clinica. La Corte di Cassazione chiarisce che il medico non può arrogarsi il diritto di confutare telefonicamente un’emergenza descritta da un altro professionista sanitario presente sul campo. Quando l’urgenza è segnalata con insistenza da personale infermieristico qualificato, il rifiuto di intervenire assume una precisa rilevanza penale: il medico non può ignorare la segnalazione di un collega presente in loco.

La natura di “reato di pericolo”

Infine la Corte di Cassazione ha messo a tacere le difese incentrate sull’assenza di danni concreti. Non ha alcuna importanza, ai fini della configurazione del reato, che l’intervento tardivo non abbia peggiorato le condizioni del paziente o che quest’ultimo si sia comunque salvato. L’art. 328 del codice penale configura, infatti, un “reato di pericolo”: l’illecito si consuma nel momento stesso in cui viene opposto l’indebito rifiuto, indipendentemente dall’esito clinico finale.

Dolo e diniego delle attenuanti generiche

La Corte di Cassazione ha confermato anche la sussistenza del dolo generico, insito nel consapevole rifiuto dell’imputata di recarsi fisicamente in carcere pur a fronte di chiare sollecitazioni che evidenziavano la gravità dei fatti (tentativi di suicidio).

Infine ha ritenuto ineccepibile la scelta dei giudici di merito di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tale decisione è stata motivata dalla “pervicace resistenza” dell’imputata a una rivisitazione critica delle proprie azioni, unita alla gravità dei fatti e ai precedenti penali già a suo carico.

Alla luce del rigetto, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali, rendendo la sentenza di condanna irrevocabile.

Redazione Nurse Times

Fonte: ResponsabileCivile.it

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