Con l’attestazione del 1° agosto 2016 il Senato della Repubblica ha approvato il seguente disegno di legge d’iniziativa del Governo: “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” (VEDI).
Finalmente si dà un concreto pugno duro al fenomeno indegno del sotto-pagamento dei lavoratori , mettendo così fine all’annoso capitolo di forme di schiavitù legalizzate.
Un Ddl che ha visto unite gran parte delle forze politiche e che con 190 voti a favore, 32 contrari e nessun astenuto, il provvedimento riscrive il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevedendo la responsabilità diretta del datore di lavoro, la semplificazione degli indici di sfruttamento e la possibilità di commissariamento dell’azienda. Prevista la pena della reclusione da uno a sei anni per l’intermediario e per il datore di lavoro che sfrutti i lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno.
Chiaramente il ddl è estensibile alla nostra famiglia professionale: semplice intuirlo dalle numerose denunce e segnalazioni di emolumenti post-prestazione (lavorativa a tempo pieno, part-time o occasionale) assolutamente insufficienti e che ledono la dignità del lavoratore (https://www.nursetimes.org/infermiera-full-time-600-euro-al-mese/12494/, https://www.nursetimes.org/carmen-di-pietro-gli-infermieri-dovrebbero-avere-un-aumento-dello-stipendio-perche-veramente-prendono-pochissimo/9185/, )
Le pene non sono solo limitate al datore di lavoro ma anche al lavoratore che, pur nella situazione di subalternità rispetto al datore, tace e acconsente il trattamento economico under-score. Il lavoratore reclutato infatti rischia una multa da 500 a 1.000 euro.
Difficile per gli infermieri impiegati nelle strutture sanitarie, ma è bene sapere che qualora un professionista o un lavoratore risulti irregolare il datore rischia una reclusione prevede la reclusione da cinque a otto anni e una multa da 1.000 a 2.000 euro per chi recluta un lavoratore mediante violenza, minaccia o intimidazione. Pena che viene aumentata nel caso di impiego di lavoratori minori (di 16 anni) o stranieri (senza regolare permesso di soggiorno).
Il provvedimento riscrive il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sancendo la responsabilità diretta del datore di lavoro. Prevista, inoltre, la pena della reclusione da uno a sei anni per l’intermediario e per il datore di lavoro che approfittando dello stato di bisogno sfruttino i lavoratori.
Le nuove norme semplificano anche gli indici di sfruttamento, considerando come tale, tra gli altri, la corresponsione di retribuzioni non conformi ai contratti collettivi e la violazione delle regole sull’orario di lavoro e sul riposo.
Prevista anche la confisca dei beni come avviene con le organizzazioni criminali mafiose.
CALABRESE Michele
Sitografia e Bibliografia:
www.StudioCataldi.it
www.improntaunika.it
www.corriere.it
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