La ASL 01 Abruzzo è stata condannata per aver demansionato gli infermieri ledendone la dignità professionale.
Alcuni lavoratori avvalendosi dell’Avvocato Deborah Di Pasquale e di tutto il sostegno della FIALS sono riusciti a far valere i loro diritti dinanzi alla Corte d’Appello De L’Aquila.
La ASL ha violato l’obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dal contratto collettivo di riferimento.
La ASL ha fatto svolgere agli infermieri anche mansioni lavorative inferiori in modo sistematico, quasi ordinario e normale adibendoli ad attività prettamente alberghiere e manuali alla presenza di tutti i pazienti, che li hanno visti svolgere anche compiti propri di lavoratori inquadrati in categoria inferiore, ledendone la dignità e mortificandone l’immagine lavorativa e l’identità professionale.
La Segreteria Provinciale FIALS è orgogliosa di aver sostenuto i temerari lavoratori che hanno avuto il coraggio di dire basta a sistematiche mortificazioni e di essere riuscita a far riconoscere loro il diritto ad “essere infermieri” e un risarcimento per il danno subìto pari all’incirca di 15000 euro per ogni lavoratore che ha fatto ricorso.
I lavoratori che si sentano umiliati nello svolgimento del loro lavoro troveranno sempre l’appoggio di questa O.S. nella loro battaglia per il rispetto dei diritti, fondamentali e non. Si diffidi di tutti quegli individui che fino ad ora, all’interno della ASL 01 Abruzzo, non hanno fatto nulla in merito alla dequalificazione professionale ma che sicuramente saranno pronti, da ottimi DIROTTATORI, a fornire (solo ora!) il loro sostegno.
LA Segreteria Provinciale della FIALS DIFFIDA immediatamente la Asl a porre termine a tali comportamenti vessatori, incrementando la dotazione organica delle figure mancanti, anche in considerazione del fatto che gli organici di personale infermieristico, in molti casi, sono quelli strettamente necessari a garantire le urgenze come si può tranquillamente desumere dal numero di unità lavorative che viene precettato in caso di sciopero.
La FIALS di L’Aquila ha in programma, tra le altre rivendicazioni, di fare chiarezza con la Dirigenza della ASL sugli innumerevoli spostamenti di personale, giustificati, non se ne dubita, da motivate esigenze di servizio ed attuati, si presume, in ragione dell’istituto della mobilità d’urgenza dovuta all’emergenza epidemiologica in atto, ma che non paiono fondati, almeno alla scrivente segreteria, su criteri caratterizzati da apodittica evidenza.
Per meglio dire, non si comprende se le adottate misure di mobilità interna si basino su parametri relativi all’anzianità di servizio o piuttosto sulle valutazioni delle performances o su particolari professionalità acquisite nel tempo attraverso apposita formazione e informazione. Sono innumerevoli le segnalazioni che ci giungono di lavoratori neo-assunti o addirittura con contratti a tempo determinato che operano in ambulatori o che vengono utilizzati come fuori-turno mentre altri che lavorano da decenni con compostezza ed abnegazione restano in unità operative con carichi di lavoro elevati.
Al fine di dissipare qualsiasi dubbio occorre una chiara revisione della pianta organica e creare un regolamento di mobilità interna fondato su chiari criteri oggettivi.
Il Segretario Generale Provinciale FIALS (Simone Tempesta)
La sentenza
La Corte di Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza n°374/2019 emessa dal Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del lavoro, in data 20.11.2019, contrariis reiectis, così decide:
– accoglie l’appello e, in riforma della sentenza gravata, condanna la Asl n°1 di Avezzano, Sulmona e L’Aquila ad adibire l’appellante FALINI Carlo alle mansioni proprie dell’inquadramento posseduto, corrispondenti alla categoria D con profilo di infermiere;
– accertato il demansionamento subito dall’appellante FALINI Carlo dall’aprile 2008 al giugno 2018, condanna la ASL al risarcimento del danno da computarsi nella misura del 6% della retribuzione mensile via via maturata nel periodo, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
– condanna altresì la ASL al pagamento delle spese del giudizio, che liquida quali compensi professionali in € 3.770,00 per il primo grado ed in € 5.130,00 per il secondo grado, nonché in € 177,75 per esborsi in relazione al presente grado, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21 Gennaio 2021.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Dr.Luigi Santini Dr.ssa Maria Luisa Ciangola
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