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Cassazione: rifiutando visite domiciliari, la guardia medica commette un reato. La sentenza

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Cassazione: rifiutando visite domiciliari, la guardia medica commette reato. La sentenza
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La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che i medici di guardia commettono un reato quando, senza giustificato motivo, si rifiutano di effettuare visite domiciliari a pazienti vulnerabili.

Questa decisione è stata sancita attraverso una serie di pronunce che chiariscono le responsabilità della guardia medica in casi di rifiuto ingiustificato di interventi a domicilio.

In una sentenza (n. 34535/2019), la Cassazione ha confermato la condanna di un medico di guardia che aveva rifiutato di recarsi a visitare un gruppo di bambini di 10 anni durante una gita scolastica. Nonostante i sintomi di malesseri, vomito e dissenteria segnalati dall’albergatore, il medico si era rifiutato di effettuare le visite domiciliari. La Corte ha stabilito che tale condotta omissiva e ingiustificata costituiva il reato di rifiuto di atti d’ufficio, punito dall’articolo 328 del Codice penale.

La Cassazione ha respinto la difesa del medico che aveva sostenuto la legittimità del rifiuto in base alla sua “discrezionalità tecnica”

Il fatto che il vomito non comportasse pericolo di vita era stato ritenuto ininfluente dal medico.

La cassazione ha sottolineato invece che questa discrezionalità non può trasformarsi in un arbitrio e che, nelle circostanze concrete, la visita domiciliare era necessaria, considerando il numero di bambini affetti e le circostanze particolari della situazione.

Per gli stessi motivi, la “visita telefonica” è stata ritenuta del tutto insufficiente, anche perché, nel lungo colloquio con l’albergatore che descriveva la situazione, il medico “non aveva formulato alcuna domanda specifica” per approfondire il caso ed anzi si era lamentato del “tono inutilmente allarmato” dell’interlocutore. Nessun equivoco, quindi, sul fatto che egli non intendesse effettuare la visita sul posto, il rifiuto era evidente.

La sentenza ha chiarito che le norme che regolamentano il servizio di continuità assistenziale stabiliscono che il medico di guardia è “a disposizione per gli interventi domiciliari che gli verranno richiesti” e deve “effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti”.

La decisione di rifiutare una visita domiciliare deve essere valutata in base ai sintomi segnalati, ma il giudice può controllare se tale valutazione costituisca “un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri”.

La Cassazione ha altresì sottolineato che il reato di rifiuto di atti d’ufficio è un reato di pericolo, che non richiede la verifica di un evento lesivo. Anche se è possibile evitare danni alla vita o alla salute del paziente grazie all’intervento tempestivo di altri medici, il delitto è già configurato in tutti i suoi elementi.

Il caso di una paziente con limitazioni motorie

In un’altra sentenza della Cassazione (n. 44057/2022), un medico di guardia è stato condannato per essersi rifiutato di visitare una paziente anziana con gravi difficoltà respiratorie e limitazioni motorie. La decisione della Corte ha sottolineato l’importanza della valutazione discrezionale del medico di guardia e ha chiarito che questa valutazione non può prescindere dalla conoscenza dettagliata dello stato clinico del paziente.

Responsabilità mediche

La Cassazione ha confermato la condanna del medico per il reato di rifiuto di atti d’ufficio, evidenziando che la mancata esecuzione di una visita domiciliare costituisce una violazione penalmente rilevante, secondo l’articolo 328 del Codice penale. Questo reato è considerato di pericolo e non richiede la verifica di un evento lesivo effettivo.

Opzioni della Guardia Medica

Secondo le norme vigenti e l’orientamento della Cassazione, la guardia medica, salvo intervento diretto del 118, ha a disposizione tre opzioni: fornire un consiglio telefonico, recarsi al domicilio per la visita o invitare l’assistito all’ambulatorio o in ospedale. Tuttavia, se la visita domiciliare è l’unica opzione praticabile, il medico è tenuto a eseguirla.

Rilevanza penale

La sentenza ribadisce che la visita domiciliare è determinata dalla necessità e dall’urgenza, e il medico deve basare la sua decisione sulla conoscenza approfondita del quadro clinico del paziente. L’omissione di questa visita può comportare conseguenze legali significative per il professionista medico, sottolineando l’importanza di una valutazione accurata in situazioni di emergenza.

Le recenti sentenze della Cassazione sottolineano la responsabilità della guardia medica nella valutazione e nell’adempimento delle visite domiciliari, specialmente in presenza di situazioni critiche. La violazione di tali obblighi può tradursi in gravi implicazioni legali, evidenziando la necessità di una attenta considerazione delle condizioni dei pazienti anziani con gravi difficoltà respiratorie e limitazioni motorie. Il rischio è di incorrere nel reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio.

Redazione Nurse Times

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