Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di nove professionisti: al centro organici, riposi e assenza di OSS di notte
Quattro infermieri per 36 posti letto, senza operatori sociosanitari nel turno notturno. Il caso degli infermieri del Niguarda approda a una condanna dell’azienda sanitaria: secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano il 21 ottobre, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di nove professionisti della Cardiologia 1-2 per le condizioni di lavoro. La sentenza indicata è la n. 4493 del 30 settembre 2026.
Infermieri del Niguarda: organici ridotti e riposi saltati
La ricostruzione giornalistica descrive un reparto con 12 letti ad alta intensità assistenziale, cinque infermieri al mattino e quattro negli altri turni. Alle carenze di personale si aggiungevano riposi soppressi, sequenze fino a cinque notti consecutive e variazioni comunicate anche il giorno precedente, telefonicamente o tramite WhatsApp.
Sono elementi che spostano l’attenzione dalla singola giornata difficile alla continuità delle condizioni organizzative contestate. La notizia riguarda un contenzioso di lavoro: non va presentata come una condanna penale o come l’accertamento di uno specifico danno subito da un paziente.
Tutela della salute anche senza intento persecutorio
Nell’analisi giuridica pubblicata da Domenico Tambasco, il riferimento centrale è l’articolo 2087 del Codice civile: la responsabilità datoriale viene collegata alla mancata rimozione di condizioni lavorative lesive, anche in assenza di un intento persecutorio.
La tutela, in questa lettura, comprende sia la predisposizione delle misure di sicurezza sia la verifica della loro concreta applicazione. Il problema organizzativo non si esaurisce quindi nella disponibilità formale di procedure: conta come il lavoro viene effettivamente svolto.
Demansionamento e danno da usura psicofisica
Un ulteriore profilo riguarda l’impiego sistematico degli infermieri in attività di supporto. Secondo il commento giuridico, il Tribunale distingue le necessità occasionali da una sostituzione strutturale del personale mancante e riconosce un danno da usura psicofisica, distinto dal danno biologico.
La quantificazione riportata è di 500 euro netti mensili per il primo anno e 800 per quelli successivi, secondo i periodi riconosciuti ai ricorrenti. Questi importi riguardano il caso esaminato: non costituiscono un’indennità automaticamente spettante a tutti gli infermieri che lavorano in condizioni di carenza di organico.
Sul tema è disponibile anche il nostro approfondimento sul demansionamento infermieristico e sull’interpretazione delle decisioni della Cassazione.
Cosa cambia e quali sviluppi restano da verificare
La decisione, secondo le fonti consultate, affianca al risarcimento l’obbligo di intervenire sull’organizzazione e sul rispetto dei riposi.
Per valutare gli sviluppi saranno necessari riscontri sull’attuazione delle misure e su eventuali impugnazioni.
La rilevanza della vicenda sta nell’aver portato davanti al giudice il rapporto tra organizzazione del lavoro, tutela professionale e condizioni dell’assistenza, attraverso la valutazione di una situazione concreta.
Redazione Nurse Times
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