Roma 22 febbraio 2022. Oltre tre ore di trattativa odierna con l’ARAN per discutere una bozza di testo contrattuale, di circa 140 pagine, inviato ieri sera tardi alle organizzazioni sindacali, una qualità di confronto che ha delineato e colto elementi importanti per il rinnovo del contratto nazionale per i circa 540 mila dipendenti del comparto sanità.
Un documento ritenuto da noi corposo su temi ed istituti contrattuali che formeranno l’asse portante ed innovativo del nuovo contratto nazionale di lavoro sui quali necessita, da parte della FIALS, definire un’ulteriore analisi più compiuta ma anche delle proiezioni reali specie sulla parte economica (aumento di stipendio ed indennità accessorie).
Infatti, il testo dell’ARAN, per la prima volta, ha riportato le tabelle relative agli aumenti economici stipendiali dal 1° gennaio 2021 con i relativi arretrati riferiti all’anno 2019 e 2020, oltre a quelle riferite al nuovo sistema delle indennità specifiche e di disagio delle diverse professionalità e profili professionali.
Un testo, la dichiarazione del Presidente dell’ARAN, Antonio Naddeo, non certo blindato, ma sul quale necessita discutere e ricercare il maggiore consenso di tutte le organizzazioni sindacali.
La FIALS, in premessa, nel proprio intervento, ha da subito dichiarato che permangono forte criticità al testo proposto dell’ARAN perché ad oggi non si tiene ancora conto, in termini di retribuzioni economiche, delle risorse aggiuntive definite dalla legge di bilancio 2022 relative ai costi del nuovo ordinamento professionale e all’aumento dei fondi contrattuali (rispettivamente 0,55% del monte salari 2018 e 0,22% dei fondi contrattuali aziendali), senza delle quali diviene difficile trovare intese che possano determinare la firma del contratto nazionale ove si segnalassero e condividessero anche elementi innovativi relativi alle relazioni sindacali, al nuovo ordinamento professionale, a tutti gli istituti contrattuali del rapporto di lavoro, quelli riferiti al lavoro agile e a distanza, alla mobilità volontaria e trattamento economico.
Nel merito dell’articolato ARAN, la FIALS ha affrontato alcune considerazioni – nodi politici – relativamente ad istituti contrattuali sui quali non sono stati riscontrati passi in avanti nel testo ARAN rispetto alle nostre osservazioni e proposte.
In particolare, sul sistema di classificazione professionale del personale, permangono contrarietà relative:
- “Area del personale di elevata qualificazione”: requisiti richiesti per accedere – laurea magistrale o specialistica accompagnata da ameno cinque anni di esperienza di incarichi di responsabilità o posizioni equivalenti nel settore privato –. Sono requisiti richiesti per accedere alla Dirigenza Sanitaria e PTA e non certo proponibili o assimilabili per il personale del comparto;
- personale infermieristico: non è accettabile il concetto e la proposizione che questo personale svolge le proprie competenze “affiancando” (quindi costola marginale) il dirigente medico. L’infermiere, abbiamo ribadito, svolge le proprie competenze in autonomia e insieme all’équipe assistenziale opera e partecipa (in un sistema multidisciplinare e multiprofessionale) nel trattamento diagnostico/terapeutico del paziente;
- Operatori Socio Sanitari e inquadramento: non va bene l’inquadramento di questo personale nell’”Area degli operatori” senza alcun riconoscimento delle proprie specifiche attività. Il legislatore ha riconosciuto il ruolo socio sanitario nello specifico per questo profilo (non più nel ruolo tecnico), e questa evoluzione legislativa deve necessariamente avere delle ricadute positive anche nell’inquadramento verso l’”Area degli Assistenti”;
- Area dei professionisti della salute – Personale ARPA e II.ZZ.SS.-:
- non è condivisibile istituire un nuovo profilo professionale di “collaboratore tecnico professionale ambientale” per gli attuali collaboratori tecnico professionali del personale dell’ARPA – si tratta di geologi, ingegneri e agronomi – che sarebbero per sempre relegati all’interno delle ARPA senza alcuna possibilità della mobilità volontaria nell’ambito delle Aziende ed Enti del SSN come attualmente avviene;
- non è condivisibile un medesimo inquadramento di questi professionisti rispetto ai requisiti posseduti – laurea di 5 anni vecchio ordinamento – e lauree triennale nuovo ordinamento;
- non è condivisibile l’inquadramento del personale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali in possesso delle lauree di biologo, fisico e chimico, nel profilo di “collaboratore professionale Tecnico”, pur svolgendo strettamente competenze e funzioni sanitarie specifiche, negando loro non solo la partecipazione all’aggiornamento professionale obbligatorio ECM nonostante la relativa iscrizione all’Ordine professionale, ma anche la mobilità volontaria. Necessita che questi professionisti rientrano nel profilo di Collaboratore professionale sanitario.
Sull’istituto contrattuale del passaggio di profilo professionale (cambio di profilo) nell’ambito della stessa Area Professionale, è stato osservato e richiesto come i passaggi orizzontali devono essere un diritto del dipendente e non certo una possibilità o concessione dell’Azienda prima di assumere personale dall’esterno.
Sulla metodologia di attribuzione dei “livelli differenziali” – ex passaggio di fascia – abbiamo rilevato come la proposta ARAN sia notevolmente farraginosa e non garantisce la possibilità di incrementi retributivi a tutto il personale.
Tra l’altro non è possibile:
- che vengano definite graduatorie di selezioni solo in base alla media delle tre ultime valutazioni della performance individuale – la parte comportamentale “escludendo” sia le competenze ed attività sviluppate nell’organizzazione della propria unità operativa – performance organizzativa – che il riconoscimento dell’attività prestata negli anni di attività;
- che si ponga il divieto allo scorrimento delle graduatorie e che le stesse non possano essere utilizzate negli anni successivi.
La proposta FIALS va verso un sistema differente, assimilabile a quello definito nel contratto del personale delle funzioni centrali, e che dia la possibilità a tutti, senza escluderne qualcuno, al riconoscimento dei “livelli differenziali professionali”. Tra l’altro tali livelli differenziati – ex fasce – maturati nell’Azienda di provenienza devono essere mantenuti in caso di passaggio di mobilità volontaria o concorso pubblico in altra Azienda.
Il nuovo “sistema degli incarchi – parte propositiva presentata dall’ARAN – è apprezzabile perché contiene diverse nostre osservazioni e proposte tra le quali il pieno riconoscimento e valorizzazione delle funzioni di coordinamento per le professioni del ruolo sanitario, dell’incarico professionale di base, subito dopo il periodo di prova, a tutto il personale dell’”Area dei professionisti della salute e dei funzionari” e gli incarichi professionali anche per il personale dell’”Area degli Assistenti” e quella degli “Operatori”. Viene, inoltre, riconosciuto per la prima volta anche la “funzione di tutoraggio” per il personale del ruolo sanitario e socio sanitario.
Permangono comunque, ancora, diverse criticità sul sistema degli incarichi rispetto a quanto proposta dalla FIALS.
In particolare, NON È ACCETTABILE:
- che per gli incarichi di funzione organizzativa per i dipendenti dell’”Area dei professionisti della salute e dei funzionari” venga richiesto ancora il possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica. Per la FIALS devono permanere i requisiti conquistati con l’attuale contratto nazionale di lavoro;
- che per gli incarichi professionali per il personale dell’”Area degli Assistenti” e quella degli “Operatori” vengano richiesti almeno 15 anni di anzianità nel profilo. La nostra proposta definita nel corso delle diverse trattative è stata e rimane quella massino di 5 anni di anzianità nel profilo;
- che la valutazione degli incarichi di funzione organizzativa e di coordinamento sia affidata direttamente e esclusivamente ai medici o ai dirigenti della PTA. Una proposta che è stata già respinta ed osservato che la valutazione deve rispettare il sistema di sovraordinazione funzionale. Vale a dire nello specifico che:
- il personale dell’unità operativa deve essere valutato dall’incarico di funzione di coordinamento ove esistete o in alternativa dall’incarico di funzione organizzativa;
- l’incarico di coordinamento deve essere valutato dall’incarico di funzione organizzativa ove esistente nei modelli organizzativi aziendali e diversamente dal dirigente delle professioni sanitarie;
- l’incarico di funzione organizzativa dal Dirigente delle professioni sanitari per il personale del ruolo sanitario, dal dirigente dell’Area Socio Sanitaria e dirigente PTA per i rispettivi profili professionali.
Abbiamo, anche sollevato il problema del riconoscimento delle funzioni di coordinamento anche per gli Assistenti sociali perché tale funzione è anche propria e riveniente dalla legislazione sull’istituzione del profilo professionale.
Sui diversi istituti del rapporto di lavoro: orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e festività, permessi e assenze e congedi, abbiamo preso atto che l’ARAN ha condiviso diverse nostre osservazioni e richieste. Permangono ancoro lievi criticità che divengono enormi in alcuni istituti quali la pronta disponibilità e il lavoro straordinario.
Sull’istituto della pronta disponibilità abbiamo osservato come tale istituto deve essere superato con il servizio attivo h. 24 e che l’indennità oraria deve necessariamente essere rivalutata ed aumentata rispetto a quanto proposto dall’ARAN – euro 1,80 lorde oraria -, e che non è accettabile l’aumento delle pronte disponibilità mensili da n. 6 a 10.
Sul lavoro straordinario, abbiamo osservato che l’aliquota non può essere definita per area, senza aggiungere le maggiorazioni attuali e certamente non può essere svincolata dalla retribuzione stipendiale in possesso.
Ed ancora permane il nostro NO secco a considerare solo l’attività del personale non turnista nelle festività infrasettimanale per il riposo compensativo o pagamento lavoro straordinario.
Sull’annoso problema della “Mobilità volontaria” del personale tra le diverse Aziende, ancora una volta abbiamo indicato, rispetto alla proposta ARAN, che:
- la mobilità, oltre a non comportare novazione del rapporto di lavoro deve proseguire anche con il diritto alle ferie, maturate nell’ente di provenienza, da fruire nella nuova azienda trasferita;
- che l’Azienda deve rispondere, entro 30 giorni, non solo con valide e documentate motivazioni sull’eventuale diniego della mobilità volontaria, ma che lo stesso diniego deve assumere solo situazione di “provvisorietà” che viene subito meno al mutare delle condizioni che hanno formulato il diniego;
- necessità di confermare il diritto alla “mobilità per compensazione”.
Rispetto a quanto definito e proposto dall’ARAN sull’istituto del “lavoro agile”, abbiamo osservato che necessità tenere presente le peculiarità dei modelli organizzativi assistenziali per le professioni sanitarie e quelli riferiti agli assistenti sociali ed in particolare prevedere anche il diritto per le professioni sanitarie e socio sanitarie di svolgere attività in lavoro agile tenendo presente i nuovi sistemi di digitalizzazione in sanità, telemedicina ed in particolare teleassistenza. Tale istituto contrattuale sicuramente potrebbe ritornare utile alle donne specie dopo il parto per limitare l’aspettativa e quindi l’assenza dal servizio che si ripercuote, tra l’atro, sugli altri operatori in servizio in caso di mancata sostituzione come attualmente avviene. Tra l’altro, con il sistema 6 sanità del PNRR, con uno sguardo alla sanità di prossimità, rimane più facile l’evoluzione del lavoro agile in sanità.
Notevolmente complessa è tutta la parte della struttura delle retribuzioni e gli incrementi degli stipendi tabellari. L’ARAN ha consegnato per la prima volta delle tabelle nelle quali vengono riportate non solo gli aumenti retributivi stipendiali ma anche il nuovo trattamento economico del nuovo sistema di classificazione, come le tabelle sulle diverse indennità accessorie.
Su questa esplicita parte economica, la FIALS ha posto subito delle riserve in considerazione che mancano le proiezioni da parte dell’ARAN dei nuovi effetti retributivi rispetto alle retribuzioni attuali. Dalle proposte ARAN risulterebbe, in un’analisi sommaria, che vi è un appiattimento economico per le attuali categorie più alte rispetto alla retribuzione attuale e come il sistema delle indennità accessorie merita una più attenta valutazione e rivalutazione con gli ulteriori incrementi che devono necessariamente essere investite in questo nuovo contratto, tra l’altro definiti nella recente legge di bilancio, che permetterebbero, in parte, la specificità di rendere attrattiva l’attività, specie quella infermieristica e delle altre professioni sanitarie e sociali, nella sanità pubblica.
Inoltre, per un quadro complessivo della parte economica, mancano ancora le retribuzioni fisse e variabili per tutte le tipologie di incarichi ma anche la parte relativa “all’inquadramento in via transitoria del personale” come definito dall’art. 3 del decreto legge 80 del 2021 e cioè la possibilità di transitare nell’area superiore anche senza il titolo di studio previsto. Un articolato, che secondo noi, risolverebbe in gran parte anche l’inquadramento degli OSS oltre al personale dell’attuale categoria Ds e D con funzioni di coordinamento.
Infine, abbiamo sollevato due problematiche rilevanti quali: ridefinire l’istituto contrattuale dell’aspettativa e permettere al personale della ricerca “personale solo a tempo determinato” di poter fruire dell’aspettativa e della definizione del profilo professionale di “Autista Soccorritore”.
Prossimo incontro il 25 febbraio.
Redazione NurseTimes
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