La sospensione sarà tout court e senza possibilità di ricorso al Cceps
La vaccinazione deve sussistere inizialmente, ai fini delle nuove iscrizioni all’albo, e deve permanere nel tempo. Pertanto, la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale per la mancata vaccinazione non può che considerarsi come sospensione tout court, e non limitata alle attività a contatto con le persone. Inoltre, un eventuale ricorso alla Cceps non potrà avere effetto impeditivo. Così il Ministero della Salute in una circolare di chiarimento agli Ordini. Anelli (Fnomceo): “Si apporta certezza sulle azioni di competenza degli Ordini”.
La vaccinazione anti Covid degli operatori sanitari è un requisito imprescindibile per svolgere l’attività professionale. Deve sussistere inizialmente, ai fini delle nuove iscrizioni all’albo, e deve permanere nel tempo, in ogni fase, pena la sospensione dall’esercizio della professione. Pertanto, la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale per la mancata vaccinazione non può che considerarsi come sospensione tout court, e non limitata alle attività a contatto con le persone. Inoltre, un eventuale ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps) non potrà avere, in nessun caso, effetto impeditivo dell’applicazione di questa sospensione, che non è una sanzione disciplinare.
A chiarirlo è, ancora una volta, il Ministero della Salute, che ha inviato – a tre mesi dalla precedente comunicazione – a tutte le Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie una circolare esplicativa. Nota che oggi la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) ha diffuso ai 106 Ordini territoriali.
“Abbiamo apprezzato, una volta di più, l’impegno del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e l’attenzione alle questioni poste dalle Federazioni degli Ordini delle Professioni sanitarie – commenta il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli -. Questa circolare è, infatti, il frutto di un percorso di ascolto promosso dal Ministro, che si è adoperato per superare le problematiche emerse e dare uniformità all’applicazione della norma sul territorio nazionale”.
“Il chiarimento del Ministero della Salute, che è aderente all’indirizzo già fornito dalla Fnomceo agli Ordini, apporta certezza sulle azioni di competenza degli Ordini stessi– conclude Anelli -. E stabilisce con fermezza che la vaccinazione è un requisito fondamentale per poter esercitare le professioni sanitarie, tanto quanto la laurea e l’abilitazione”.
Fonte:Quotidianosanità
Ultimi articoli pubblicati
- Ccnl sanità privata e Rsa, sindacati convocati al ministero il 4 marzo. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: “Pressione decisiva. Avanti verso lo sciopero”
- Presunte infiltrazioni camorristiche al San Giovanni Bosco di Napoli: le precisazioni dell’Asl e le minacce all’ex dg Verdoliva
- Morte del piccolo Domenico: ispettori del ministero all’ospedale di Bolzano. Monaldi di Napoli sotto assedio: disdette, minacce e insulti
- Nuove lauree magistrali cliniche per infermieri: cosa prevedono, iter normativo e prospettive per la professione
- Rarissimo caso di sequestro polmonare in epoca prenatale: intervento straordinario al Policlinico di Milano
Lascia un commento