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Legge 104/92: USO e ABUSO

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Legge 104/92: USO e ABUSO
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Raffaele Paradiso

Sappiamo cosa è, come viene applicata, a chi spetta e ne conosciamo bene i benefici, le agevolazioni fiscali, le detrazioni, i sussidi sanitari, tecnici ed informatici di coloro che usufruiscono della Legge 5 Febbraio del 1992 n.104, più conosciuta come Legge 104/92. Però, non si può omettere l’uso con cui taluni la utilizzano, il più delle volte, in modo scorretto e ad personam, ignorando di sapere che tali agevolazioni, vanno armonizzate con le esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro, e non rappresentano diritti assoluti !!

Nobili sono i principi che hanno ispirato il legislatore di tale legge per tutelare “l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità”.

Attraverso la sua applicazione si intende, innanzitutto, far rispettare i diritti di libertà e di autonomia delle persone con handicap e, in generale, si intende permettere loro una vita il più possibile meno disagevole, integrando, appunto, tutte le persone con disabilità in ogni contesto sociale, sia esso la famiglia, la scuola e il lavoro.

La legge 104 si prefigge di alleggerire le condizioni invalidanti che sono ostacolo all’autonomia e allo sviluppo della persona umana e prevede, quindi, per i parenti prossimi di persone che abbiano certe minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che dichiarano di essere impegnati nella loro cura ed assistenza, tre giorni al mese di assenza dal lavoro. E’ una legge condivisibile in pieno e rappresenta uno strumento di grande conquista sociale se usata con responsabilità.

Secondo i dati Inps sono 529mila i lavoratori che usufruiscono dei permessi Legge 104: decisamente  più consistente la percentuale dei beneficiari nel settore pubblico (7,4 %), che in quello privato dove la percentuale sfiora il 1,5% ( circa 5 volte meno !!).

Per quanto riguarda la tipologia di permesso, circa 27.300 lavoratori usufruiscono personalmente della Legge104, cioè sono essi stessi disabili, mentre 218mila ne usufruiscono per assistere parenti o affini e addirittura circa un migliaio di lavoratori hanno una “doppia 104” per sé stessi e per un loro parente.

Il comparto in cui si registra in assoluto la più elevata fruizione di tale beneficio è la scuola con 104mila dipendenti beneficiari con record al Sud, seguita dalle amministrazioni comunali con circa 38mila beneficiari, per un costo annuo, nei due comparti rispettivamente di circa 211.730.000 euro e 31.000.000 euro: questi dati oltre che farci riflettere dovrebbero perlomeno anche imbarazzarci !

Hanno fatto molto scalpore casi di dipendenti della pubblica amministrazione che  invece di accudire il genitore o il parente di cui beneficiavano della Legge 104, utilizzavano a proprio piacere e con finalità personali tale beneficio, contravvenendo al proprio dovere e al rispetto della legalità.

Per cui alcune considerazioni sull’applicazione della legge 104 sicuramente vanno fatte.

Vale la pena ricordare, infatti, che la Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza (n.4984 del 4 marzo 2014), e con altre numerose sentenze, si è più volte pronunciata sull’illecito utilizzo del permesso previsto dalla Legge 104/92 da parte di lavoratori familiari di disabili.

Per cui il lavoratore che utilizza in modo illecito i permessi ex art.33 della Legge 104/92 per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla normativa, ad esempio per andare in vacanza o per attività del tutto personali, anziché assistere il familiare disabile, può essere legittimamente licenziato dal datore di lavoro.

Inoltre nelle sentenze ricorrentemente va rigettato il ricorso del lavoratore che ritiene, ai fini del licenziamento disciplinare, il pedinamento effettuato dall’azienda irrispettoso dalle norme dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70).

Si precisa che la Legge 300/70 delimita, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa, ma non preclude il potere di avvalersi di soggetti diversi, come nel caso di specie, di un’agenzia investigativa, per accertare i comportamenti illeciti del lavoratore, non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione.

Altresì il controllo è finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 Legge 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) e non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro, ed è quindi da ritenersi conforme ai principi sanciti in materia ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali.

Non può negarsi, quindi, la natura illecita dell’abuso del diritto ai benefici della legge 104/92, sia ai danni dell’Inps che erogava l’indennità per i giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro, tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro.

Ma al di là delle numerose sentenze, della fragilità di chi abusa, io resto convinto che occorre, a tutti i livelli, uno scatto di senso etico e di responsabilità personale per non cedere alla tentazione dell’illegalità che può avvolgere chiunque; credo, altresì, sia necessaria una maggiore oculatezza ed attenzione della pubblica amministrazione nella gestione di questo diritto del lavoratore, che non può essere certo negato, ma che va tutelato nella direzione del beneficiario, cioè il disabile.

Ritengo, infine, che non vada fatta di tutta l’erba un fascio, perché a fronte di numerosi casi di dubbio utilizzo del beneficio da parte di lavoratori disonesti e di altri che magari si conoscono ma che restano nel silenzio, ce ne sono tanti altri che testimoniano un uso corretto, onesto e rispettoso della legalità, aiutandoci a capire che il “rispetto per gli altri” è la base fondamentale per convivere civilmente in una società.

Raffaele Paradiso

 

Note biografiche e sitografia:

  • LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’ attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. (GU n.131 del 27-5-1970 )
  • Sito INPS Permessi retribuiti Legge 104
  • Sentenza Corte di Cassazione 4 Marzo 2014 n.4984
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