Con la legge 108/2009, le II.VV. della Croce Rossa Italiana sono state ufficialmente abilitate a svolgere le funzioni “proprie della professione infermieristica”, limitatamente ai servizi svolti “per le Forze Armate e la Croce Rossa Italiana”.
Il titolo di “Infermiere” impropriamente assegnato alle volontarie della Croce Rossa, ha suscitato diverse perplessità sia in ambito nazionale che internazionale, contrastando peraltro con il decreto ministeriale 739/1994, che all’art. 1 definisce la figura professionale dell’infermiere come colui che “in possesso del diploma universitario abilitante (Laurea, n.d.r.) e dell’iscrizione all’albo professionale”, e con la legge 43/2006 che ribadisce l’obbligatorietà di iscrizione all’ordine sia in ambito pubblico che privato.
L’attuale legislazione infatti, permette l’esercizio della professione a chi segue un percorso di studi universitari (attualmente corso di laurea) ben definito, ed l’iscrizione al collegio IPASVI. Alcune norme regolano l’equipollenza dei titoli infermieristici acquisiti prima dell’ultima riforma universitaria ed esiste un sistema di riconoscimento dei titoli esteri che rispetta le linee guida Ministeriali e dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore.
La formazione delle II.VV. prevede la frequenza di un corso teorico-pratico biennale al termine del quale si consegue il diploma di “infermiera volontaria” corrispondente in ambito civile, alla qualifica di operatore socio-sanitario specializzato (O.S.S.S.), ritenuta dall’attuale ordinamento giuridico quale professione ausiliaria alle dipendenze del personale sanitario infermieristico titolato; peraltro il titolo di “infermiera volontaria” non risulta sostitutivo del percorso di laurea in infermieristica per l’esercizio della professione sanitaria di infermiere.
La Federazione nazionale dei Collegi IPASVI, in qualità di ente di diritto pubblico non economico a cui lo Stato delega la funzione di tutela e rappresentanza della professione sanitaria infermieristica nell’interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori (civili e militari), con la circolare n. 06/2012 (protocollo P-P-1194/III.01) datata 27/02/2012, avente oggetto “Infermiere Volontarie della C.R.I.”, l’allora Presidente della Federazione nazionale dei Collegi IPASVI Annalisa SILVESTRO rendeva noto che continuano a pervenire alla Federazione numerose richieste da parte di iscritti IPASVI in merito alla figura delle Infermiere Volontarie C.R.I. e all’uso improprio della denominazione di “infermiere”; nella medesima circolare la Presidente SILVESTRO affermava che malgrado la Federazione si sia prontamente attivata con forza per la modifica della L. 108 del 03/08/2009 “…si è dovuta scontrare con una ferma opposizione da parte del Ministro della Difesa”.
Sempre nella circolare di cui sopra veniva specificato che l’ex Ministro della Difesa Ignazio LA RUSSA, aveva fortemente voluto il Decreto 09/11/2010 relativo alla “Disciplina del corso di studio delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana”, nel quale peraltro si erano ravvisati sin da subito elementi di criticità relativamente al campo proprio di attività dell’Infermiere.
Avverso il Decreto 09/11/2010 la Federazione nazionale IPASVI presentava ricorso al TAR del Lazio, il quale, pur rigettando l’istanza cautelare, ha accolto le tesi della Federazione IPASVI ribadendo che il diploma di “Infermiera Volontaria della C.R.I.” corrisponde ad un diploma di operatore ausiliario (OSSS) abilitato alle funzioni assistenziali esclusivamente in contesti emergenziali.
Malgrado quanto sopra, le “crocerossine” continuano a svolgere attività infermieristica in contesti non emergenziali, non solo in favore del personale militare ma anche del personale civile; a conferma di ciò recentemente sono stati istituiti, su gran parte del territorio italiano, gli Ambulatori Infermieristici Territoriali della C.R.I. nei quali le “crocerossine” erogano prestazioni infermieristiche “anche a pagamento”, oltre che in regime di collaborazione con alcune Aziende Sanitarie Locali.
Dalla sentenza del T.A.R. si evince che il dispositivo normativo contro cui faceva ricorso la Federazione Nazionale collegi Ipasvi, era il piano di studi e non la norma che innovava le attività dell’infermiere volontaria della Croce Rossa (L 108/09). Quindi si poteva forse impostare il ricorso al T.A.R. su di un “target” normativo diverso? Difatti non si entra nel merito della definizione di cosa sia il “contesto emergenziale” in cui la crocerossina ricalcherebbe i connotati della nostra professione.
Con Decreto Legislativo del 15 marzo, nr. 66 – Codice dell’ordinamento militare – viene peraltro ribadito che alle “crocerossine” viene riconosciuto il ruolo di ufficiale del corpo sanitario militare ausiliario (grado di sottotenente) mentre il personale sanitario infermieristico militare, avente il titolo di laurea, con competenze nettamente superiori rispetto alle “crocerossine”, ancora oggi è inquadrato nel ruolo dei sottufficiali.
La tutela della professione infermieristica è un nostro diritto ed un nostro dovere e non possiamo, ne vogliamo, che la nostra professione venga delegata o ceduta in toto ad altre figure che vengono formate per le professioni ausiliarie e di supporto.
Urge una presa di posizione chiara e decisa da parte dei politici che questa professione rappresentano affinchè vengano tutelati gli ambiti di competenza per ogni professionalità, evitando sovrapposizioni di ruoli che purtroppo creano confusione nei cittadini.
E intanto fioccano gli ambulatori presieduti da infermiere volontarie in tutte le province italiane. Riportiamo alcuni link che riportano ad attività svolte da infermiere volontarie della Croce Rossa:
- Primo corso di suture per le infermiere volontarie della croce rossa di brindisi;
- AMBULATORIO MEDICO-INFERMIERISTICO COMITATO DI MILANO;
- Ambulatorio CRI delle Infermiere Volontarie COMITATO PROVINCIALE DI FERRARA;
- Ambulatori di Terapia Iniettoria e Medicazioni semplici MODENA;
- Nuovo ambulatorio infermieristico nel Centro Storico di Alba;
- Farmacia comunale e Croce Rossa: ecco come avere prestazioni gratuite;
- GRUPPO INFERMIERE VOLONTARIE ATTIVITA’ AMBULATORIO COMITATO DI MORTARA.
Di seguito riportiamo il ricorso al T.A.R. presentato dalla Fnc Ipasvi; l’interrogazione parlamentare a risposta scritta (4-06606) presentata da Maurizio TURCO, martedì 30 marzo 2010, con relativa risposta dell’allora Ministro della Sanità Renato Balduzzi; la nota della FNC Ipasvi del 27/02/2012; D.M. 9 novembre 2010 che Disciplina del corso di studio delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.
Ricorso al Tar della FNC Ipasvi
Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2807 del 2011, proposto dalla Federazione Nazionale Collegi Infermieri Ipasvi, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Maria Leozappa, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Maria Leozappa in Roma, via G. Antonelli, 15; contro Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Cri – Croce Rossa Italiana, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, disciplina del corso di studio delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero della Difesa e di Cri – Croce Rossa Italiana; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’impugnato decreto non disciplina la figura e le competenze dell’infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana ma il corso di studio che deve sostenere per acquisire il relativo titolo; Considerato che l’art. 3, comma 10, L. 3 agosto 2009 n. 108 prevede la possibilità, per i volontari della Croce Rossa che hanno il diploma di infermiere volontario, di prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni proprie della professione infermieristica in un contesto emergenziale;
Considerato pertanto che lo studio oggetto del corso mira a preparare dette infermiere della Croce Rossa a fronteggiare anche le situazioni di emergenza, senza per nulla modificare, nelle situazioni ordinarie, il rapporto che intercorre con il personale infermieristico;
Ritenuto pertanto che anche il secondo motivo di ricorso non appare provvisto di fumus, non essendo stata introdotta dall’impugnato decreto una nuova figura di professione sanitaria, atteso che tale decreto disciplina solo il corso di studi delle infermiere della CRI;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Interrogazione parlamentare
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-06606 presentata da MAURIZIO TURCO martedì 30 marzo 2010, seduta n.302
MAURIZIO TURCO, FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. –
Al Ministro della salute, al Ministro della difesa.
– Per sapere – premesso che:
- la legge 3 agosto 2009 n. 108 ha stabilito che «Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, di cui all’articolo 31 del regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, equivalente all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell’ambito dei servizi resi, nell’assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica»;
- il personale in possesso di diploma di infermiera volontaria della Croce rossa svolge un corso della durata di 800 ore, con evidenti dubbi sulla stessa equivalenza con il corso di operatore socio sanitario specializzato che prevede un programma formativo e professionalizzante decisamente più ampio non solo in termini di durata oraria;
- con il provvedimento in questione risulta quindi formalmente autorizzata una deroga ai requisiti minimi per questa tipologia di personale destinato per di più ad operare in contesti di emergenza, ove sono necessaria ampie e maggiori competenze e certamente non minori come in eventi di urgenza/emergenza;
- viene quindi data a personale ausiliario l’abilitazione a svolgere attività sanitarie che possono essere svolte solo da soggetti abilitati e iscritti al relativo albo professionale;
- appare agli interroganti improprio l’inquadramento delle infermiere volontarie nei ruoli direttivi dei corpi ausiliari delle Forze armate, sebbene siano in possesso di un titolo non universitario e possano esercitare una professione ausiliaria, lesivo nei fatti della professionalità e della competenza degli infermieri militari, inquadrati tra il personale non direttivo, sebbene abilitati a esercitare la professione sanitaria di infermieri e in possesso di titolo formativo triennale o quinquennale universitario;
- la disposizione citata appare inoltre, sempre secondo gli interroganti, lesiva in linea generale della dignità, della professionalità e delle prerogative di tutto il personale infermieristico italiano che ha meritato, con la forza delle competenze, il riconoscimento di una crescita di responsabilità e di autonomia statuito dalle norme vigenti, tra cui vale bene citare il decreto ministeriale n. 739 del 1994, la legge n. 42 del 1999 e la legge n 43 del 2006 -:
- se non si ritenga assolutamente indispensabile e urgente adottare iniziative normative volte a rimodulare dette disposizioni, in particolare relativamente alle possibili ripercussioni per la tutela della salute del personale militare che nei fatti vede affidata l’assistenza sanitaria seppur parzialmente, ad operatrici «ausiliarie» non in possesso delle competenze e della formazione prevista per l’esercizio della professione sanitaria di infermiere, andando quindi a mettere in pericolo la salute dei destinatari delle specifiche prestazioni di assistenza e cura;
e se non si ritenga opportuno assumere iniziative per procedere nell’immediato al riordino e alla costituzione dei corpi sanitari delle professioni infermieristiche e tecniche, come presenti nei Pesi del Patto Atlantico. (4-06606)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell’allegato B della seduta n. 739 All’Interrogazione 4-06606 presentata da MAURIZIO TURCO
Risposta. – Nell’ambito delle iniziative per procedere al riordino e alla costituzione di corpi delle professioni infermieristiche e tecniche, in analogia a quanto già realizzato nei Paesi facenti parte del Patto Atlantico, si inserisce il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della difesa del 9 novembre 2010, recante «Disciplina del corso di studio delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana».
Tale decreto disciplina dettagliatamente le modalità e la durata del corso di formazione dell’infermiera volontaria della Croce rossa italiana.
Il corso di infermiera volontaria ha durata biennale, con un totale di 2.000 ore, pari a 67 crediti formativi ed ha lo scopo di preparare operatori sanitari con le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni connesse con l’assistenza infermieristica generale.
L’assistenza è di natura tecnica relazionale ed educativa; è rivolta all’età evolutiva, adulta, geriatrica; riguarda gli aspetti preventivi, curativi, palliativi e riabilitativi.
Il percorso formativo comprende sia attività didattica teorico-pratica sia attività di pratica clinica ed al compimento degli studi consente il conseguimento del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana.
Il Ministro della salute: Renato Balduzzi.
Nota della FNC Ipasvi del 27/02/2012
La FNC sta seguendo da tempo la questione relativa alle attività delle Crocerossine.
Questa mattina la Presidente Silvestro ha inviato ai Collegi Provinciali laseguente circolare che riportiamo integralmente:
“Continuano a pervenire a questa Federazione numerose richieste da parte di iscritti Ipasvi di intervenire in merito alla figura delle Infermiere volontarie della CRI e all’uso della denominazione di ‘infermiere’.
La questione è stata oggetto di diversi interventi e, come noto, anche di un ricorso al TAR Lazio. Si richiamano i punti principali che connotano la problematica.
La figura della ‘infermiera volontaria della CRI’ è stata espressamente istituita con una legge del 1942 n. 918 e mantenuta nel tempo dalle successive normative. È quindi ormai radicata nella tradizione non solo del nostro Paese ma anche a livello europeo.
L’art. 1 della legge 4 febbraio 1963, n. 95, recante provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, ha disposto che il diploma rilasciato alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana a norma del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è equiparato a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiera generica di cui alla legge 29 ottobre 1954, numero 1046.
Il successivo art. 3 comma 10 Legge 3/8/2009 n. 208 ha disposto a parziale modifica che il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, di cui all’articolo 31 del regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è equivalente all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato. Esclusivamente nell’ambito dei servizi resi, nell’assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.
La Federazione si è prontamente attivata e ha chiesto con forza la modifica di tale norma scontrandosi però con una ferma opposizione da parte del Ministero della Difesa.
Il precedente Ministro della Difesa, On.le La Russa, ha poi fortemente voluto il Decreto 9/11/2010 relativo alla “Disciplina del corso di studio delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana” nel quale si sono ravvisati elementi di possibile futura criticità relativamente al campo proprio di attività dell’Infermiere.
Avverso tale decreto è stato proposto, come sopra annunciato, ricorso al Tar Lazio il quale però da un lato, con ordinanza, ha rigettato l’istanza cautelare ma nella sostanza ha accolto le tesi avanzate dalla Federazione affermando che le infermiere volontarie svolgono funzioni infermieristiche solo in situazioni di emergenza.
Il Tar ha, difatti, ravvisato che:
“l’art. 3, comma 10, L. 3 agosto 2009 n. 108 prevede la possibilità, per i volontari della Croce Rossa che hanno il diploma di infermiere volontario, di prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni proprie della professione infermieristica in un contesto emergenziale;
Considerato pertanto che lo studio oggetto del corso mira a preparare dette infermiere della Croce Rossa a fronteggiare anche le situazioni di emergenza, senza per nulla modificare, nelle situazioni ordinarie, il rapporto che intercorre con il personale infermieristico;…..”
In altre, parole secondo il TAR, il DM non ha il potere di innovare le funzioni degli infermieri volontari della Croce Rossa che possono avere la possibilità di prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni proprie della professione infermieristica in un contesto emergenziale non “in situazioni ordinarie”. Premesso quanto sopra si invitano i Collegi a diffondere ulteriormente questa informazione in coerenza con le comunicazioni nel merito fatte da questa Federazione.
A tutti coloro che scrivono in Federazione chiedendo di intervenire è stato risposto che per poter intervenire per ‘abuso di professione’ è necessario che venga circostanziata la fattispecie del reato, e nello specifico l’eventuale segnalazione deve contenere:
- dove si è verificato il fatto;
- quando;
- il soggetto che ha agito;
- il soggetto sul quale sono stati compiuti gli atti;
- gli elementi formali a supporto della segnalazione.
Specificando altresì che in carenza di quanto sopra non è possibile intervenire.
Qualora vi fosse riscontro i Collegi verranno prontamente informati al fine di attivare quanto di necessità in merito al reato di esercizio abusivo di professione.
Cordiali saluti.
La Presidente
Annalisa Silvestro
D.M. 9 novembre 2010
Disciplina del corso di studio delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
In allegato:
G.U. 13/01/2011 pag. 17 (VEDI)
[omissis] (Il corso) ha lo scopo di preparare operatori sanitari con le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni connesse con l’assistenza infermieristica generale.
L’assistenza è di natura tecnica, relazionale ed educativa; è rivolta all’età evolutiva, adulta, geriatrica; riguarda gli aspetti preventivi, curativi, palliativi e riabilitativi.
pag. 18
Al termine del Corso biennale l’Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana deve essere:
[omissis]
– in grado di saper rispondere alla domanda del bisogno, in qualsiasi modo e luogo questa venga formulata;
pag. 19
(L’Infermiera Volontaria di Croce Rossa Italiana può:)
Insegnare e dare informazione sulla tutela della salute.
In assenza dell’infermiere laureato, o in collaborazione con ques’ultimo, ove presente, pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale infermieristico.
pag. 21
(L’Infermiera Volontaria di Croce Rossa Italiana può:)
Identificare il rischio di lesioni da pressione e predisporre il piano di prevenzione e cura.
Su indicazione e controllo del medico ovvero, ove presente, prestando collaborazione all’infermiere laureato:
[omissis]
– somministrare terapia (preventiva e curativa) per via enterale, parenterale e topica;
[omissis]
– controllare e cambiare medicazioni semplici e complesse;
[omissis]
– collaborare all’esecuzione di punture evacuative, diagnostiche e terapeutiche;
[omissis]
– provvedere al posizionamento e controllo del cateterino venoso periferico, sondino naso gastrico, catetere vescicale;
– provvedere all’esecuzione degli esami ematochimici sia venosi che arteriosi.
pag. 22
L’Infermiera Volontaria [omissis] deve:
– individuare il bisogno di assistenza;
– definire gli obiettivi, pianificare gli interventi, attuare e valutare i risultati [omissis]
pag. 37
Al termine del 1° anno, l’Allieva Infermiera Volontaria C.R.I. deve essere in grado di identificare i bisogni [omissis], deve essere in grado di fornire prestazioni infermieristiche [omissis].
pag. 38
[omissis] (L’Allieva Infermiera Volontaria C.R.I. al 1° anno deve essre in grado di eseguire:)
14) applicazione dei protocolli per la contenzione fisica della persona assistita;
19) applicazione di sonda ed esecuzione di clisteri evacuanti medicamentosi e nutritivi;
20) esecuzione di lavande;
22) modalità di raccolta e rilevazione dei caratteri dei campioni di secrezioni, escrezioni, escreati e loro conservazione a scopo diagnostico;
25) inalazione e somministrazione di ossigeno;
29) preparazione e somministrazione della terapia orale, intramuscolare e sottocutanea;
pag. 52
Alla fine del 2° anno, l’Allieva Infermiera Volontaria C.R.I. deve essere in grado di identificare i problemi individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori specialistici [omissis], fornire l’assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate sia in ospedale che nella comunità [omissis].
[omissis] (L’Allieva Infermiera Volontaria C.R.I. al 2° anno deve essere in grado di:)
2) elaborazione dei piani di assistenza infermieristica;
8) attuazione di interventi di immobilizzazione (apparecchi gessati, bendaggi, trazioni);
9) attuazione di interventi di mobilizzazione (protesi, riabilitazione);
17) preparazione ed esecuzione del posizionamento del catetere vescicale a permanenza e sua gestione;
18) cura di stomia intestinale e tracheale;
19) rimozione dei punti di sutura in ferita rimarginata;
20) medicazioni dei punti di inserzione di: catetere venoso periferico (ago cannula), catetere venoso centrale, drenaggi;
21) medicazione semplice e complessa di ferita chirurgica;
22) aggiornamento periodico della cartella infermieristica;
26) esecuzione di elettrocardiogramma;
27) preparazione e posizionamento del catetere venoso periferico e sua gestione;
33) esecuzioni di esami ematochimici;
36) modalità di carico e scarico delle sostanze stupefacenti secondo procedure in usa e loro somministrazione;
37) preparazione, esecuzione e controllo della terapia (preventiva e curativa) enterale (orale, sublinguale, rettale); parenterale (ipodermica, intramuscolare, endovenosa); topica (percutanea, transmucosa);
38) preparazione, somministrazione e controllo della terapia infusionale;
40) verifica, sorveglianza e segnalazione dell’effetto terapeutico e/o degli effetti collaterali;
46) assegnazione di codici di priorità (triage) [omissis] ;
pag. 55
[omissis]
L’infermiera Volontaria considera la salute come bene fondamentale dell apersona e della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione, nell’ambito dei suoi compiti.
L’Infermiera Volontaria svolge servizi socio-sanitari presso unità sanitarie territoriali e mobili della Croce Rossa, delle Forze Armate, del Dipartimento della Protezione Civile e, se richiesto, del Servizio Sanitario Nazionale.
pag. 56
6) L’Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana è tenuta ad osservare rigorosamente il segreto professionale, in quanto infermiera [omissis] .
Giuseppe Papagni
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IN ALLEGATO
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