Home Specializzazioni Geriatria Il ruolo dell’infermiere nelle strutture di riabilitazione psichiatrica.
GeriatriaSpecializzazioni

Il ruolo dell’infermiere nelle strutture di riabilitazione psichiatrica.

Condividi
La responsabilità penale dell’infermiere in psichiatria
Condividi

Proponiamo un contributo del nostro collega e collaboratore Pierpaolo Volpe.

La professione infermieristica nel corso degli anni ha subito notevoli mutamenti passando dall’essere una professione sanitaria ausiliaria, ad una professione sanitarie dotata di autonomia professionale per tutte le attività dirette alla cura e all’assistenza della persona secondo quanto prescritto ope legis dal D.M. 739/94.

Il profilo professionale individua il capo di operatività della professionale infermieristica, individuando nell’infermiere il responsabile unico dell’assistenza generale infermieristica (art. 1 DM 739/94), della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche (art. 1 comma 3) punto d) D.M. 739/94), della pianificazione dell’intervento assistenziale, dell’identificazione dei bisogni e della corretta attuazione del Progetto terapeutico riabilitativo individualizzato agendo in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali. (art. 1 comma 3) punti a), b), c), e) D.M. 739/94).

Essendo l’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, di natura tecnica, relazionale ed educativa (D.M. 739/94 art. 1, comma 2), è chiaro come l’infermiere rivesta un ruolo fondamentale nel processo di cura all’interno delle strutture di riabilitazione psichiatrica, essendo dotato per legge di autonomia professionale per tutte le attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza (art. 1 legge 251/2000).

L’attività del medico titolare della responsabilità sanitaria, nelle strutture di riabilitazione si interseca con quella dell’infermiere o delle altre professioni sanitarie in un’ottica di cooperazione tra professionisti, in cui le singole “autonomie professionali” (artt. 1, 2 e 3 legge 251/2000) realizzano quel sistema integrato di cura e assistenza in cui non vi è “subordinazione”, ma solo relazione e ambiti di competenza prescritti dalle varie leggi nazionali istitutive dei profili professionali.

L’attuale emergenza sanitaria legata alla pandemia da SARS-CoV-2 rende ancora più centrale il ruolo degli infermieri soprattutto nelle strutture residenziali (in Puglia chiamate CRAP), dove è necessaria oltre alla presenza di Professioni sanitarie della riabilitazione (tecnici della riabilitazione psichiatrica ed educatori professionali), anche di professioni sanitarie infermieristiche le cui principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.

L’attuale Regolamento regionale pugliese (R.R. 7/2002) prevede tra i requisiti organizzativi per il funzionamento delle Strutture di riabilitazione psichiatrica la presenza indistintamente di “collaboratori professionali sanitari (infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori professionali assistenti sociali”.

Il citato regolamento realizza una commistione di ruoli tra infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione e assistenti sociali, rendendo solo eventuale la presenza della figura dell’infermiere, ponendosi con tutta evidenza in contrasto con la legislazione nazionale (Legge 42/99, Legge 251/2000 e Legge 3/2018).

Il R.R. 7/2002 non tiene conto, quindi, delle specificità delle singole professioni, dei relativi profili professionali (D.M. 739/94, D.M. 520/98, D.M. 182/2001 e legge 84/1993) e degli ambiti di competenza. Il Ministero della salute già nel 2009 attraverso la Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, aveva previsto nella dotazione organica delle strutture residenziali (a seconda dell’intensità delle prestazioni caratterizzanti la struttura h12 o h24) la presenza obbligatoria dell’infermiere.

La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2014, n. 143 (“Accordi della Conferenza Unificata in materia di salute mentale anno 2013. Recepimento”), nel recepire il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, prot. n. 13/054/CR7A/C7 del 13/06/2013, ha espressamente richiesto che le ore di presenza giornaliera delle differenti figure professionali siano declinate in raggruppamenti di attività, tra cui figura “l’attività di assistenza sanitaria per gli infermieri” e “l’attività educativo- riabilitativa per gli educatori e i terapisti della riabilitazione psichiatrica”.

A tale Deliberazione di Giunta regionale non è ancora seguita nessuna modifica dell’attuale Regolamento regionale, se non una serie di atti ufficiali (risposte ad interrogazioni al Consiglio regionale) e non ufficiali ancora secretati.

Essendo trascorsi sei anni dal recepimento della Regione Puglia delle disposizioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (documento prot. n. 13/054/CR7A/C7 del 13/06/2013), dieci anni dalla emanazione delle direttive del ministero della Salute e tre anni dalla emanazione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, senza che si sia ancora proceduto alla modifica del regolamento regionale, non possiamo che auguraci che la Regione Puglia passi dalle dichiarazione ai fatti.

E’ opportuno, però, che i tecnici della Regione, muovendosi nell’alveo delle normativa nazionale, tengano conto della tenuta dei livelli occupazionali e procedano ad un potenziamento degli organici soprattutto per quanto riguarda la figura dell’oss nelle strutture residenziali (CRAP intensive ed estensive) e dell’infermiere la quale figura deve diventare obbligatoria per tutte e 24 le ore di assistenza.

Non possono essere certamente i lavoratori o gli enti gestori a dover pagare l’inerzia della Regione e gli errori protratti negli anni dai vari tecnici regionali nella predisposizione degli organici delle Strutture di riabilitazione psichiatriche.

Si spera, quindi, che venga data al più presto attuazione alla Delibera di Giunta regionale n. 1786/2017, la quale dispone che il gruppo di lavoro costituito da esperti e finalizzato alla rivisitazione del Regolamento regionale de quo, si avvalga di interlocuzioni con associazioni di famigliari e utenti psichiatrici, enti gestori, società scientifiche, ordini professionali, organizzazioni sindacali e ANCI per il perseguimento degli obiettivi a tutela delle persone affette da disabilità psichica che hanno il diritto di ricevere una assistenza di qualità in un sistema multidisciplinare.

Dott. Pierpaolo Volpe
Dirigente sindacale Uil Fpl Taranto
Consigliere Opi Taranto

Condividi

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *