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Rinnovo contratto Sanità. Fials: il punto sulla trattativa

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18 FEBBRAIO 2022: Trattativa in corso all’Aran per il rinnovo dei contratti per il comparto sanità.

Riprendiamo le valutazioni espresse dalla Fials sull’incontro di ieri 17 febbraio. Ricordiamo che il prossimo incontro si terrà il 22 febbraio p.v.

Un incontro definitivo positivo per la prosecuzione dei lavori per il rinnovo contrattuale.

“Nella giornata di ieri è stato inviato a tutte le OO.SS un documento approfondito sugli incarichi di funzione organizzativa e professionale.

Bene che si stia andando, verso il conferimento degli incarichi professionali di base, subito dopo il periodo di prova, per tutti i professionisti della salute e dei funzionari – nessuno escluso -, pervenendo all’allineamento normativo e giuridico al Contratto della Dirigenza della Sanità e PTA, come da noi da noi fortemente richiesto nella proposta contrattuale e sostenuto durante le attuali e specifiche trattative all’ARAN.

Ulteriore elemento positivo è stato la condivisione e l’accoglimento da parte dell’ARAN della nostra richiesta di considerare il mantenimento del maturato economico in essere in caso di vincita di concorso pubblico presso altra Azienda o Ente del SSN – (anni di esperienza e fasce economiche già acquisiste), come avviene nei casi di mobilità volontaria.

Un aspetto, questo, con carattere retroattivo, in considerazione che diverse Aziende Sanitarie non hanno applicato tale norma contrattuale, discriminando, di fatto, negli anni i tanti dipendenti, soprattutto se consideriamo coloro che dal nord riescono a rientrare a casa nelle regioni del sud, perdendo precedenti fasce economiche e anzianità di servizio utile alla progressione di carriera e con inquadramento solo alla posizione iniziale zero, con violazione da parte delle Aziende ed Enti del diritti al riconoscimento del maturato economico in essere al momento del trasferimento per vincita di concorso pubblico.

Nel merito del documento ARAN, relativo all’individuazione e conferimento degli incarichi funzionali, abbiamo rilevato come l’ARAN ha inteso condividere le richieste della FIALS, definendo sia gli incarichi di posizione per “l’area delle elevate professionalità”, di organizzazione (comprensivo quello di funzione di coordinamento) per “l’area delle professioni della salute e funzionari”, di “funzione professionale di base” per questi ultimi stessi operatori, oltre alla possibilità innovativa del conferimento degli incarichi di natura professionale anche per i dipendenti “dell’Area degli Assistenti” come dell’”Area degli operatori” con le differenti e relative graduazioni.

In specie, per l’Area delle professioni della salute e dei funzionari, gli “incarichi di organizzazione” prevedono la graduazione in due fasce economiche “Incarichi di complessità media” ed “Incarichi di complessità elevata”, mentre per le tipologie di incarichi professionali, vengono definite le seguenti graduazioni di fasce e valore economico di “Incarico di complessità di base”, e dopo 5 anni di anzianità la possibilità del conferimento dell’“Incarico di complessità media” ed infine “Incarico di complessità elevata”.

Diverso il caso degli incarichi professionali per i dipendenti dell’Area degli Assistenti e quella degli Operatori, per i quali la proposta ARAN prevede la possibilità di conferimento di incarichi di base, di media ed elevata qualificazione solo dopo un’anzianità minima di servizio di 15 anni.

Per qualsiasi tipologia di conferimento di incarico, escluso quello professionale di base – viene riconosciuta una parte fissa ed una variabile.

Come FIALS, abbiamo rimarcato alcuni aspetti importanti che ci vedono ancora distanti dalle posizioni ARAN sull’articolato degli incarichi funzionali.

In particolare, abbiamo richiesto:

a. la creazione di un fondo contrattuale proprio e specifico per “Gli incarichi di funzione” e non più all’interno di quello attuale relativo alle “Condizioni di lavoro ed incarichi”;

b. la distinzione fra incarichi di funzione professionale per i dipendenti dell’Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari” ed incarico di responsabilità funzionale per i dipendenti dell’Area degli Assistenti e quella degli Operatori;

c. che le risorse economiche per gli incarichi di posizione – personale dell’”Area ad elevata qualificazione” – non rientrino nel fondo contrattuale degli incarichi ma sul bilancio aziendale;

d. di favorire il personale a tempo indeterminato per il conferimento degli incarichi di funzione rispetto a quello a tempo determinato;

e. che la selezione di conferimento degli incarichi deve essere attuata unicamente con la sola comparazione della documentazione presentata e non anche “eventuale colloquio” come previsto dall’ARAN;

f. che nel sistema degli incarichi di funzione deve essere confermata e valorizzata la “funzione di coordinamento per le professioni sanitarie” – l. 43/2006 – come anche per gli Assistenti Sociali in base alla normativa vigente dello stesso profilo professionale specifico;

g. che il requisito richiesto per gli incarichi di funzione – di organizzazione/coordinamento non può essere certamente quello della laurea magistrale o specialistica – titoli richiesti solo per i concorsi della dirigenza sanitaria e PTA – ma deve rimanere il sistema attuale di 5 anni di anzianità per tutti salvo la specificità normativa delle funzioni di coordinamento;

h. che per le “aree degli assistenti” e degli “operatori” la possibilità del conferimento degli incarichi di funzione professionale deve avvenire con il possesso massimo di 5 anni di anzianità rispetto ai 15 proposti dall’ARAN. Non sfugge a nessuno conme vi sono tanti giovani nella sanità di queste Aree con capacità e tiutoli di studio e professionali oltgre quelli previsti per l’accesso;

i. che per le tipologie dell’incarico di funzione professionale per l’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, successivo a quello di base, devono essere previsti, in alternativa ai 5 anni di anzianità per il conferimento dell’“Incarico di complessità media” ed infine “Incarico di complessità elevata”, l’acquisizione delle competenze avanzate (ex professionista esperto) e quello dei master specialisti di 1° livello – ex professionista specializzato” – come previsto dall’all’attuale contratto nazionale vigente;

Rispetto a tutte le diverse tipologie di incarichi, abbiamo ancora ribadito la possibilità/diritto del conferimento di tali incarichi anche al personale a part time senza alcuna limitazione in rapporto al valore economico dell’incarico da conferire – come da proposta ARAN –.

Nel merito della valutazione annuale del conferimento degli incarichi, abbiamo ancora una volta ribadito che non condividiamo che siano i dirigenti medici a valutare il personale di comparto, specie le professioni sanitarie e socio sanitarie – come avviene in diverse Aziende ed Enti a causa di un errato regolamento del ciclo della performance – ma abbiamo proposto, in considerazione della posizione di sovraordinati degli incarichi, che la valutazione debba essere fatta dal dirigente o responsabile di Area e ruolo e solo per gli incarichi di posizione dai dirigenti di area. In sintesi, il personale di Unità operativa deve essere valutato dal proprio coordinatore se presente o diversamente incarico di organizzazione, il personale con incarico di coordinamento da personale sovraordinato di incarico di organizzazione se presente, e quest’ultimo dal dirigente di Area competente.

Abbiamo anche evidenziato come la normativa innovativa degli incarichi ha ricadute sulle relazioni sindacali e che devono essere riviste le tipologie di negoziazione di “confronto” e di “contrattazione” in modo che poi, anche a livello aziendale, si possa realmente calare, il contratto nazionale, con i miglioramenti opportuni e specifici.

L’ARAN non ha ancora definito e proposti i valori economici sia per gli aumenti stipendiali, sia per gli incarichi che per il nuovo sistema delle indennità accessorie, come anche per i passaggi all’interno della propria area – ex passaggi di fascia -.

Infine, come FIALS, abbiamo impegnato l’ARAN a sollecitare il Comitato di Settore Regioni – Sanità a definire l’integrazione dell’Atto di Indirizzo per lo stanziamento dell’ulteriore quota da parte delle Regioni – 0,55% del monte salari del 2018 per il sistema innovativo di classificazione e riordino professionale e lo 0.22% sul monte salari 2018 come aumento sostanziale dei fondi contrattuali aziendali.

Infine, come già chiesto precedentemente, abbiamo ribadito che al personale che sia stato conferito l’incarico di funzione deve anche essere riconosciuta la possibilità di ottenere la corresponsione anche dell’emolumento dello straordinario e non solo quello in pronta disponibilità. Si pensi al periodo attuale pandemico, in cui anche il personale con funzioni di coordinamento, ad esempio, ha dovuto fare diverse ore di straordinario per garantire l’efficienza organizzativa dei nuovi reparti Covid.

Redazione Nurse Times

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