La pronuncia della corte meneghina ribalta le altre di segno opposto che si erano succedute finora.
Con sentenza numero 2135/2021 il Tribunale di Milano ha sancito l’illegittimità della sospensione senza stipendio per gli oss non vaccinati contro il coronavirus e l’obbligo per il datore di lavoro di pagare le spettanze arretrate, con l’aggiunta degli interessi, più un eventuale risarcimento per danni causati da stress emotivo. Inoltre, se il dipendente si è vaccinato per mantenere il posto di lavoro, il datore di lavoro dovrà farsi carico anche dei cosiddetti danni sostanziali.
La corte si è espressa in una sentenza di merito, non in un provvedimento urgente. Si tratta dunque di pronuncia definitiva, che ribalta altre precedenti di segno opposto (QUI un esempio). Nel caso specifico, un’operatrice socio-sanitaria era stata sospesa nel mese di febbraio e finora privata dello stipendio. Adesso dovrà essere reintegrata e ricevere il rimborso delle retribuzioni non ricevute per sette mesi.
Redazione Nurse Times
- Asl VCO (Verbano-Cusio-Ossola): avviso pubblico per 20 posti da infermiere
- Management infermieristico nella gestione del monitoraggio della sedazione profonda tramite MASIMO SedLine
- Case di comunità, Fials Lombardia evidenzia le criticità e chiede un incontro urgente alla Regione
- Ccnl Sanità 2022-2024, Fials: “Basta parole, servono fatti. Proposte concrete per i lavoratori”
- Ccnl Sanità 2022-2024, Nursing Up: “È ora che il contratto valorizzi concretamente i lavoratori”
Lascia un commento