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Trasfusione di sangue: quando serve e chi deve raccogliere il consenso informato

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Trasfusione incompatibile, "Medico non presente è responsabile insieme all'infermiera": la sentenza della Cassazione
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Il consenso alla terapia trasfusionale deve essere acquisito per iscritto, ma nei trattamenti ripetuti non va necessariamente firmato prima di ogni singola sacca. E l’acquisizione del consenso spetta al medico, mentre l’infermiere mantiene precise responsabilità nella sicurezza della procedura.

Il consenso informato alla trasfusione di sangue rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’assistenza al paziente ricoverato. Nella pratica quotidiana, soprattutto nei reparti nei quali le trasfusioni sono frequenti, sorgono spesso due domande: il consenso deve essere richiesto prima di ogni unità di sangue? E può raccoglierlo l’infermiere oppure spetta al medico? La normativa nazionale fornisce indicazioni precise.

Consenso alla trasfusione: deve essere firmato per ogni sacca?

Il riferimento principale è l’articolo 24 del Dm 2 novembre 2015, relativo ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. La disposizione prevede che il paziente candidato a ricevere sangue, emocomponenti o emoderivati debba essere preventivamente informato e debba esprimere per iscritto il proprio consenso oppure il proprio dissenso al trattamento.

La stessa norma introduce però una previsione molto importante per i pazienti sottoposti a trasfusioni ripetute: “Nei casi che comportano trattamenti trasfusionali ripetuti, il consenso raccolto all’inizio del trattamento si considera formulato per tutta la durata della terapia, salvo esplicita revoca da parte del paziente”.

Di conseguenza, non è necessario acquisire una nuova firma prima di ogni singola sacca, quando le trasfusioni fanno parte del medesimo trattamento terapeutico. Un paziente che, ad esempio, necessita di più unità di emazie concentrate nell’ambito dello stesso percorso clinico non deve necessariamente sottoscrivere un nuovo modulo per ogni unità somministrata.

Il consenso non è però valido “per sempre”

La validità del consenso per i trattamenti trasfusionali ripetuti non deve essere interpretata come un’autorizzazione indefinita. La Legge 22 dicembre 2017, n. 219, sul consenso informato, stabilisce infatti che il paziente può revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente espresso.

In presenza di un nuovo episodio clinico, di un nuovo percorso terapeutico o di condizioni sostanzialmente diverse rispetto a quelle per le quali era stato acquisito il consenso, è quindi necessario rivalutare la situazione e garantire nuovamente un’adeguata informazione al paziente. Devono inoltre essere rispettate le procedure organizzative eventualmente adottate dal Servizio trasfusionale o dall’azienda sanitaria.

Chi deve raccogliere il consenso alla trasfusione: medico o infermiere?

Anche su questo punto il D.M. 2 novembre 2015 offre un’indicazione chiara. Il modello di consenso informato alla trasfusione, contenuto nell’Allegato VII del decreto, prevede che il paziente dichiari di essere stato informato dal medico sulle proprie condizioni cliniche, sulla necessità del trattamento, sui benefici attesi, sui possibili rischi e sulle conseguenze di un eventuale rifiuto.

Nel modulo è inoltre prevista espressamente la firma del medico che acquisisce il consenso. Pertanto l’acquisizione del consenso informato specifico alla terapia trasfusionale spetta al medico. L’infermiere non può sostituirsi al medico nell’informazione clinica finalizzata alla scelta terapeutica e nella formale acquisizione del consenso alla trasfusione.

Qual è il ruolo dell’infermiere nella trasfusione?

Il fatto che il consenso venga acquisito dal medico non riduce in alcun modo il ruolo dell’infermiere nella sicurezza trasfusionale.

L’infermiere è direttamente coinvolto in numerose fasi fondamentali del processo, tra cui:

  • identificazione corretta del paziente;
  • verifica della corrispondenza tra paziente, documentazione e unità assegnata;
  • applicazione delle procedure previste prima dell’inizio della trasfusione;
  • rilevazione dei parametri vitali;
  • sorveglianza del paziente durante la somministrazione;
  • riconoscimento tempestivo di eventuali reazioni avverse;
  • corretta documentazione della procedura.

Il Dm 2 novembre 2015 prevede inoltre controlli congiunti tra medico e infermiere sull’identità del ricevente e sulla corretta corrispondenza dell’emocomponente da trasfondere. L’infermiere partecipa quindi pienamente alla relazione assistenziale, all’informazione relativa agli aspetti di propria competenza e alla sicurezza del paziente, ma non è il professionista cui compete acquisire il consenso medico alla terapia trasfusionale.

Prima della trasfusione va comunque verificata la presenza del consenso

Un ulteriore elemento da non trascurare riguarda la documentazione clinica. Prima di procedere alla terapia trasfusionale deve essere verificata la presenza del consenso informato correttamente sottoscritto nella documentazione sanitaria del paziente.

Il fatto che non sia necessaria una nuova firma per ogni sacca non significa quindi che l’aspetto documentale possa essere trascurato. Allo stesso modo, per ciascuna trasfusione devono essere ripetuti tutti i controlli previsti dalle procedure di sicurezza.

Consenso e controlli trasfusionali sono due aspetti diversi

È quindi fondamentale distinguere il consenso informato dalle verifiche necessarie prima della somministrazione di ogni singola unità. Il consenso riguarda la decisione consapevole del paziente di accettare il trattamento.

I controlli pre-trasfusionali, invece, devono essere eseguiti ogni volta, indipendentemente dal fatto che il consenso sia già stato acquisito. Tra questi rientrano l’identificazione del paziente, il controllo dell’emocomponente, la corrispondenza dei dati, la tracciabilità e la sorveglianza clinica.

In sintesi

Per la terapia trasfusionale possono quindi essere individuati alcuni principi essenziali:

  • Il consenso informato deve essere acquisito per iscritto.
  • Nei trattamenti trasfusionali ripetuti non è necessario far firmare il paziente prima di ogni singola sacca, perché il consenso acquisito all’inizio può valere per tutta la durata della terapia, salvo revoca.
  • L’acquisizione del consenso spetta al medico, come previsto dal modello contenuto nel Dm 2 novembre 2015.
  • L’infermiere mantiene invece un ruolo centrale nella sicurezza trasfusionale, nell’identificazione del paziente, nei controlli, nella sorveglianza e nell’assistenza durante la procedura.
  • Resta indispensabile, infine, attenersi anche alle procedure operative adottate dalla singola azienda sanitaria o dal Servizio trasfusionale, purché coerenti con la normativa nazionale.

Redazione Nurse Times

Fonti normative

  • Dm 2 novembre 2015, “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, art. 24 e Allegato VII.
  • Legge 22 dicembre 2017, n. 219, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
  • Centro Nazionale Sangue.

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