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Spese sanitarie: i pannoloni per l’incontinenza sono detraibili? Risponde l’Agenzia delle Entrate

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Nel sistema fiscale italiano le spese sanitarie danno diritto a una detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. Questo significa che, se un contribuente sostiene spese per 500 euro, potrà detrarre il 19% di 370,89 euro, riducendo così l’Irpef dovuta.

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano:

  • prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica);
  • acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica;
  • prestazioni specialistiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche;
  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
  • trapianto di organi;
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

Inoltre sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Detraibilità dei pannoloni per l’incontinenza: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Possono sorgere dubbi, tuttavia, su alcune tipologie di spese mediche. Un dubbio interessante, ad esempio, è quello sollevato da un contribuente attraverso la Posta di FiscoOggi (canale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate): è possibile detrarre anche la spesa per l’acquisto di pannoloni per l’incontinenza?

L’Agenzia delle Entrate ha dato una risposta affermativa, chiarendo che l’acquisto di pannoloni destinati a persone con problemi di incontinenza rientra tra le spese detraibili per dispositivi medici, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). A supporto dell’individuazione dei prodotti riconosciuti come dispositivi medici è stato pubblicato un elenco allegato alla circolare n. 20/2011, redatto dal ministero della Salute, che include anche gli ausili per l’incontinenza. Inoltre, già nella circolare n. 17/2006 era stata confermata la possibilità di ottenere la detrazione anche nel caso in cui tali prodotti fossero acquistati presso rivenditori commerciali.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che, secondo quanto stabilito nella circolare n. 14/2023, la categoria delle protesi non comprende esclusivamente la sostituzione di organi naturali o parti di essi, ma anche strumenti correttivi e ausili destinati a migliorare la funzionalità di un organo compromesso. Per poter beneficiare della detrazione, è indispensabile che il documento fiscale, sia esso uno scontrino o una fattura, riporti con precisione la descrizione del prodotto acquistato e il nominativo della persona che ha sostenuto la spesa. Non sono invece considerati validi quei documenti che si limitano a indicare genericamente la dicitura “dispositivo medico”, senza ulteriori specifiche.

Redazione Nurse Times

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