L’Inail ha comunicato i risultati della rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni erogate a titolo di assicurazione.
Come ogni anno, il ministero del Lavoro ha aggiornato l’importo dell’indennizzo da danno biologico in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. La consueta rimodulazione è eseguita in base all’aumento del costo della vita e recepita dall’Inail, che con la circolare n. 14 ha recepito il Decreto ministeriale n. 60 del 25 marzo 2021, comunicando i risultati della rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni erogate a titolo di assicurazione.
Tale rivalutazione corrisponde alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie, che tra il 2019 e 2020 risulta pari allo 0,5%. L’aggiornamento riguarda sia i ratei delle rendite sia gli indennizzi pagati una tantum e relativi a eventi lesivi verificatisi dal 1° luglio 2020. Inoltre la rivalutazione si aggiunge agli incrementi riconosciuti negli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico riferiti alla tabella vigente, approvata per il triennio 2019-2021.
Si ricorda che il danno biologico consiste nella quota di integrità fisica che si perde a causa di un evento lesivo e che viene risarcita dall’Inail tramite il pagamento di una somma, la cui entità si differenzia in base al grado di danno subito, espresso in punti percentuali. La somma che si riceve sotto forma di indennizzo del danno biologico è esente dal pagamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef).
Tale importo è erogato dall’Inail con le seguenti modalità seguenti:
- In forma capitale, in un’unica soluzione, in caso di infortunio o malattie con invalidità pari o superiore al 6% e inferiori al 16%, quantificato anche in base all’età di chi ha subito il danno, a prescindere dal fatto che questo sia causato da un infortunio o da una malattia professionale;
- In forma di rendita, quindi con prestazioni periodiche, in caso di infortuni o malattie con invalidità non inferiore al 16%, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale.
Redazione Nurse Times
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