In Commissione Sanità il Disegno di legge che ridisegna il Sistema di emergenza sanitaria territoriale.
E’ stato assegnato alla Commissione Sanità del Senato il Disegno di legge “Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale 118” (vedi allegato), a prima firma di Maria Domenica Castellone (M5S). Il testo, composto da 5 articoli, prevede una ristrutturazione su base dipartimentale, con area di competenza provinciale. Il personale dovrà essere distinto da quello ospedaliero ed essere stabilmente dedicato al servizio di emergenza territoriale. Per l’attività di trasporto si apre alle associazioni di volontariato sanitario. Di seguito una sintesi delle varie disposizioni.
L’articolo 1 istituisce il Sistema di emergenza sanitaria territoriale 118, “finalizzato ad assicurare la gestione sul territorio delle emergenze e delle urgenze sanitarie”.
L’articolo 2 stabilisce poi che il Set 118 sia strutturato su base dipartimentale, con area di competenza provinciale, e che sia costituito: dalla direzione provinciale del sistema, denominata centrale operativa, con funzione di centro direzionale e di coordinamento dell’intero sistema 118; dalla sala operativa, con funzione di ricezione delle richieste di soccorso, di attivazione e di coordinamento degli interventi; dalla rete delle postazioni di soccorso, dislocate strategicamente sul territorio, quali postazioni mobili e fisse.
Il Dipartimento di emergenza territoriale provinciale afferirà al Dipartimento di emergenza territoriale regionale, al fine di garantire, in un contesto di coordinamento interdipartimentale, una visione unitaria e coordinata dal punto di vista gestionale, nonché dal punto di vista dei processi e dei percorsi clinici, assistenziali e organizzativi assicurati all’utenza in caso di emergenza e urgenza sanitaria sull’intero territorio regionale.
L’articolo 3 stabilisce l’organizzazione dipartimentale del Set 118. Il Dipartimento provinciale dovrà prevedere una pianta organica medico-infermieristica dedicata e di ruolo, assegnata in postazioni territoriali, fisse e mobili, “costituenti, in un contesto aggregato per macroarea, unità operative semplici, che si integrano funzionalmente alla centrale operativa al fine di assicurare l’appropriatezza e la qualità degli interventi di soccorso sul territorio”.
Il Dipartimento provinciale è ricompreso in un’Asl. Nel caso in cui, a livello provinciale, l’estensione del territorio ricomprenda diverse aziende sanitarie, le stesse dovranno provvedere alla costituzione di un unico dipartimento provinciale, che si configuri quale dipartimento interaziendale.
Per assicurare la necessaria omogeneità e la qualità del livello complessivo di organizzazione e di gestione sull’intero territorio regionale le Regioni dovranno pianificare le attività del Dipartimento regionale, alla cui direzione sarà posto uno dei direttori dei dipartimenti provinciali. La nomina di questi ultimi va effettuata a maggioranza, con carattere di rotazione periodica, dai direttori di dipartimento provinciali, e quindi approvata dall’assessore regionale alle Politiche della salute.
Il Consiglio di direzione del Dipartimento regionale sarà un organo consultivo del Dipartimento regionale e sarà costituito da rappresentanti, provenienti dai singoli dipartimenti provinciali, di medici, infermieri, autisti-soccorritori a supporto delle attività di governo clinico regionale del Dipartimento, in relazione alle aree funzionali di qualità di gestione, rischio clinico, formazione, maxiemergenze e trasporti speciali.
Al direttore del Dipartimento regionale va demandato il compito di predisporre l’apposito atto di pianificazione della rete territoriale regionale e di raccordo tra i dipartimenti provinciali, da sottoporre ad approvazione regionale, sentiti i direttori dei dipartimenti provinciali.
L’articolo 4 prevede disposizioni in materia di personale del Set 118. In particolare il personale, distinto da quello ospedaliero, dovrà essere stabilmente dedicato al servizio di emergenza territoriale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli infermieri del Set 118 saranno assunti attraverso procedure concorsuali pubbliche e dovranno possedere una formazione professionale nell’area dell’emergenza. Per i mezzi mobili di soccorso il Set 118 si dovrà avvalere di personale formato per le funzioni di autista soccorritore.
L’articolo 5 prevede, nel contesto delle attività istituzionali del Set 118, che l’attività di trasporto possa essere affidata alle associazioni di volontariato sanitario attraverso specifiche convenzioni. Queste devono indicare i requisiti dei mezzi di soccorso e del personale, adibito alla rete dell’emergenza, incaricato delle funzioni di autista soccorritore.
Redazione Nurse Times
ALLEGATO: Ddl “Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale 118”
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