E’ aperta ufficialmente la stagione del rinnovo degli organi direttivi degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
Le elezioni vengono indette dal consiglio direttivo in carica.
Attualmente sono 21 gli Opi provinciali che hanno indetto le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi.
Questi sono gli Opi di:
- Agrigento (vedi convocazione);
- Alessandria (vedi convocazione);
- Brescia (vedi convocazione);
- Campobasso – Isernia (vedi convocazione);
- Chieti (vedi convocazione);
- Cosenza (vedi convocazione);
- Ferrara (vedi convocazione);
- Firenze – Pistoia (vedi convocazione);
- Foggia (vedi convocazione);
- Grosseto (vedi convocazione);
- Imperia (vedi convocazione);
- La Spezia (vedi convocazione);
- Lecce (vedi convocazione);
- Matera (vedi convocazione);
- Padova (vedi convocazione);
- Palermo (vedi convocazione);
- Potenza (vedi convocazione);
- Salerno (vedi convocazione);
- Teramo (vedi convocazione);
- Terni (vedi convocazione);
- Trieste (vedi convocazione);
I componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo (disciplinare) e del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni; l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade e devono essere svolte entro l’ultimo quadrimestre del 2020.
Ma vediamo secondo la legge n. 3 del 2018 quali sono gli organi che dovranno essere rinnovati e le loro funzioni.
Ciascun Ordine, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
A) il Consiglio direttivo costituito da:
- sette componenti, di cui sei componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico non superano il numero di cinquecento;
- nove componenti, di cui otto componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di cinquecento ma non il numero di millecinquecento;
- quindici componenti, di cui tredici componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e due componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di millecinquecento;
- Qualora non risultino Infermieri pediatrici eletti, il Consiglio Direttivo è composto da soli Infermieri.
B) la Commissione di albo della professione sanitaria di Infermiere e la Commissione di albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico costituite ciascuna
a) da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti all’albo stesso non superano i millecinquecento
b) da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila
c) da nove componenti se gli iscritti superano i tremila.
d) qualora le Commissioni di albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico non vengano costituite, in analogia a quanto previsto dal comma 3, dell’art. 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni , le attribuzioni previste dal comma 2, dell’art. 3, del decreto legislativo C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni spettano, al Consiglio Direttivo dell’Ordine, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all’albo professionale della professione sanitaria di Infermiere pediatrico dell’Ordine stesso.
C) il Collegio dei revisori composto da tre membri, di cui uno supplente.
Le funzioni del Consiglio Direttivo e della Commissione di albo (legge n. 3 del 2018, Art. 3)
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:
a) iscrivere i professionisti all’Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di ogni anno;
b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;
c) designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione;
e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
f) provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
g) proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché’ la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:
a) proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista;
b) assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o piu’ rappresentanti dell’intero Ordine;
c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.
Per gli Ordini che comprendono un’unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.
Le convocazioni
La votazione per l’elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti (art. 4).
La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Nell’art. 3 del regolamento sulle Procedure Elettorali per il rinnovo degli Ordini Provinciali della FNOPI (in allegato) sono indicate le procedure per la convocazioni dell’assemblea elettiva.
Il regolamento è stato approvato nel CN del 12/10/19 e trasmesso al Ministero della salute in data 28 ottobre 2019.
L’avviso di convocazione, anche contestuale per le tre convocazioni, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria (es. Posta1pro) almeno venti giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto all’Albo.
E’ posto a carico dell’Ordine l’onere di provare unicamente l’invio delle convocazioni.
L’avviso deve contenere:
- Regolamento sulle Procedure Elettorali per il rinnovo degli Ordini Provinciali FNOPI Approvato nel CN del 12/10/19. Trasmesso al Ministero della salute in data 28 ottobre 2019 3
- l’indicazione del luogo e/o dei luoghi di convocazione, nonché i giorni delle votazioni dei quali uno festivo, indicando l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni per ogni giorno;
- indicazione dei nominativi dei membri del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio dei Revisori uscenti;
- l’indicazione delle modalità di voto se cartaceo e/o elettronico;
- l’indicazione che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.
L’avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito dell’Ordine e comunicato alla FNOPI per la relativa pubblicazione sul sito nazionale almeno 20 giorni prima della data della prima convocazione.
Redazione Nurse Times
Allegati
Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (estratto)
Decreto Ministero Elezioni Ordini
Regolamento FNOPI Elezioni Ordini
Decreto Ministero Consiglio Direttivo
Decreto Ministero Commissione Albo
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