Dopo la visita eseguita dal medico dell’ospedale Sant’Andrea di Roma per l’assunzione come oss con contratto a tempo determinato, una donna di Sora (Frosinone) è stata dichiarata inidonea alla mansione. L’operatrice è iscritta alla categoria delle persone invalide civili aspiranti al collocamento obbligatorio secondo la Legge 68/99. Attraverso il suo legale ha presentato un ricorso contro la decisione dell’ospedale.
“A seguito della visita preassuntiva per l’acquisizione del certificato di idoneità fisica all’impiego rilasciato dal medico competente – si legge negli atti – è risultato che la stessa non fosse idonea a svolgere la mansione di infermiere (Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari)”.
Pertanto ha perso efficacia la nota di assunzione del 4 marzo 2024. Nel giudizio di inidoneità permanente formulato dal medico non venivano espressamente indicati i motivi, ma solo i “rischi”, come quello biologico, quello potenziale, mmc, ossia ogni operazione di trasporto e spinta, trascinamento di un carico, turni notturni, rischio per terzi.
C’è da ricordare che secondo la Cassazione “il lavoratore, licenziato a seguito dell’accertamento di inidoneità da parte del medico, può in ogni caso impugnare il licenziamento contestando l’accertamento ed al giudice del lavoro è rimesso il sindacato sulla correttezza del giudizio espresso, anche disponendo consulenza tecnica d’ufficio (nella specie il tribunale ha anche affermato che non è conforme a buona fede e correttezza il comportamento del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore immediatamente dopo l’accertamento di inidoneità, senza attendere che trascorresse il termine per impugnare il giudizio dinanzi all’organo di vigilanza”.
Alla luce di ciò è apparsa illegittima la nota con cui veniva comunicato il giudizio di inidoneità permanente dell’oss, poiché intervenuta prima che trascorresse il termine di 30 giorni per depositare il ricorso contro il giudizio formulato dal medico competente. Nella stessa nota, poi, non si fa in alcun modo riferimento alla possibilità di destinare eventualmente la lavoratrice ad altra mansione equivalente o a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
La legge tutela la salute del lavoratore disabile e il suo posto di lavoro che prevale sulla posizione professionale acquisita. Pertanto l’avvocato ha chiesto alla commissione di sottoporre la oss a ulteriori accertamenti sanitari e di revocare il giudizio di inidoneità. La commissione medica dell’Asp Roma 1 del Santo Spirito, accogliendo il ricorso, ha ribaltato il giudizio di inidoneità espresso dal medico del Sant’Andrea, dichiarando idonea la donna alla mansione di oss e facendo emergere una grave discriminazione nei suoi confronti.
Redazione Nurse Times
Fonte: Tg24.info
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