IL GOVERNO HA INTESO ESTENDERE TUTTI I SEGUENTI BENEFICI:
Dal 5 marzo al 31 luglio p.v. i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato [anche affidatari], con figli di età non superiore ai 12 anni possono beneficiare del congedo genitori previsto dall’art. 23 del Decreto Cura Italia per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, duranti i quali si ha diritto alla corresponsione economica pari al 50% della retribuzione e che comunque garantiscono la contribuzione figurativa. Resta invariato che il limite dei 12 anni di età non si applica per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata e normata dall’art. 4_co. 1 della Legge 104/‘ 92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Dal 5 marzo e fino al 30 settembre p.v. è riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato [anche affidatari], con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, il beneficio di astenersi dal lavoro senza alcun riconoscimento economico e figurativo, senza il rischio di incorrere in un eventuale licenziamento e con la garanzia della conservazione del proprio posto di lavoro.
Per i seguenti profili professionali: infermieri; tecnici di laboratorio; tecnici di radiologia; OSS; dipendenti sia settore pubblico e sia di quello privato (accreditato), il bonus per l’acquisto di servizi di “baby-sitting” per i figli fino a 12 anni [resta previsto in alternativa al congedo straordinario], è riconosciuto nel limite massimo di 2.000 € (se non si è già beneficiati della somma precedentemente prevista che sarebbe eventualmente da detrarre).
Per coloro che assistono una persona con disabilità grave, richiamato dall’ art. 33,_co.3 della L. 104/‘92, o che sono riconosciuti dalla preposta Commissione portatori di handicap grave [art. 33_co.6 della succitata Legge], l’art. 76 del Decreto Rilancio conferma il beneficio delle ulteriori 12 giornate retribuite, coperte da contribuzione figurativa e di cui è possibile usufruire nei mesi di maggio e giugno.
Fino al 31 luglio p.v., estendendo il periodo che in primo luogo era previsto entro il 30 aprile u.s. per coloro che sono in possesso i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di disabilità con connotazione di gravità , oppure per i lavoratori con handicap non riconosciuto grave ma in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio, il periodo di assenza dal servizio previsto dall’art.26_co.2 del Decreto Cura Italia è equiparato al ricovero ospedaliero.
Quindi il Codice V07 resta valido a tutti gli effetti ed è attestato dai MMG [Medici di Medicina Generale].
Sarà ancora possibile, ove le condizioni lo consentano [e sottolineo questo], continuare a beneficiare dall’esenzione dal servizio, previsto all’art.87_co.3 del Decreto Cura Italia.
Lo smart working, così come da circolare aziendale, è un beneficio concesso fino al 31 luglio p.v., fatte salve le successive modifiche e/o integrazioni di carattere nazionale.
Più informazioni: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1145877/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione8
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