Le cadute degli utenti in una struttura sanitaria ospedaliera, causate da problemi strutturali o da omessa vigilanza del paziente, sono, almeno nel 90% dei casi, prevedibili ed evitabili. La letteratura internazionale evidenzia che le cadute determinano un incremento dal 5% al 10% di tasso di ospedalizzazione o comunque un prolungamento del periodo di degenza.
Considerato l’aumento di richieste di risarcimento danni, non solo alle strutture sanitarie (ex art. 2051 c.c. o ex art. 1218 c.c.) ma anche agli operatori sanitari (ex art. 2043 c.c.), è necessario che le strutture predispongano interventi mirati alla riduzione dei fattori di rischio personali ed ambientali.
La Raccomandazione Ministeriale n. 13 del novembre 2011 “prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie”, stima che “circa il 14% delle cadute in ospedale è classificabile come accidentale, cioè determinate da fattori ambientali (es. scivolamento sul pavimento bagnato), che circa l’8% è classificabile come imprevedibile, cioè determinate dalle condizioni fisiche del paziente (es. improvviso disturbo dell’equilibrio) e circa il 78% rientra tra le cadute prevedibili per fattori di rischio identificabili della persona (es. paziente disorientato, paziente con difficoltà nella deambulazione).
È evidente che le cadute, nel 92% dei casi, sono determinate da problemi organizzativi per carenza strutturale o da “cattiva gestione” del paziente da parte del personale sanitario.
Le cadute rientrano tra gli eventi avversi, eventi inattesi di grave rilevanza che comportano un effettivo danno non intenzionale ed indesiderabile, che si verificano più frequentemente nelle strutture sanitarie e possono determinare conseguenze immediate o tardive anche gravi fino a condurre, in alcuni casi, alla morte del paziente.
Le tipologie di responsabilità, che si possono riscontrare, riguardano la responsabilità della struttura e la responsabilità degli operatori.
La responsabilità della struttura deriva da inadeguata manutenzione dell’area della struttura sanitaria (esempio: buche, pavimenti scivolosi…). In questi casi viene individuata una responsabilità oggettiva del responsabile della Struttura Sanitaria, su cui ricade l’onere di dimostrare l’esclusiva colpa altrui ovvero il caso fortuito. Ciò poiché alla struttura sanitaria viene richiesta un’adeguata attività di vigilanza e controllo dei propri beni patrimoniali, garantendo standards di diligenza ed efficienza particolari proprio in considerazione delle caratteristiche dell’utenza, alla quale non può richiedersi, nell’uso del bene pubblico, quel livello di vigilanza e di accortezza normalmente spendibile dall’uomo medio in discrete condizioni di salute. La struttura sanitaria ha l’onere di provvedere ad una diligente gestione e manutenzione programmata delle aree comuni, scale, nonché di mettere in atto accorgimenti tecnici antiscivolo per evitare il prodursi di un danno all’utente.
Per quanto attiene la responsabilità degli operatori è necessario evidenziare che l’accettazione in una struttura sanitaria del paziente ai fini del ricovero determina con la struttura, la conclusione di un contratto di natura atipica, incentrato su una prestazione complessa a favore dell’ammalato che può, sinteticamente, definirsi di “assistenza sanitaria”. Nell’ambito di tale rapporto atipico assumono rilievo, oltre alle prestazioni sanitarie, anche quelle di carattere alberghiero e le connesse obbligazioni di sicurezza e/o protezione.
Ne deriva quindi che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente che ha subito lesioni a seguito di caduta all’interno dell’ospedale ha natura contrattuale e può sussistere a prescindere dalla possibilità o meno di accertare il comportamento colposo di un singolo soggetto operante all’interno della struttura stessa.
Il rapporto che lega il paziente all’istituzione sanitaria, ha natura contrattuale, l’istituzione assume un’obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente, o l’accertamento diagnostico.
Nell’illecito contrattuale dovrà essere il debitore a provare di aver correttamente adempiuto e, in caso di inadempimento, dimostrare, al fine di liberarsi dalla responsabilità, di non aver potuto adempiere, in tutto o in parte, per causa a lui non imputabile.
Nell’illecito extracontrattuale, l’onere della prova spetterà interamente a colui che intende ottenere il risarcimento del danno.
Il Paziente danneggiato dovrà provare l’esistenza di un danno ingiusto, il nesso di causalità con il comportamento, anche omissivo, di colui che lo ha causato e l’eventuale dolo o colpa.
Si ritiene, dal punto di vista giurisprudenziale, che nel caso di lesioni da caduta di un paziente occorre seguire la strada dell’azione per responsabilità extracontrattuale per ottenere il risarcimento dei danni patiti. Sussiste in questo caso però la necessità di individuare l’operatore la cui condotta omissiva ha causato l’evento caduta.
Di facile soluzione sono i casi di degenti, con problematiche particolari e quindi che non sono in condizioni di deambulare, che cadono mentre vengono trasportati con carrozzine, o con barelle, o comunque sono aiutati a spostarsi da personale sanitario.
È più complicato individuare il soggetto responsabile in casi in cui i pazienti si procurino lesioni da cadute in assenza di operatori ospedalieri nelle loro immediate vicinanze. Escludendo i casi di degenti autosufficienti che cadono all’interno della struttura sanitaria per fatto proprio, o per cause non imputabili al personale sanitario che li ha in cura (es.: paziente che scivola sul pavimento bagnato) e per cui può ravvedersi una responsabilità della struttura ex art. 2051 c.c., la tipologia rilevante di casi è ricompresa nella fattispecie di pazienti che per le loro condizioni di salute, necessitano di essere contenuti e/o controllati al fine di evitare che si procurino lesioni. In tale caso può sussistere una responsabilità colposa dell’operatore di tipo omissivo determinata dalla mancata vigilanza del paziente.
La responsabilità per colpa del personale sanitario in turno, consiste in imprudenza, negligenza ed imperizia, per non aver, in molti casi, tenuto sotto diretto controllo il paziente e per non aver collocato attorno al lettino le sbarre e che di sicuro impediscono di cadere.
La logica e la prudenza consigliano a chiunque, tanto più a personale sanitario, di utilizzare per i pazienti confusi quelle sbarre di cui ogni letto ospedaliero è dotato, al fine di evitare le cadute.
La riduzione del rischio da caduta dei pazienti nelle strutture sanitarie è un indicatore della qualità assistenziale e può essere conseguita solo se si mettono in essere momenti di specifica formazione del personale sanitario al fine di migliorare la competenza nella prevenzione e gestione delle cadute.
La struttura e gli operatori devono adottare le misure di valutazione sia degli ambienti sia del paziente, identificando, mediante scale di valutazione (es. Scala Conley, Scala Morse, Scala Stratify, …), i soggetti potenzialmente a rischio di caduta ed attuando conseguentemente una pianificazione di interventi clinico-assistenziali atti a ridurne il rischio.
Annamaria Martellotta – Avvocato del Lavoro
Elena Chiefa – Studentessa Corso di Laurea in Infermieristica
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