Una lunga vicenda giudiziaria, giunta al termine il 28 maggio con la pronuncia del Tribunale amministrativo.
La questione è lunga e riguarda il concorso pubblico straordinario indetto dalla Asl Lecce per la copertura di 100 posti di collaboratore professionale sanitario – infermieri. I posti, in base al bando, erano da coprirsi nella misura del 50% mediante accesso dall’esterno e nella misura del restante 50% mediante stabilizzazione di personale precario.
Avverso il provvedimento, un gruppo di circa 30 infermieri, tutti aventi qualifica, con contratto a tempo indeterminato fuori provincia o regione, ha proposto ricorso al Tar Lecce, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere allo scorrimento delle graduatorie di mobilità preesistenti ed efficaci (di cui gli stessi facevano parte) e che il provvedimento non indicava in alcun modo perché non era stata data la preferenza allo scorrimento delle graduatorie: un inutile dispendio di denaro, secondo i ricorrenti.
I ricorsi e la richiesta di sospensiva
In particolare, nel ricorso si è sostenuto il comportamento illegittimo della Asl Lecce, che avrebbe dovuto provvedere al preventivo scorrimento delle graduatorie di mobilità o allo scorrimento delle graduatorie dei precedenti concorsi e, solo in seguito, bandire un nuovo concorso. Per evitare che, nelle more del giudizio, si consolidassero effetti irreparabili per la propria posizione, i ricorrenti hanno richiesto pertanto al Tar di adottare una pronuncia cautelare che sospendesse l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La Asl Lecce si è opposta all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare, sostenendone l’infondatezza. All’esito della Camera di Consiglio del 29.03.2017, la Sezione Seconda del Tar per la Puglia – Sezione di Lecce, ha respinto l’istanza di sospensione sul presupposto che, nel caso di specie, appariva preponderante, nell’ambito del bilanciamento di esigenze contrapposte e allo stato degli atti, la posizione del personale da stabilizzare, al quale la procedura concorsuale era riservata in misura pari al 50%.
Il Consiglio di Stato
L’ordinanza è stata portata dai ricorrenti, assistiti dall’avvocato Alfredo Caggiula, innanzi al Consiglio di Stato, con nuovo ricorso. All’esito dell’udienza cautelare fissata per il giorno 27 luglio 2017, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, sospendendo di fatto il bando della Asl Lecce, limitatamente alla quota della metà dei posti da coprire con la procedura di stabilizzazioni dei precari e affermando il chiaro principio secondo cui “pur in presenza della normativa che consente le nuove procedure di assunzione con quote di riserva a favore dei precari, la mobilità, per evidente ragioni di contenimento della spesa pubblica, rappresenta pur sempre la prioritaria modalità di copertura dei posti vacanti ai sensi dell’art. 30, co. 1 e 2bis, d.lgs. 165/01”.
Nelle more della fissazione dell’udienza pubblica dinanzi al Tar Lecce, si sono aggiunti altri infermieri, assistiti dagli avvocati Alfredo Caggiula e Simone Scotellaro e con la collaborazione dell’avvocato Rebecca Longo, che hanno portato avanti le proprie ragioni.
Luglio 2017
Nel luglio 2017 hanno avversato la deliberazione con la quale l’Asl Lecce prendeva atto e formalizzava l’accordo sottoscritto da tutti i direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Puglia, concernente la disciplina del ricorso alle graduatorie di concorsi pubblici per reclutamento di personale a tempo indeterminato e di avvisi per l’assunzione di personale a tempo determinato. Hanno inoltre avversato la clausola del bando del 29.12.2016 nella parte in cui la Asl aveva “manifestato l’interesse all’utilizzo per n. 43 posti delle graduatorie degli idonei (riservata e generale) del citato concorso a 199 posti indetto dalla Asl Bari”. Secondo i ricorrenti era prioritaria la mobilità rispetto a qualsiasi altra forma di reclutamento.
Ottobre 2017
Nell’ottobre 2017 venne presentato ulteriore ricorso per motivi aggiunti avverso l’avviso pubblico dell’8.9.2017, rivolto al personale, tecnico-professionale e infermieristico, con il quale l’Asl Lecce invitava il personale avente determinate caratteristiche di servizio a presentare il modulo per provvedere alla ricognizione del personale, tecnico-professionale e infermieristico con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Gli infermieri che hanno scelto di adire i giudici amministrativi, hanno sostenuto che il previo esperimento delle procedure di mobilità è un principio generale e inderogabile e che il Consiglio di Stato aveva sospeso il bando con riferimento alla quota della metà dei posti da coprire mediante stabilizzazione. Da qui la pubblica udienza del 31 gennaio 2018.
La pronuncia del Tar
Il Tar ha così accolto il ricorso e i motivi aggiunti sulla base dei principi per cui le amministrazioni, prima di procedere all’indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre amministrazioni pubbliche. Ne discende la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità esterna rispetto alle selezioni concorsuali e, perciò, anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate. Insomma, secondo i giudici amministrativi occorre dare la prevalenza alle procedure di mobilità non solo rispetto all’indizione di un nuovo concorso, ma anche rispetto alla procedura di stabilizzazione.
Fonte: www.leccenews24.it
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