ROMA. Battaglia legale dei camici bianchi “no vax”. Gli operatori sanitari in Italia sono obbligati per legge a vaccinarsi, pena la sospensione dall’incarico. La questione, tornata oggi alla ribalta con la notizia dei 300 sanitari lombardi che hanno fatto ricorso al Tar, è regolata dal Dl Covid di aprile, convertito in legge il primo giugno:
«Fino alla completa attuazione del piano strategico vaccinale – si legge – e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, gli operatori sanitari che svolgono attività presso strutture sanitarie, sociosanitarie, farmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, a meno di specifiche condizioni cliniche documentate.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati».
Iter
La procedura non è complicata: scatta una sospensione “ex lege”, subito dopo che la Asl di competenza ha accertato la mancata vaccinazione. Lo ha chiarito solo pochi giorni fa la Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo) in una comunicazione inviata ai presidenti degli ordini provinciali. «In relazione all’ obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoVv2 per tutti gli esercenti le professioni sanitaria e gli operatori di interesse sanitario», precisa nel documento la Federazione che è «intervenuta presso il ministero della Salute per acquisire l’esatta interpretazione degli obblighi normativi scaturenti dalle disposizioni su menzionate al fine di fornire precisi indirizzi agli Omceo, gli ordini dei medici territoriali».
Risposta
La risposta è stata che la norma attribuisce «all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione “ex lege” dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attivita’ lavorativa. L’accertamento viene comunicato dalla Asl all’interessato, al datore di lavoro e agli ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza». A quel punto «la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’ordine professionale. Da quanto sopra esposto emerge con chiarezza che una volta ricevuto l’atto di accertamento della Asl, l’ordine e, nello specifico, la competente commissione d’albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’albo».
Ordine
L’ordine infine «deve dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della Asl discendono che consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Nella comunicazione succitata dovrà inoltre essere evidenziato che nei confronti del provvedimento di sospensione è ammesso unicamente ricorso amministrativo al Tar nei termini di 60 giorni dalla data di notifica».
Redazione Nurse Times
Fonte: Il Mattino
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