Non sembra essere destinata ad arrestarsi la “mattanza” di posti di lavoro di medici ed infermieri che rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, pur avendo tutti i requisiti necessari.
Uno di questi professionisti ha deciso di rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, per opporsi a quella che riteneva essere una ingiusta sospensione dal lavoro.
Nella sentenza, pubblicata il 5 agosto 2021, è possibile leggere quanto segue:
Deve essere respinta l’istanza di sospensione della delibera che, in applicazione dell’art. 4, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione del sanitario che non ha effettuato il vaccino per il Covid-19 ove sia stata valutata, con esito negative, la possibilità di ricollocazione lavorativa con adibizione dello stesso ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario.
Il Tribunale, ha inoltre chiarito che “con riferimento al danno, lo stesso sanitario può far cessare i lamentati effetti pregiudizievoli adempiendo all’obbligo vaccinale, adempimento espressamente previsto dalla legge come presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione ex art. 4, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44.”
Il Tar ha poi proseguito nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, analizzando la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, sotto i vari profili evidenziati. Questi debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da Covid-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima.
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