Il disegno di legge sul fine vita (vedi il testo allegato), proposto martedì dai relatori di maggioranza, è stato adottato come testo base da cui partirà l’esame al Senato, dopo mesi di stop and go. Messo ai voti delle Commissioni Giustizia e Sanità, ha avuto l’okay del Centrodestra. Contrarie, invece, tutte le opposizioni. Le Commissioni hanno anche stabilito che entro l’8 luglio si potranno presentare emendamenti al testo. Il provvedimento è atteso in aula il 17 luglio.
Cosa prevede il testo base (quattro articoli)
L’articolo 1 (“L’inviolabilità del diritto alla vita”) si ribadisce la centralità del diritto alla vita e la sua tutela, “senza distinzioni” di età, salute e condizioni sociali. Un passaggio che la maggioranza ha fortemente voluto per ribadire che la legge non intende aprire la strada al suicidio o alla libertà di suicidarsi come e quando si vuole. Rispetto alla bozza precedente è stata però cancellata un’espressione in cui si ribadiva la tutela della vita “dal concepimento alla morte naturale”, che le opposizioni avevano contestato, temendo una norma anti-aborto.
L’articolo 2 (“Modifiche al Codice penale”) modifica il Codice penale, garantendo la non punibilità di chi aiuta una persona che chiede l’accesso al fine vita. Quindi cita le condizioni, già indicate dalla sentenza della Consulta del 2019, sui requisiti necessari per il trattamento, ossia che la persona sia “maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere”.
L’articolo 3 (“Modifiche alla legge 15 marzo 2010, n. 38, recante Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”) interviene sulla Legge 38/2010, introducendo tre novità principali: si impone l’obbligo di utilizzare integralmente i fondi destinati alle cure palliative, con restituzione allo Stato di eventuali residui non spesi; si istituisce un osservatorio presso Agenas con compiti di monitoraggio sull’attuazione dei progetti regionali di potenziamento; in caso di inadempienza è previsto il commissariamento da parte del Governo, oltre alla possibilità di assegnare un termine massimo di sei mesi per raggiungere gli obiettivi prefissati, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 4 (“Modifiche alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del servizio sanitario nazionale”) introduce l’articolo 9-bis nella Legge 833/1978. Il Comitato Nazionale di Valutazione, composto da sette esperti (tra cui giurista, bioeticista, medici specialisti, psicologo e infermiere), ha il compito di accertare la sussistenza delle condizioni di non punibilità previste dalla sentenza della Consulta. Il suo parere, obbligatorio ma non vincolante, viene valutato dall’autorità giudiziaria. Viene inoltre esplicitamente vietato l’uso di risorse del Ssn per l’attuazione materiale dell’agevolazione al fine vita, pur riconoscendo il ruolo del Comitato nella verifica dei presupposti legali.
Le perplessità delle opposizioni
“Il testo base su fine vita approvato dalle Commissioni è insoddisfacente – dice il senatore Alfredo Bazoli, vicepresidente del gruppo Dem -. Sono molti i punti critici: dalla stretta ai criteri di accesso rispetto a quelli stabiliti dalla Corte; dal Comitato nazionale, troppo esiguo e composto da figure che non danno garanzie di autorevolezza, fino alla totale esclusione di un ruolo al Servizio sanitario nazionale, che apre la strada a una privatizzazione del fine vita, con buona pace dell’uniformità di trattamento e della parità di accesso. Sono punti qualificanti, sui quali proveremo a intervenire con i nostri emendamenti, nella speranza di migliorare un testo che, così com’è, rischia di essere addirittura peggiorativo dello status quo”.
ALLEGATO: Testo base del Ddl sul fine vita
Redazione Nurse Times
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