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In malattia è vietato andare dal dentista o a ritirare analisi: lo dice la Cassazione

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Confermata la posizione di garanzia dell'infermiere, non più "ausiliario del medico" ma "professionista sanitario"
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Non si tratta di motivi urgenti, tali da giustificare l’assenza in caso di visita medica a domicilio. Accolto il ricorso dell’Inps. Indennità a rischio per un lavoratore pugliese.

Niente lavoro perché siete a casa in malattia? Allora è meglio che non abbandoniate assolutamente le mura domestiche. Neanche per incombenze legate alla salute, come il ritiro delle analisi cliniche o un appuntamento dal dentista. Altrimenti, rischiate di saltare la visita medica a domicilio e di dovere perciò dire addio all’indennità garantita dall’Istituto nazionale di previdenza sociale.

A scoprirlo è stato un lavoratore pugliese, che, censurato dalla Cassazione, vede in bilico il riconoscimento dell’indennità di malattia, relativa a un periodo di poco superiore ai due mesi (da metà aprile a metà giugno 2008). Discutibile, secondo i giudici, il comportamento tenuto dall’uomo che, “nella fascia oraria di reperibilità”, era uscito di casa e “si era recato prima presso un laboratorio di analisi cliniche e poi presso uno studio odontoiatrico”. In sostanza, le incombenze indicate dal lavoratore, ossia “ritirare le analisi” e “presentarsi all’appuntamento dal dentista”, non sono catalogabili in automatico come “urgenti”, e quindi “da dover svolgere nelle fasce orarie previste per le visite di controllo nel domicilio” del lavoratore in malattia.

Per i magistrati – che accolgono il ricorso proposto dall’Inps – è necessario, un ulteriore approfondimento in appello per valutare se sia ancora intatto “il diritto del lavoratore, assente dal proprio domicilio in occasione di ben due visite di controllo, a mantenere l’intero importo dell’indennità di malattia erogata dall’istituto previdenziale”. I giudici ricordano che “l’ingiustificata assenza alla visita di controllo” – che comporta “la decadenza (in varia misura) dal diritto al trattamento economico di malattia” – “non coincide necessariamente con l’assenza dalla propria abitazione”, ma può concretizzarsi anche con “qualsiasi condotta dello stesso lavoratore – pur presente in casa – che sia valsa a impedire l’esecuzione del controllo sanitario”.

A maggior ragione, quindi, la scelta di non farsi trovare in casa, e così “sottrarsi alla verifica medica”, è legittima solo se connessa a “serie e comprovate ragioni, quali l’indifferibile necessità di recarsi presso un altro luogo”, come ad esempio “l’ambulatorio del proprio medico curante”. Proprio applicando questa prospettiva, la violazione dell’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo non può essere giustificata, secondo i giudici, col solo richiamo, come fatto dal lavoratore pugliese, alla necessità di ritirare le analisi e di recarsi dal dentista.

Redazione Nurse Times

Fonte: Il Tempo

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