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Rimborso Tassa Ipasvi, respinto in Appello il ricorso del Nursind

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L’infermiere, per poter esercitare, deve essere in possesso del titolo abilitante alla professione ed iscrizione all’Albo Professionale. Dunque, detto ciò analizziamo il tema del pagamento della tassa di Iscrizione al proprio Collegio Provinciale.

Il 25 Febbraio 2016, presso l’aula n. 12 della Corte d’Appello del Tribunale di Torino, si è svolta l’udienza in merito alla vertenza avviata dal NurSind, per il tramite dei dirigenti sindacali Salvatore Lo Presti ed Andrea Amello, per la rimborsabilità della tassa Ipasvi da parte dell’ente di appartenenza.

Di cosa si tratta? Gli infermieri, gli infermieri pediatrici, ostetriche/i e tecnici di radiologia, dipendenti della pubblica amministrazione, hanno l’obbligo dell’iscrizione al relativo albo per poter esercitare la professione a differenza delle restanti professioni sanitarie, e con un vincolo di esclusività non retribuito (come avviene per la classe medica).

Una sentenza del Consiglio di Stato del 23/02/2011 ha riconosciuto per gli avvocati dipendenti e che svolgono la loro attività in regime di esclusività per la pubblica amministrazione, che la tassa dell’iscrizione al relativo albo debba essere rimborsata dall’azienda poiché “resa continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza ed in via esclusiva”.

Anche gli infermieri, gli infermieri pediatrici, le ostetriche/i e tecnici di radiologia, alle dipendenza della pubblica amministrazione, svolgono la loro professione “continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza ed in via esclusiva” esattamente come gli avvocati.

Questo ha spinto il NurSind, a intentare la prima, ed al momento sembrerebbe anche l’unica vertenza pendente in una corte d’Appello, causa per la rimborsabilità dell’iscrizione all’albo.

Il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta adducendo la seguente motivazione “il legislatore con la Legge 42/2006 all’art. 7, comma 3 aveva stabilito che ‘La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica’ e l’eventuale rimborso dell’ASL si tradurrebbe in un onere ingiustificato privo di fondamento giuridico”.

Purtroppo la stessa locuzione “La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” oramai presente nella quasi totalità delle leggi degli ultimi vent’anni, non è stata utilizzata invece per concedere la rimborsabilità agli avvocati, beneficiari invece della sentenza a loro favore, da parte della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 7776 del 16 aprile 2015…

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“Due pesi e due misure” per la giustizia italiana? Ai nostri lettori il giudizio…

Intanto dal Nursind, il sindacato degli infermieri, fanno sapere che nell’attesa di “…leggere le motivazioni dei giudici d’Appello è nostra intenzione procedere con il ricorso in Cassazione. Siamo determinati a far valere un diritto già riconosciuto ad altri professionisti nella consapevolezza che oramai i diritti dei lavoratori trovano sempre meno spazio anche nelle aule dei tribunali. Già all’inizio, infatti, sapevamo che la soluzione si sarebbe trovata solo in sede di Cassazione”.

NurseTimes continuerà ad aggiornarvi su questa tematica.

CALABRESE Michele

CALABRESE Ruggiero

Sitografia e bibliografia

www.tribunale.venezia.giustizia.it

www.infermieristicamente.it

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