Dopo la sospensione della prima in graduatoria, l’Azienda ospedaliera aveva chiamato la terza. Il secondo classificato si è allora rivolto al Tar dell’Umbria, che ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, ma…
Era arrivato secondo al concorso per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, ma quando la prima in graduatoria è stata sospesa dal lavoro perché indagata nell’ambito del procedimento sui presunti concorsi truccati nella sanità umbra (adesso è tornata in servizio), l’Azienda ospedaliera di Perugia non si era rivolta a lui, ma alla terza classificata. Così era scattato il ricorso al Tar dell’Umbria, che aveva accolto il ricorso e trasmesso gli atti di quella nomina alla Procura della Repubblica.
Il posto a concorso era quello da dirigente del Servizio infermieristico tecnico sanitario riabilitativo ostetrico (Sitro). L’Azienda sanitaria, a fronte delle misure cautelari e disciplinari che avevano colpito la dirigente del servizio, non aveva chiamato il secondo in classifica, ma adottato “misure a rotazione straordinaria degli incarichi”.
I giudici amministrativi hanno riconosciuto che l’Azienda ospedaliera avrebbe dovuto “procedere alla copertura del posto attraverso il conferimento di un incarico dirigenziale a una dipendente avente pari inquadramento contrattuale del ricorrente e come lui titolare di incarico organizzativo, per di più collocata alle spalle dello stesso ricorrente nella graduatoria del medesimo concorso”, e che non sposta l’ago della bilancia il fatto che la terza classificata avesse accettato l’incarico “in via del tutto temporanea e senza riconoscere compensi aggiuntivi”.
Il ricorso era fondato, ma non dava diritto all’assunzione, dovendosi svolgere uno nuovo procedimento concorsuale. L’Azienda ospedaliera, però, non ha proposto un nuovo concorso, ma ha “attribuito in via transitoria la responsabilità e la gestione di tutte le attività ordinarie e straordinarie riferite al Sitro in capo al direttore sanitario, stabilendo che questi potrà, a tale scopo, avvalersi anche attraverso l’istituto della delega della collaborazione dei titolari degli incarichi di organizzazione ad oggi operanti presso il Sitro sotto la propria supervisione”. Lasciando, di fatto, le cose come stavano prima del ricorso al Tar.
Così il secondo classificato ha presentato un nuovo ricorso al Tar, ribadendo il suo “diritto ad essere assunto nel ruolo di dirigente del Sitro o in altra posizione dirigenziale vacante in base al piano di fabbisogno di personale vigente, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico, e per la condanna dell’Azienda al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, commisurata alla posizione stipendiale dirigenziale”.
I giudici amministrativi hanno ribadito l’illegittimità dell’assunzione della terza classificata, ma hanno respinto il ricorso sull’ottemperanza della sentenza, in quanto l’aver riportato il Sitro in capo a un dirigente dell’Azienda ospedaliera esime la stessa dal rifare il concorso. Quindi niente concorso o scorrimento della graduatoria perché “l’atto impugnato” non è in “contrasto con il puntuale contenuto precettivo della sentenza”.
Redazione Nurse Times
Fonte: Perugia Today
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