Il Parlamento esamina il progetto che affida al Governo il riordino delle professioni sanitarie (vedi il testo allegato). Punti cardine sono la responsabilità penale e civile, la valorizzazione delle competenze, le carenze di organico, l’accesso ai dati sanitari, il linguaggio infermieristico standardizzato.
Ma sono previste anche novità in tema di Ordini professionali, formazione specialistica e utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il disegno di legge, giunto all’esame della Camera il 12 ottobre, dopo il via libera della XII Commissione Affari sociali (7 ottobre), è composto da 11 articoli, suddivisi in tre capi.
Una legge delega: il Governo avrà sei mesi per attuare il riordino
Il primo elemento da chiarire riguarda la natura del provvedimento. Il ddl non contiene una riforma immediatamente e integralmente operativa, ma attribuisce al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi sulla base di principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento. L’articolo 1, nella versione approvata dalla Commissione, prevede che il Governo eserciti la delega entro sei mesi dall’entrata in vigore della futura legge, superando il termine del 31 dicembre 2026 inizialmente contenuto nel testo presentato.
I decreti legislativi dovranno essere adottati su proposta del ministro della Salute, di concerto con gli altri ministeri competenti, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e successivo esame parlamentare. È inoltre prevista la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro 18 mesi dall’entrata in vigore di ciascun decreto. Ciò significa che, anche dopo l’eventuale approvazione definitiva della legge, molte delle modifiche annunciate richiederanno ulteriori atti normativi per diventare concretamente applicabili.
Responsabilità professionale: le carenze di organico entrano nella valutazione della colpa
Il passaggio probabilmente più significativo per gli operatori sanitari è contenuto nell’articolo 7, che interviene sul codice penale attraverso la modifica dell’articolo 590-sexies e l’introduzione del nuovo articolo 590-septies.
La proposta stabilisce che, nei casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nell’esercizio dell’attività sanitaria, il professionista che abbia rispettato le raccomandazioni delle linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, purché adeguate alle specificità del caso concreto, sia punibile soltanto per colpa grave.
Rilevante è anche il nuovo articolo 590-septies, che introduce criteri espressi per l’accertamento della colpa e del suo grado. Il giudice dovrà tenere conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili e delle eventuali carenze organizzative, quando tali condizioni non siano evitabili da parte del professionista sanitario.
La disposizione richiama inoltre la limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche, la concreta disponibilità di terapie adeguate, la complessità della patologia, la difficoltà dell’attività svolta, il ruolo assunto nell’ambito di un’équipe multidisciplinare e l’esistenza di situazioni di urgenza o emergenza.
Per un infermiere che opera in un reparto con personale insufficiente, pazienti complessi e richieste assistenziali simultanee, il principio assume un significato concreto: la valutazione di una condotta professionale non dovrebbe prescindere dalle condizioni nelle quali quella condotta è stata posta in essere.
Non si tratta, tuttavia, di introdurre un’esenzione generalizzata dalla responsabilità per chi lavora in condizioni difficili. La norma richiede una valutazione specifica e, per le carenze organizzative, considera espressamente la loro non evitabilità da parte del professionista. Il provvedimento non elimina gli obblighi di diligenza, prudenza e perizia, ma intende rendere più aderente alla realtà assistenziale l’accertamento della colpa.
Responsabilità civile: modifiche alla Legge Gelli-Bianco
Il ddl interviene anche sulla Legge 8 marzo 2017, n. 24, conosciuta come Legge Gelli-Bianco, attraverso l’articolo 9 del testo licenziato dalla Commissione. La proposta introduce nell’articolo 7 della legge un nuovo comma 3-bis, che richiama, per l’accertamento della colpa e del suo grado, gli stessi elementi organizzativi e clinici previsti nella disciplina penale: risorse disponibili, carenze organizzative non evitabili, difficoltà della prestazione, conoscenze scientifiche, cooperazione multidisciplinare ed emergenze.
Resta richiamato anche l’articolo 2236 del Codice civile, relativo alle prestazioni che implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Il tema è particolarmente delicato, perché riguarda l’equilibrio tra tutela del paziente danneggiato, responsabilità delle strutture sanitarie e responsabilità individuale del professionista.
Nel corso dell’esame parlamentare sono emerse osservazioni tecniche sul coordinamento delle nuove disposizioni con la disciplina vigente. In particolare, il Comitato per la legislazione e la Commissione Giustizia hanno segnalato la necessità di chiarire alcuni aspetti relativi al ruolo delle linee guida nella valutazione della responsabilità civile. Si tratta di questioni che potranno assumere rilievo durante l’esame in Aula e nei successivi passaggi parlamentari.
Competenze professionali: verso un sistema nazionale di certificazione
L’articolo 4 introduce tra gli obiettivi della delega la valorizzazione delle competenze professionali del personale sanitario, prevedendo l’aggiornamento delle conoscenze rispetto all’evoluzione dei bisogni della popolazione, alle nuove tecnologie e ai progressi scientifici.
Tra i punti qualificanti figura la promozione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze specifico per il settore sanitario, con l’obiettivo di valorizzare sia l’esperienza sia le competenze acquisite dai professionisti. È una prospettiva che interessa particolarmente gli infermieri che hanno investito in percorsi di formazione avanzata, master, competenze cliniche specialistiche e funzioni organizzative, spesso senza trovare un corrispondente riconoscimento nell’organizzazione del lavoro.
Occorre però distinguere l’obiettivo legislativo dai suoi possibili effetti concreti: il testo non istituisce direttamente nuovi incarichi infermieristici, né stabilisce automatismi retributivi collegati alla certificazione delle competenze. Saranno gli eventuali decreti attuativi, insieme alle disposizioni organizzative e contrattuali applicabili, a determinare come il sistema potrà funzionare.
Linguaggio infermieristico standardizzato e fascicolo sanitario elettronico
Una novità di particolare interesse per la professione infermieristica è contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera g, introdotta durante l’esame in Commissione. La disposizione prevede di promuovere l’adozione di un linguaggio standardizzato infermieristico, capace di integrare progressivamente le informazioni assistenziali nel fascicolo sanitario elettronico.
Il tema riguarda la possibilità di rendere più omogenea, leggibile e interoperabile la documentazione prodotta dagli infermieri, favorendo la continuità assistenziale tra ospedale, territorio e diversi professionisti coinvolti nella presa in carico. Nella pratica, un linguaggio condiviso potrebbe contribuire a migliorare la tracciabilità dei bisogni assistenziali, degli interventi e degli esiti, oltre a rendere maggiormente riconoscibile il contributo specifico dell’infermieristica nei sistemi informativi sanitari.
Il testo, tuttavia, non individua una classificazione infermieristica obbligatoria né stabilisce un calendario immediato di adozione. Definisce piuttosto un indirizzo che dovrà essere sviluppato nella successiva attuazione normativa.
Accesso ai dati sanitari per tutti i professionisti coinvolti nelle cure
Sempre nell’ambito delle misure rivolte al personale sanitario, l’articolo 3, comma 1, lettera d introduce un principio destinato a incidere sull’organizzazione dei percorsi assistenziali. Il testo prevede la semplificazione delle attività amministrative che gravano sui professionisti, anche attraverso l’accesso ai dati sanitari da parte di tutti i professionisti che intervengono nel percorso di cura e assistenza dei pazienti.
La previsione riconosce l’importanza della condivisione delle informazioni per garantire continuità, appropriatezza e sicurezza delle cure, superando una visione nella quale l’accesso ai dati clinici risulti scollegato dalle effettive responsabilità assistenziali. Per gli infermieri, poter consultare tempestivamente le informazioni pertinenti al percorso di cura significa disporre di elementi utili alla valutazione dei bisogni, alla pianificazione degli interventi e alla prevenzione degli errori.
La disposizione non equivale, comunque, a un accesso indiscriminato a qualsiasi dato sanitario: le modalità operative dovranno essere coordinate con le regole sulla protezione dei dati personali, la pertinenza delle informazioni e la sicurezza dei sistemi.
Personale sanitario: riconoscimenti professionali, aree disagiate e carichi amministrativi
L’articolo 3 contiene ulteriori criteri per rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale e favorire il mantenimento in servizio dei professionisti. Tra questi figurano misure organizzative e riconoscimenti professionali per il personale che opera in particolari condizioni di lavoro o presta servizio in aree disagiate, comprese le isole minori marine.
Il provvedimento contempla anche la regolamentazione di periodi minimi di permanenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie situate in territori disagiati, nonché la promozione di meccanismi premiali collegati ai sistemi di valutazione delle prestazioni, compresi gli indicatori relativi alla riduzione delle liste d’attesa.
Per il personale infermieristico, queste disposizioni potrebbero incidere sui futuri strumenti di valorizzazione delle attività svolte nei contesti caratterizzati da maggiori difficoltà di reclutamento e mantenimento degli organici. Anche in questo caso, però, il testo non quantifica nuove indennità né introduce direttamente incrementi stipendiali. Le misure sono subordinate alla disciplina attuativa e ai vincoli finanziari previsti.
Sicurezza dei sanitari: la tutela sul lavoro entra tra gli obiettivi della riforma
Il disegno di legge inserisce espressamente tra i criteri della delega la necessità di garantire la sicurezza dei professionisti sanitari nello svolgimento dell’attività lavorativa. Si tratta di un principio che assume particolare rilevanza alla luce delle aggressioni e delle condizioni di rischio segnalate nei contesti assistenziali, soprattutto nei servizi di emergenza, nei reparti ospedalieri e nell’assistenza territoriale.
La formulazione è generale e non introduce, di per sé, specifiche misure operative, come nuovi presìdi di vigilanza o particolari dotazioni di sicurezza. Rappresenta tuttavia un’indicazione rivolta al Governo affinché la tutela degli operatori trovi spazio nel futuro riordino.
Professionisti formati all’estero: elenchi speciali e verifica linguistica
Un ulteriore intervento riguarda i professionisti sanitari autorizzati a esercitare temporaneamente in Italia in deroga alle ordinarie procedure di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. L’articolo 3, lettera h prevede, per questa categoria, l’iscrizione in appositi elenchi speciali straordinari presso gli Ordini professionali, corrispondenti ai diversi profili sanitari, e il previo accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche da parte dell’Ordine territorialmente competente.
L’obiettivo dichiarato è garantire la sicurezza delle cure e un’adeguata comunicazione con i pazienti. La disposizione riguarda specificamente i professionisti che operano attraverso il regime derogatorio richiamato dal testo e non deve essere confusa con una modifica generalizzata delle procedure ordinarie di riconoscimento dei titoli esteri.
Formazione, intelligenza artificiale e Ordini professionali
Il provvedimento affronta anche l’evoluzione tecnologica del sistema sanitario, prevedendo una strategia per la gestione dell’intelligenza artificiale in sanità, nel rispetto del Regolamento europeo 2024/1689, e la promozione di percorsi formativi regionali sulla digitalizzazione e sull’utilizzo degli strumenti di IA. Sono inoltre previsti interventi sulla formazione manageriale, sulla formazione continua e sull’aggiornamento delle competenze professionali.
L’articolo 5 riguarda il potenziamento della formazione specialistica e include disposizioni relative alla medicina generale e alle professioni di chimico, odontoiatra, biologo, psicologo e ostetrica.
L’articolo 6, invece, affida al Governo il compito di rivedere alcuni aspetti della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, con particolare riferimento alle competenze e alla scadenza dei mandati degli organi, nonché alla valorizzazione della loro funzione di organi sussidiari dello Stato.
Sanitari radiati durante il Covid: prevista una possibilità di reiscrizione
Tra le disposizioni introdotte durante l’esame parlamentare figura anche una norma particolarmente delicata, contenuta nell’articolo 8 del testo della Commissione, relativa alla possibile reiscrizione all’Albo di alcuni professionisti radiati.
La disposizione riguarda esclusivamente sanitari radiati per fatti non dolosi commessi nel periodo di applicazione della disciplina emergenziale richiamata dal provvedimento, quando tali fatti siano direttamente collegati alle condizioni eccezionali della pandemia, tra cui la limitatezza delle conoscenze scientifiche, la scarsità di risorse e l’impiego di personale non specializzato. Non si tratta, quindi, di una riammissione automatica di tutti i professionisti radiati, né di una cancellazione generalizzata delle conseguenze disciplinari.
La proposta prevede una specifica istanza alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, termini per la presentazione della domanda e, nei casi di radiazione derivante da condanna penale, il requisito della riabilitazione. È inoltre escluso il diritto a risarcimenti o indennizzi per il periodo durante il quale la radiazione ha prodotto i propri effetti.
Il nodo delle risorse: riforma da attuare senza nuovi oneri
Un aspetto destinato ad alimentare il confronto riguarda la copertura finanziaria. L’articolo 10 stabilisce che le amministrazioni competenti debbano provvedere agli adempimenti derivanti dai decreti legislativi utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La clausola assume particolare importanza in relazione agli obiettivi della riforma: valorizzare le competenze, sviluppare nuovi sistemi di certificazione, migliorare l’organizzazione del lavoro e promuovere l’innovazione tecnologica richiede infatti capacità amministrativa, strumenti e personale adeguatamente formato. Il problema che si pone è quindi quello della concreta attuabilità delle misure, soprattutto nelle aziende sanitarie già caratterizzate da difficoltà organizzative e limitate disponibilità di risorse.
ALLEGATO: Testo del disegno di legge
Redazione Nurse Times
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