Grazie al disegno di legge sulla responsabilità professionale, approvato nella serata del 27 Gennaio c.a., dall’Aula della Camera (e che ora passa al vaglio del Senato), i coordinatori del risk management non saranno, obbligatorialmente, come previsto dalla recente legge di stabilità, medici specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o con comprovata esperienza almeno triennale ma, anche, medici legali e altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale.
Per gli infermieri, quindi, si apre la possibilità di assumere nuove responsabilità nella gestione del rischio clinico perchè il percorso clinico – assistenziale vede l’agire di differenti figure sanitarie in più momenti e, quindi, senza un’esclusività di impiego e di responsabilità che, comunque, ricade sul singolo professionista.
Oltre a questa importante modifica per gli infermieri italiani, il Ddl prevede:
- l‘estensione dell’ambito di intervento della responsabilità professionale anche alle strutture socio sanitarie,
- l’esclusione della possibilità di effettuare segnalazioni anonime al garante per il diritto alla salute,
- l’identificazione dei requisiti minimi e delle caratteristiche per le polizze assicurative delle strutture sanitarie, per le forme di auto assicurazione e per le altre modalità di assunzione diretta del rischio, attraverso un decreto del ministero dello sviluppo economico, da emanare successivamente,
- la non utilizzazione nell’ambito dei procedimenti giudiziari relativi alla responsabilità sanitaria, dei verbali e degli atti legati alla gestione del rishcio clinico,
- il ribaltamento dell’onere della prova che, ora, è a carico dell’utenza,
- il tempo di prescizione ridotto a 5 anni,
- l’utilizzo delle linee guida come raccomandazione e, comunque, solo di quelle indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con apposito decreto del ministero della salute e iscritti in apposito elenco, oltre al fatto che, prima della pubblicazione, dovranno essere “bollinate” dall’Istituto Superiore di Sanità e inserite nel sistema nazionale per le linee guida,
- la conferma dell’obbligo di assicurazione per le aziende del S.S.N., per le strutture ed enti privati operanti autonomamente o in regime di accreditamento con il SSN e per tutti i professionisti sanitari, anche quelli che cessano l’attività. In quest’ultimo caso deve essere previssto un periodo di ultra attività della copertura assicurativa per le richieste fatte successivamente alla cessazione dell’attività e che si riferiscono a eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza assicurativa.
Ci troviamo di fronte a un disegno di legge che, se e quando entrerà, in vigore porterà nuove possibilità evolutive per la professione infermieristica e che riconosce agli infermieri un ruolo centrale nella gestione della salute e del buon funzionamento delle aziende sanitarie pubbliche e private. IL Ddl rappresenterà, sicuramente, come è ovvio che sia, una maggior tutela per il cittadino.
Carmelo Rinnone
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