Il Miur ha ribadito la possibilità di conseguire due lauree in contemporanea, ma ciò non vale, ad esempio, per Infermieristica e Infermieristica pediatrica o Ostetricia, tutte appartenenti alla classe L/SNT1.
La possibilità di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, sarà operativa già dal prossimo anno accademico (2022-2023).
Lo ha recentemente confermato il ministero dell’Università e della ricerca, ricordando in una nota che con la Legge 12 aprile 2022, n. 33 “è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 e allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue”.
La stessa Legge prevede “la facoltà per ciascuno studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, escludendo tuttavia espressamente la possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso di master, anche presso due diverse istituzioni”.
La laurea in Infermieristica appartiene alla classe L/SNT1 (lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o) e comprende anche la laurea in Infermieristica pediatrica e in Ostetricia. Dunque non sarà possibile iscriversi contemporaneamente, ad esempio, a Infermieristica e Infermieristica pediatrica, o a Ostetricia e Infermieristica.
È inoltre consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, a eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
In merito alla contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, la nota precisa: “Si continua a far riferimento al disposto dell’art. 7 del decreto ministeriale 226/2021, il quale prevede che la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche venga disciplinata da regolamenti di autonomia delle singole università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste. La norma del citato art. 7 risulta compatibile con quanto disposto dalla nuova legge: l’art. 7 si limita, infatti, a prevedere delle condizioni per la frequenza congiunta dei due corsi. Tra queste condizioni vi è anche la possibilità di ridurre la durata del dottorato a due anni su domanda dell’interessato”.
Saranno i decreti attuativi, in corso di definizione, a disciplinare le modalità per consentire in concreto agli studenti la doppia iscrizione contemporanea, con particolare riferimento ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, ai corsi a numero programmato a livello nazionale, nonché per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti.
Redazione Nurse Times
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