L’incidente a Imperia tra l’abitazione di un paziente e l’auto di servizio: l’ASL dovrà rispondere per mancata dotazione di dispositivi di protezione individuale.
Un infermiere dell’ASL di Imperia è stato vittima di un grave infortunio durante un servizio domiciliare. La caduta tra l’abitazione del paziente e l’auto di servizio ha provocato la frattura del femore. L’ASL è stata condannata a risarcire 51 000 € per non aver fornito scarpe antinfortunistiche, come previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Questa notizia ha suscitato scalpore nel settore sanitario e riporta alla luce importanti questioni legate al diritto alla sicurezza e alle attrezzature del personale medico.
Dettagli dell’incidente – Cosa è accaduto?
L’infermiere era impegnato in un servizio a domicilio. Mentre si spostava tra la porta del paziente e l’auto di servizio, è caduto rovinosamente, riportando una frattura al femore. Dall’inizio del procedimento, è emerso che non era dotato di scarpe antinfortunistiche adeguate, obbligatorie per legge (D.Lgs. 81/2008). Questa carenza ha evidenziato una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sentenza e motivazioni – Risarcimento e responsabilità
Il Tribunale ha stabilito che l’ASL è responsabile secondo l’art. 2087 del Codice Civile e risponde in solido con il datore di lavoro per la tutela della salute del lavoratore. L’assenza di dispositivi di protezione individuale (DPI) ha aggravato la dinamica dell’incidente. Per questo motivo, l’ente è stato condannato a risarcire circa 51 000 €, comprensivi di:
- danni biologici e morali;
- spese legali;
- eventuali costi di assistenza e riabilitazione.
Implicazioni per la sicurezza sul lavoro nel settore sanitario
Questo caso pone al centro il tema della prevenzione negli ambienti di lavoro. Nel comparto sanitario, gli operatori sono esposti a rischi significativi ed è essenziale garantire DPI adeguati. L’obbligo non riguarda solo la fornitura ma anche la formazione: il personale deve essere informato sull’uso corretto di scarpe antinfortunistiche, guanti, camici e altri dispositivi.
Normativa e obblighi legali
- D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro): impone che i DPI – comprese le scarpe – siano utilizzati quando le misure collettive non eliminano il rischio .
- L’art. 2087 c.c. richiede che il datore di lavoro adotti tutte le misure necessarie (anche non espressamente previste) per tutelare la salute del lavoratore .
- Il Regolamento UE 2016/425 e il D.Lgs. 475/92 definiscono che i DPI devono avere marca CE e conformarsi alle norme UNI EN (e.g. 20345)
Normativa e obblighi legali
Il Regolamento UE 2016/425 e il D.Lgs. 475/92 definiscono che i DPI devono avere marca CE e conformarsi alle norme UNI EN (e.g. 20345).
D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro): impone che i DPI – comprese le scarpe – siano utilizzati quando le misure collettive non eliminano il rischio.
L’art. 2087 c.c. richiede che il datore di lavoro adotti tutte le misure necessarie (anche non espressamente previste) per tutelare la salute del lavoratore.
Redazione NurseTimes
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