Nelle scorse ore si era diffusa la notizia di 10 lavoratori di una RSA a Belluno che erano stati sospesi, apparentemente senza stipendio, per essersi rifiutati di sottoporsi al vaccino contro il coronavirus. Pubblichiamo a tal proposito il commento del dott. Carlo Pisaniello che cerca di fare chiarezza sulla questione, dall’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico.
Sospesi 10 sanitari per aver rifiutato il vaccino: le solite bufale dei giornalisti “nazi-vaccinisti”
Molti quotidiani nazionali e di settore, ieri, hanno gioito perché 10 lavoratori di una RSA a Belluno erano stati sospesi senza stipendio per essersi rifiutati di sottoporsi a vaccinazione contro il SARS-Cov2.
Titoloni in prima pagina neanche fossero state smantellate delle cellule terroristiche di Al Qaida, già questo di per sé fa comprendere come il clima oramai intorno alle vaccinazioni si sia, per così dire, irrigidito, al tal punto da aver creato due schieramenti contrapposti, non solo nella popolazione comune ma anche tra i sanitari.
Da un lato i pro-vax e dall’altra i dissidenti, definiti no-vax, ora, quello che qui interessa non è tanto sostenere una o l’altra tifoseria, ma analizzare dal punto di vista giuridico l’ordinanza emessa dal Giudice di Belluno, la Dott.ssa Anna Travia sul ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. dai sanitari.
Orbene, il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dai sanitari riguardava nello specifico due aspetti che possiamo dedurre dall’ordinanza di rigetto del giudice adito, ossia, il fumus bonis iuris di essere stati sottoposti a ferie forzate dal datore di lavoro a seguito di inidoneità prescritta dal medico competente e quindi, il datore di lavoro in forza dell’art. 2087 c.c. li avrebbe allontanati per proteggerli dall’eventuale contagio che avrebbero potuto subire poiché non vaccinati.
Inoltre, il secondo requisito per proporre ricorso d’urgenza, ossia il periculum in mora, perché i lavoratori temevano che queste ferie non venissero retribuite proprio perché si erano rifiutati di sottoporsi a vaccinazione anti- SARS-Cov2.
Orbene, bastava leggere attentamente l’ordinanza per comprendere che nulla di tutto quello che si è volontariamente propagandato corrisponde alla verità dei fatti, purtroppo i “giornalai” che diffondono notizie false da più di un anno su tutto quello che circonda il Covid-19 sono oramai talmente accecati dalla “sindrome pandemica” che scrivono senza essersi adeguatamente documentati.
Il ricorso urgente o cautelare infatti, è stato rigettato perché non erano stati soddisfatti i requisiti basilari affinché possa essere presentato un ricorso d’urgenza a norma dell’art. 700 del codice civile, requisiti che sono appunto la sussistenza del fumus bonis iuris, ossia, il giudice deve verificarne l’esistenza accertando sommariamente il fondamento della situazione prospettata dal ricorrente e del periculum in mora, ossia deve sussistere il pericolo di un “pregiudizio imminente e irreparabile”.
Nel caso di specie, il giudice non ha ritenuto sussistenti gli elementi fondanti la richiesta del provvedimento cautelare, infatti scrive:
“ritenuta l’insussistenza del periculum in mora quanto alla sospensione dal lavoro senza retribuzione ed al licenziamento, paventati da parte ricorrente, non essendo stato allegato da parte ricorrente alcun elemento da cui poter desumere l’intenzione del datore di lavoro di procedere alla sospensione dal lavoro senza retribuzione e al licenziamento”;
inoltre, continua il giudice:
“ritenuto, quanto al periculum in mora, che l’art. 2109 c.c. dispone che il prestatore di lavoro “ Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro “; che nel caso di specie prevale sull’eventuale interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie, l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087 c.c.;”.
Il giudice quindi, seppur in alcuni passaggi abbia erroneamente interpretato che i vaccini siano una cura acclarata come funzionate, cosa del tutto falsa, si è comunque espresso solo per quello che è gli è stato proposto nel ricorso, in base all’art. 112 c.p.c. ossia, della corrispondenza tra il chiesto e io pronunciato “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti” rigettando il ricorso perché carente dei due punti fondamentali previsti, infatti non ha affatto confermato una sospensione dal lavoro senza stipendio, come erroneamente indicato dai ricorrenti operatori sanitari, che evidentemente a seguito delle campagne giornalistiche fuorvianti, temano, rifiutando la vaccinazione, di venire sospesi senza stipendio o addirittura licenziati.
Al momento quindi risultano solo in ferie d’ufficio, per altro retribuite, vedremo gli sviluppi futuri. In ogni caso si veda anche la monografia sul tema pubblicata sulla previdenza.it.
Dott. Carlo Pisaniello
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