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Gestione separata Enpapi: la degenza ospedaliera

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Ecco le regole fissate dall’ente previdenziale per usufruire dell’indennità.

Gli artt. 30, 31 e 32 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata Enpapi dispongono che sono ammessi a fruire dell’indennità di degenza ospedaliera gli iscritti che, all’atto della domanda, siano titolari di rapporti di collaborazione in corso di svolgimento e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • risultare titolare di tre mensilità di contribuzione versata nelle casse della scrivente Gestione previdenziale nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento;
  • non godere di un reddito individuale superiore, nell’anno solare precedente l’evento, al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, L. 335/1995.

Gestione separata Enpapi: la degenza ospedaliera 1Sono indennizzate tutte le giornate di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, nonché i periodi di ricovero presso strutture ospedaliere estere, purché le relative degenze siano autorizzate o riconosciute a proprio carico dal S.S.N. Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero.

L’indennità è erogata per ogni giornata di ricovero – comprese quelle di dimissioni e le festività – per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare, su istanza dell’interessato. L’importo erogato è pari a una frazione del massimale contributivo dell’anno dell’evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali:

  • 8% se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
  • 12% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
  • 16% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.

La domanda di indennità di degenza ospedaliera deve essere redatta sull’apposito modulo e trasmessa mediante i consueti canali di comunicazione con l’Ente, unitamente al certificato di degenza ospedaliera e, in caso di ricovero all’estero, copia della preventiva autorizzazione o del rimborso effettuato da parte del S.S.N., nonché la copia di un documento di identità in corso di validità. La domanda deve essere presentata entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

 

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