Riceviamo e pubblichiamo un contributo dell’avvocato Vincenzo de Crescenzo, relativo a un ricorso accolto dal Tribunale di Lanciano.
Con una recente pronuncia del 19 novembre 2018, il Tribunale di Lanciano ha accolto il ricorso di un infermiere professionale, assistito dal sottoscritto procuratore, assunto a tempo indeterminato presso la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, con la qualifica di infermiere professionale, categoria D, promosso per il riconoscimento del diritto alle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni riconducibili a una qualifica superiore a quella di inquadramento.
Il ricorrente, infatti, aveva svolto, per gran parte del proprio rapporto lavorativo alle dipendenze della Asl convenuta, funzioni di coordinatore infermieristico / caposala, espletate in piena autonomia, con continuità e prevalenza, riconducibili al livello DS, superiore a quello di inquadramento, senza percepire le relative differenze retributive maturate.
Orbene, il provvedimento in esame evidenzia, in primo luogo, che l’adibizione a mansioni superiori nel lavoro pubblico, a differenza di quello privato, deve avvenire in presenza di presupposti e in ipotesi tassativamente indicate dalla legge, cioè in caso di vacanza di posto in organico oppure di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto (cfr. art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001). Al di fuori di tali ipotesi, l’assegnazione è nulla, ma al lavoratore deve essere corrisposta comunque la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (come stabilito anche dalla prevalente giurisprudenza in materia).
Nel caso di specie, le mansioni superiori sono state svolte, per l’appunto, al di fuori dei suddetti casi previsti dalla legge, in difetto di specifico provvedimento dispositivo e senza necessità di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.
In particolare, all’esito dell’istruttoria, è emerso, sia dalla documentazione depositata sia dalle prove testimoniali espletate, come effettivamente sia stato affidato al ricorrente lo svolgimento delle funzioni di coordinatore infermieristico / caposala, essendosi occupato, in modo esclusivo e prevalente, di organizzare tutte le attività del personale infermieristico del proprio reparto, rapportandosi per ogni loro necessità direttamente con la direzione. Infatti è risultato che si occupava di predisporre l’orario di lavoro, della programmazione delle ferie, dell’autorizzazione delle assenze, dell’assegnazione e del controllo delle attività da svolgere, nonché della formazione professionale e della programmazione dell’attività sanitaria, mediante predisposizione del budget annuale.
È risultato evidente, pertanto, che le mansioni effettivamente svolte, in modo pieno e prevalente, dal ricorrente nel periodo in esame non sono riconducibili alla categoria D di appartenenza, quale infermiere professionale, ma al superiore livello individuato dalla contrattazione collettiva all’interno della detta categoria e qualificato come livello DS, riservato alla figura del coordinatore infermieristico / caposala, anche in considerazione dell’esperienza maturata dal ricorrente nei vari settori e della specifica professionalità acquisita nel corso degli anni (requisiti culturali e professionali per accesso al livello economico DS).
Alla luce di quanto esposto, si è ritenuta raggiunta la prova dello svolgimento da parte del ricorrente di mansioni proprie di una qualifica professionale superiore in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, rispetto a quelle proprie della qualifica attribuita, con conseguente sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 ai fini del riconoscimento del diritto alle differenze retributive previste dal Ccnl Comparto Sanità.
Avv. Vincenzo de Crescenzo
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